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Articolo 164 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 28/12/2023]

Nullità della citazione

Dispositivo dell'art. 164 Codice di procedura civile

La citazione è nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti nei numeri 1) e 2) dell'articolo 163, se manca l'indicazione della data dell'udienza di comparizione, se è stato assegnato un termine a comparire inferiore a quello stabilito dalla legge ovvero se manca l'avvertimento previsto dal numero 7) dell'articolo 163.

Se il convenuto non si costituisce in giudizio, il giudice, rilevata la nullità [157 c.p.c.] della citazione ai sensi del primo comma, ne dispone d'ufficio la rinnovazione entro un termine perentorio. Questa sana i vizi e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento della prima notificazione. Se la rinnovazione non viene eseguita, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'articolo 307, comma terzo.

La costituzione del convenuto [166-171 c.p.c.] sana i vizi della citazione e restano salvi gli effetti sostanziali e processuali di cui al secondo comma; tuttavia, se il convenuto deduce l'inosservanza dei termini a comparire o la mancanza dell'avvertimento previsto dal numero 7) dell'articolo 163, il giudice fissa una nuova udienza nel rispetto dei termini (1).

La citazione è altresì nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito nel numero 3) dell'articolo 163 ovvero se manca l'esposizione dei fatti di cui al numero 4) dello stesso articolo (2).

Il giudice, rilevata la nullità (3) ai sensi del comma precedente, fissa all'attore un termine perentorio per rinnovare la citazione o, se il convenuto si è costituito, per integrare la domanda (4). Restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti quesiti anteriormente alla rinnovazione o alla integrazione(5).

Nel caso di integrazione della domanda, il giudice fissa l'udienza ai sensi dell' secondo comma dell'articolo 171 bis e si applica l'articolo 167(6).

Note

(1) I vizi della vocatio in ius possono essere sanati in due modi:
- mediante rituale rinnovazione della citazione entro un termine perentorio. In tal modo il vizio viene sanato fin dal momento della notifica della prima citazione; se, al contrario, la rinnovazione non viene eseguita, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo, con conseguente estinzione del processo;
- con la costituzione del convenuto, che sana retroattivamente i vizi dell'atto (ex tunc), in quanto l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo e non risulta violato il principio del contraddittorio. Se l'attore non ha rispettato i termini a comparire o ha omesso l'avvertimento di cui all'art. 163 n. 7, il convenuto può chiedere la fissazione di una nuova udienza nel rispetto dei termini.
(2) I vizi della editio actionis sono costituiti dalla mancata esposizione dei fatti posti a fondamento della domanda (che non si estende anche alla mancata esposizione degli elementi di diritto, per il principio iura novit curia) e dall'omissione o assoluta incertezza della cosa oggetto della domanda. Se il convenuto si costituisce, il giudice assegna all'attore un termine per integrare la domanda (si avrà una sanatoria ex nunc); se non si costituisce, il giudice fisserà un termine perentorio entro il quale l'attore dovrà rinnovare la notifica della citazione (anche in questo caso la sanatoria è ex nunc).
(3) Si ha nullità quando risulta obiettivamente impossibile per il convenuto conoscere il petitum, cioè l'oggetto della domanda, ma non quando l'individuazione di esso sia comunque possibile attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio.
(4) L'integrazione della domanda da parte dell'attore risponde alla necessità di correggere le lacune dell'atto di citazione, a prescindere dal fatto che il convenuto si sia costituito.
(5) L'integrazione o rinnovazione hanno un'efficacia sanante ex nunc in quanto l'atto di citazione è prima di quel momento inidoneo ad assolvere alla sua funzione impeditiva delle decadenze ed interruttiva della prescrizione: ne consegue che non sarà più possibile rimediare alle decadenze maturate nel frattempo (ad esempio, non si sana la decadenza prevista in materia di impugnazione delle delibere dell'assemblea condominiale, art. 1137 c.c., se la costituzione del convenuto o la rinnovazione della notifica della citazione avvengono dopo la scadenza del termine di trenta giorni).
(6) Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Ratio Legis

La norma recepisce le istanze della dottrina e della giurisprudenza circa l'opportunità di differenziare gli scopi alla cui realizzazione mirano rispettivamente la vocatio in ius (chiamata in giudizio) e la editio actionis (determinazione dell'oggetto della domanda), facendo discendere dai vizi che li inficiano conseguenze diverse, anche sotto il profilo della sanatoria conseguente alla costituzione del convenuto. Se invece il vizio comporta l'inesistenza dell'atto, nessuna sanatoria è possibile (es.: mancata sottoscrizione dell'originale da parte del procuratore costituito). Detti vizi sono rilevabili d'ufficio dal giudice solo nel caso che il convenuto non si sia costituito. In questo caso al rilievo della nullità deve conseguire anche l'ordine di rinnovazione entro un determinato termine perentorio. L'omessa o intempestiva rinotifica dell'atto di citazione è sanzionata con l'estinzione del processo ma non del diritto di azione, per cui nulla osta alla riproposizione della domanda in un successivo ed autonomo giudizio.

Brocardi

Editio actionis
Incertitudo rei vitiat actum
Spatium temporis

Spiegazione dell'art. 164 Codice di procedura civile

Il primo comma della norma in esame sancisce la nullità della citazione nei seguenti casi:
a) se è omesso o risulta assolutamente incerto uno dei requisiti previsti dai nn. 1) e 2) dell’art. 163 del c.p.c., relativi alla individuazione del Tribunale competente ed alla indicazioni degli elementi identificativi delle parti;
b) se manca l’indicazione della data dell’udienza di comparizione. Tale ipotesi si verifica soltanto nel caso in cui detta indicazione manchi del tutto o, per la sua incompletezza, risulti tanto incerta da non rendere possibile al destinatario dell’atto di individuare con un minimo di diligenza la data che si intendeva effettivamente indicare.
c) se è stato assegnato un termine a comparire inferiore a quello stabilito dalla legge;
d) se manca l’avvertimento di cui al n. 7 dell’art. 163 c.p.c.

Trattasi di requisiti formali della citazione che hanno come scopo quello di rendere possibile al convenuto di costituirsi tempestivamente, proponendo le proprie difese in causa.
Con riferimento all’indicazione delle parti, si fa rientrare in tale ipotesi anche l’erronea citazione di un ente ormai estinto per fusione o incorporazione, mentre l’erronea o insufficiente indicazione dell’organo della persona giuridica che ne ha la legale rappresentanza in giudizio costituisce mera irregolarità.
Ai fini della validità della vocatio in ius, occorre che tali elementi risultino dalla copia notificata al convenuto, non potendo assumere rilevanza il fatto che solo l’originale dell’atto sia completo dei dati richiesti.

Il secondo comma prevede il caso in cui il convenuto non si costituisca a causa della invalidità della vocatio in ius per una delle ragioni sopra viste, prevendendo tuttavia la possibilità che si realizzi una sanatoria retroattiva per effetto di rilievo ufficioso della nullità e di rinnovazione della citazione entro un termine perentorio, rinnovazione che il giudice deve ordinare non solo alla prima udienza, ma in ogni momento del processo.

Se la rinnovazione non viene eseguita o non viene eseguita tempestivamente, sempre ai sensi del secondo comma della norma in esame il giudice deve ordinare la cancellazione della causa dal ruolo, a cui consegue l’immediata estinzione del processo ex art. 307 comma 3 c.p.c.
Una rinnovazione tardivamente eseguita, invece, determina la sanatoria ex nunc e non ex tunc, come previsto dal secondo comma della norma, nella parte in cui è detto che la rinnovazione sana i vizi e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento della prima notificazione.

La nullità in ogni caso è sanata, per espressa previsione del terzo comma, e con effetto retroattivo, dalla costituzione del convenuto.
Tale previsione si spiega in considerazione dell’intervenuto raggiungimento dello scopo della citazione, in quanto l’imperfezione dell’atto non ha impedito al convenuto di venire a conoscenza del processo e di predisporre le sue difese.
Tuttavia, poiché l’assegnazione di un termine a comparire inferiore al minimo, così come il mancato avvertimento circa le decadenze in cui si può incorrere in caso di tardiva costituzione, possono di fatto impedire un pieno esercizio del diritto di difesa del convenuto, sempre il terzo comma subordina la sanatoria alla mancata eccezione di parte, nel senso che alla costituzione del convenuto si deve accompagnare la mancata proposizione della eccezione di nullità riservata alla parte.

Ci si è chiesti se, ai fini della sanatoria, la costituzione del convenuto debba avvenire entro la prima udienza o anche successivamente; si è osservato che l’[[ 164cpc]] deve essere coordinato con l’art. 294 del c.p.c., ai sensi del quale il convenuto tardivamente costituitosi non può essere rimesso in termini se la nullità della citazione gli ha comunque consentito di avere conoscenza del processo (si stabilisce in sostanza un onere di costituzione quando il convenuto abbia avuto conoscenza del processo).
Si vuole in questo modo evitare che il convenuto possa sentirsi autorizzato a “stare alla finestra”, volgendo a proprio vantaggio l’errore dell’attore ed eventualmente del giudice che non rilevi il vizio, e così scegliendo liberamente il momento più opportuno per fare il suo ingresso nel processo.

Altro caso di nullità è quello previsto dal quarto comma, ossia qualora la citazione presenti il vizio di insufficiente determinazione della domanda (petitum e causa petendi), ciò che si verifica solo quando gli elementi identificatori del diritto fatto valere non siano ricavabili da un esame complessivo dell’atto introduttivo, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni.
Anche qui la ragione ispiratrice della norma risiede nell’esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate difese; per tale motivo occorre concretamente accertare se, nonostante l’obiettiva incertezza, il convenuto sia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell’attore o se si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva.
Al contrario dei vizi inerenti la vocatio in ius, nell’ipotesi prevista dal quarto comma la costituzione del convenuto non sana la nullità, e ciò perché essa non potrà essere in grado di determinare il venir meno dell’incertezza in ordine all’individuazione del diritto fatto valere.
Per tale ragione è previsto che il giudice debba ordinare l’integrazione della domanda, assegnando un termine perentorio (la sanatoria, dunque, potrà intervenire solo con effetto ex nunc).

L’ultimo comma della norma è stato modificato a seguito della Riforma Cartabia per soddisfare l’esigenza di coordinamento delle disposizioni oggetto di diretta modifica con quelle vigenti e non direttamente oggetto di specifico intervento.
In particolare, mentre prima della Riforma la norma disponeva che il giudice dovesse fissare l’udienza ex art. 183 comma 2 c.p.c., adesso invece viene richiamato il secondo comma dell’art. 171 bis del c.p.c., e ciò in considerazione del fatto che è stato introdotto un momento, antecedente all’udienza, nell’ambito del quale il giudice opera le verifiche sulla corretta instaurazione del contraddittorio, precedentemente svolte in apertura di udienza nel primo comma dell’art. 183 c.p.c., con possibile rinvio dell’udienza ai sensi del relativo secondo comma.

Per l’eventuale udienza di rinvio, dunque, adesso vale quanto disposto dal richiamato art. 171 bis c.p.c.

Massime relative all'art. 164 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 28004/2021

L'art. 83, comma 3 c. p.c., nella parte in cui richiede, per la procura speciale alla lite conferita in calce o a margine di determinati atti, la certificazione da parte del difensore della autografia della sottoscrizione del conferente, deve ritenersi osservato - senza possibilità di operare distinzioni in riferimento agli atti di impulso, ovvero di costituzione, concernenti il giudizio di primo grado ed il giudizio di impugnazione - sia quando la firma del difensore si trovi subito dopo detta sottoscrizione, con o senza apposite diciture (come "per autentica", o "vera"), sia quando tale firma del difensore sia apposta in chiusura del testo del documento nel quale il mandato si inserisce e, quindi, la autografia attestata dal difensore esplicitamente od implicitamente, con la firma dell'atto recante la procura a margine od in calce, può essere contestata in entrambi i casi soltanto mediante la proposizione di querela di falso,in quanto concerne una attestazione resa dal difensore nell'espletamento della funzione sostanzialmente pubblicistica demandatagli dalla succitata norma. (Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 21/06/2018).

Cass. civ. n. 10450/2020

La procura speciale rilasciata al difensore, quand'anche a margine o in calce alla citazione, è negozio autonomo rispetto ad essa, e non è con questa in rapporto di dipendenza o subordinazione, sì che ove sia nullo l'atto introduttivo del giudizio discenda, necessariamente, la nullità del mandato alle liti. Ne consegue che la rinnovazione della citazione dichiarata nulla non richiede il rilascio di un nuovo mandato al difensore, che si pone sovente come "prius" temporale ed è sempre un "prius" logico dell'attività svolta dal difensore tecnico, in ragione del conferimento dello "ius postulandi" che esso attribuisce. (Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 08/05/2015).

Cass. civ. n. 4710/2020

In caso di nullità dell'atto di citazione, dopo che la parte ne abbia eseguito la rinnovazione in conformità al provvedimento del giudice, questi può rilevare un'ulteriore causa di nullità, diversa da quella precedentemente riscontrata, ed emettere un nuovo ordine di rinnovazione, non sussistendo una norma che lo impedisca, né essendo prevista una limitazione quantitativa alle rinnovazioni, purché siano effettuate nel rispetto del termine perentorio assegnato dal giudice o dalla legge. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso il verificarsi dell'estinzione del giudizio nel quale il giudice aveva disposto la rinnovazione della citazione in ragione del mancato avvertimento "ex" artt. 163, comma 3, n. 7, e 38 c.p.c., dopo che la parte aveva ottemperato ad un precedente ordine di rinnovazione, impartito per il mancato rispetto del termine a comparire). (Rigetta, TRIBUNALE TORINO, 25/01/2017).

Cass. civ. n. 28810/2019

Nel caso in cui il giudice abbia ordinato la rinnovazione dell'atto introduttivo per mancato rispetto del termine a comparire, è nulla la rinnovazione eseguita mediante la notifica della combinazione del primo atto di citazione (indicante, per la prima comparizione, una data già trascorsa) e del verbale contenente l'ordinanza di fissazione della nuova udienza, in quanto l'atto manca della chiarezza indispensabile all'evocazione in lite di una parte non ancora assistita da difensore, ferma restando la sanatoria dell'invalidità in caso di raggiungimento dello scopo e, cioè, di costituzione del convenuto.

Cass. civ. n. 23979/2019

La mancanza nella citazione di tutti i requisiti indicati dall'art. 164, comma 1, c.p.c. e, quindi, di tutti gli elementi integranti la "vocatio in jus", non vale a sottrarla (anche se trattasi di citazione in appello) all'operatività dei meccanismi di sanatoria "ex tunc" previsti dal secondo e terzo comma della medesima disposizione. Ne consegue che, quando la causa, una volta iscritta al ruolo, venga chiamata all'udienza di comparizione (che, per la mancata indicazione dell'udienza, dev'essere individuata ai sensi dell'art. 168-bis, comma 4, c.p.c.), il giudice, anche in appello, ove il convenuto non si costituisca, deve ordinare la rinnovazione della citazione, ai sensi e con gli effetti dell'art. 164, comma 1, c.p.c., mentre se si sia costituito deve applicare l'art. 164, comma 3, c.p.c., salva la richiesta di concessione di termine per l'inosservanza del termine di comparizione. (Nella specie, la S.C. ha statuito che la tempestiva notifica dell'atto di appello - erroneamente proposto con ricorso anziché con atto di citazione e privo del decreto di fissazione dell'udienza - impedisce la decadenza dall'impugnazione, in quanto la carenza può essere sanata dalla costituzione della controparte a cui sia stata successivamente, ancorché tardivamente, notificata altra copia del ricorso completa del decreto di fissazione dell'udienza, ferma restando la possibilità dell'appellato di richiedere il rinvio ad altra udienza nel rispetto dei termini di comparizione).

Cass. civ. n. 23667/2018

Per effetto della disciplina di cui all'art. 164, comma 2, c.p.c., applicabile anche in appello ai sensi dell'art. 359 c.p.c., i vizi relativi alla "vocatio in ius" sono sanati con effetto "ex tunc" e quelli relativi alla "editio actionis" con effetto "ex nunc", pertanto, nel rito del lavoro, l'assegnazione del termine per la rinnovazione della notifica dell'appello comporta una sanatoria con effetti che retroagiscono alla data del deposito del ricorso che, se avvenuto entro il termine di cui all'art. 327 c.p.c., non potrà essere dichiarato tardivo.

Cass. civ. n. 13079/2018

La mancanza nella citazione di tutti i requisiti indicati dall'art. 164, comma 1, c.p.c. e, quindi, di tutti gli elementi integranti la "vocatio in jus", non vale a sottrarla (anche se trattasi di citazione in appello) all'operatività dei meccanismi di sanatoria "ex tunc" previsti dal secondo e terzo comma della medesima disposizione. Ne consegue che, quando la causa, una volta iscritta al ruolo, venga chiamata all'udienza di comparizione (che, per la mancata indicazione dell'udienza, dev'essere individuata ai sensi dell'art. 168-bis, comma 4, c.p.c.), il giudice, anche in appello, ove il convenuto non si costituisca, deve ordinare la rinnovazione della citazione, ai sensi e con gli effetti dell'art. 164, comma 1, c.p.c., mentre se si sia costituito deve applicare l'art. 164, comma 3, c.p.c., salva la richiesta di concessione di termine per l'inosservanza del termine di comparizione.

Cass. civ. n. 26473/2017

In tema di cessione di ramo d’azienda, la nullità della “vocatio in ius” della società cedente resta sanata a seguito della costituzione in giudizio della cessionaria, operando la sanatoria indipendentemente dalla volontà del convenuto ed a prescindere dalle difese da esso svolte.

Cass. civ. n. 1681/2015

La nullità dell'atto di citazione per "petitum" omesso od assolutamente incerto, ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ., postula una valutazione caso per caso, dovendosi tener conto, a tal fine, del contenuto complessivo dell'atto di citazione, dei documenti ad esso allegati, nonché, in relazione allo scopo del requisito di consentire alla controparte di apprestare adeguate e puntuali difese, della natura dell'oggetto e delle relazioni in cui, con esso, si trovi la controparte. (Nella specie, la S.C. ha escluso che la domanda fosse indeterminata - per non essere stato chiaramente individuato il periodo di comparsa dei danni da infiltrazioni tra le unità immobiliari, ripetutisi in più momenti - attese le diffuse ed argomentate controdeduzioni della controparte, che, anzi, sin dall'inizio aveva eccepito la prescrizione delle pretese).

Cass. civ. n. 896/2014

In applicazione dell'art. 164, quinto comma, cod. proc. civ., estensibile anche al rito del lavoro, se il giudice di primo grado, stante la costituzione del convenuto, omette di fissare un termine per l'integrazione dell'atto introduttivo del giudizio, nullo per mancata o insufficiente determinazione dell'oggetto della domanda o per analogo vizio concernente l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la pretesa si fonda, nonostante l'eccezione in tal senso sollevata dal convenuto, diventa onere del ricorrente invocare dal giudice la fissazione del termine per sanare la nullità. Ove ciò non faccia, e la nullità venga dedotta come motivo d'appello, il giudice del gravame non dovrà fissare alcun termine per la rinnovazione dell'atto nullo, ma dovrà definire il processo con una pronuncia in rito che accerti il vizio del ricorso introduttivo.

Cass. civ. n. 4452/2013

La nullità della citazione (in primo grado e in appello), dalla quale non risulti l'indicazione della residenza dell'attore, ma solo l'elezione di domicilio da lui compiuta, è sanata dalla costituzione in giudizio del convenuto.

Cass. civ. n. 17408/2012

Se il giudice omette di ordinare l'integrazione o la rinnovazione d'una citazione nulla per mancata indicazione del fatto costitutivo della pretesa (art. 163, n. 4, c.p.c.), nonostante l'eccezione in tal senso sollevata dal convenuto, diventa onere dell'attore stesso invocare dal giudice la fissazione del termine per sanare la nullità. Ove ciò non faccia, e la nullità venga dedotta come motivo d'appello, il giudice del gravame non dovrà fissare alcun termine per la rinnovazione dell'atto nullo, ma dovrà definire il processo con una pronuncia in rito che accerti il vizio della citazione introduttiva.

Cass. civ. n. 9306/2012

La citazione in giudizio nulla, per l'assegnazione di un termine a comparire inferiore a quello previsto dalla legge, ai sensi dell'art. 164 c.p.c. (nella specie per il mancato rispetto della sospensione dei termini processuali, prevista dall'art. 6 del d.l. n. 646 del 1994, convertito nella legge n. 22 del 1995), in mancanza di costituzione del convenuto, e di sanatoria promossa dal giudice di primo grado ex art. 164, comma 2, c.p.c., è sanata - quanto all'ammissibilità della domanda - dalla interposizione dell'appello da parte del convenuto restato contumace in primo grado; ma tale sanatoria non esclude l'invalidità del giudizio di primo grado, svoltosi in violazione del contraddittorio, e la conseguente nullità della sentenza. Conseguentemente, il giudice di appello deve dichiararla, ma, non potendo rimettere la causa al giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., è tenuto a trattare la causa nel merito, rinnovando gli atti dichiarati nulli, quando possibile e necessario, ai sensi dell'art. 162 c.p.c..

Cass. civ. n. 8077/2012

La nullità della citazione, ai sensi dell'art. 164, quarto comma, c.p.c., può essere dichiarata soltanto allorché l'incertezza investa l'intero contenuto dell'atto, mentre, allorché sia possibile individuare uno o più domande sufficientemente identificate nei loro elementi essenziali, l'eventuale difetto di determinazione di altre domande, malamente formulate nel medesimo atto, comporta l'improponibilità solo di quelle, e non anche la nullità della citazione nella sua interezza. (Nella specie, concernente azione revocatoria delle rimesse effettuate sul conto corrente di società fallita, la S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ritenuta l'indeterminatezza degli atti a titolo oneroso, nonché di altri atti estintivi di debiti, di cui la curatela attrice chiedeva, in modo del tutto imprecisato, la revoca, ha, invece, giudicato sufficientemente determinati, ai fini dell'individuazione del "petitum", alcuni pagamenti espressamente riferiti a versamenti effettuati dalla medesima società su un ben identificato conto corrente bancario).

Cass. civ. n. 20580/2010

In tema di notificazione di atti giudiziari nei confronti di convenuto straniero, laddove l'atto di citazione sia accompagnato dalla traduzione nella lingua del paese in cui la notificazione ha luogo, la mancanza nella copia tradotta di una pagina, interamente dedicata all'esposizione dei fatti su cui si fonda la domanda, è causa di nullità, ai sensi dell'art. 164 c.p.c. sanabile con la costituzione del convenuto o con l'ordine del giudice di integrazione dell'atto in un termine perentorio.

Cass. civ. n. 22024/2009

La mancanza nella citazione di tutti i requisiti indicati dall'art. 164, primo comma, c.p.c. e, quindi, di tutti gli elementi integranti la "vocatio in jus", non vale a sottrarla (anche se trattasi di citazione in appello) all'operatività dei meccanismi di sanatoria "ex tunc" previsti dal secondo e terzo comma della medesima disposizione. Ne consegue che, quando la causa, una volta iscritta al ruolo, venga chiamata all'udienza di comparizione (che, per la mancata indicazione dell'udienza, dev'essere individuata ai sensi dell'art. 168 bis, quarto comma, c.p.c.), il giudice, anche in appello, ove il convenuto non si costituisca, deve ordinare la rinnovazione della citazione, ai sensi e con gli effetti dell'art. 164, primo comma, c.p.c., mentre se si sia costituito deve applicare l'art. 164, terzo comma, c.p.c., salva la richiesta di concessione di termine per l'inosservanza del termine di comparizione. Qualora l'attore abbia spontaneamente notificato un atto di citazione integrativo, rimediando con esso alle deficienze del primo, e l'abbia depositato in riferimento alla controversia anteriormente iscritta a ruolo sulla base della prima citazione, si deve ritenere verificata la sanatoria "ex tunc" della nullità relativa al primo atto di citazione su diretto impulso dell'attore; diversamente, nel caso in cui detto secondo atto sia oggetto di una seconda iscrizione a ruolo, deve escludersi qualsiasi suo rilievo con riguardo alla prima citazione, con la conseguenza che, in relazione ad essa, quando venga chiamata all'udienza ai sensi dell'art. 168 bis c.p.c., operano i meccanismi di sanatoria dell'art. 164, secondo e terzo comma, c.p.c.

Cass. civ. n. 27515/2008

Nel caso in cui sia stata proposta in via principale querela di falso, non è consentito in corso di causa nella specie, nell'atto integrativo presentato a norma dell'art. 164, comma quinto c.p.c. avanzare un'istanza di disconoscimento della scrittura, poiché la nuova domanda, ontologicamente distinta dalla prima, introducendo elementi costitutivi ed oneri per le parti ben diversi da quelli che integrano quella originariamente formulata, realizzerebbe una inammissibile mutatio libelli.

Cass. civ. n. 14637/2004

Al fine di stabilire se un provvedimento abbia natura di ordinanza o di sentenza, e sia, quindi, soggetto ai mezzi di impugnazione previsti per le sentenze, occorre aver riguardo non già alla sua forma esteriore ed alla qualificazione attribuitagli dal giudice che lo ha emesso, ma agli effetti giuridici che è destinato a produrre, dovendosi rilevare, sotto tale ultimo profilo, che il provvedimento non ha il carattere della decisorietà e della definitività quando la pronuncia spieghi i suoi effetti solo sul piano processuale, producendo la sua efficacia soltanto all'interno del processo. Ne consegue che, qualora il giudice di primo grado, rilevata la nullità della citazione introduttiva, fissi all'attore un termine perentorio per la rinnovazione della citazione, ai sensi dell'art. 164, quinto comma c.p.c., tale provvedimento non è suscettibile di autonoma impugnazione innanzi al giudice di secondo grado, potendo la sua legittimità (anche nella eventualità in cui, come nella specie, si deduca la inapplicabilità della disposizione de qua alle controversie soggette al rito del lavoro) essere contestata in sede di impugnazione della sentenza emessa da quel giudice sulla domanda successivamente alla avvenuta integrazione della citazione introduttiva.

Cass. civ. n. 12129/2004

In materia di procedimento civile ed ai sensi dell'art. 164, terzo comma, c.p.c. nella formulazione vigente, il vizio della citazione per essere stato assegnato un termine inferiore a quello di sessanta giorni prescritto dall'art. 163 bis c.p.c., al pari di quello derivante dalla mancanza dell'avvertimento previsto dall'art. 163, terzo comma, n. 7 c.p.c., è sanato dalla costituzione del convenuto solo se questi, costituendosi, non faccia richiesta di fissazione di una nuova udienza nel rispetto dei termini, poiché in tal caso il giudice è tenuto ad accogliere la richiesta del convenuto. Ne consegue che la mancata fissazione della nuova udienza nel rispetto dei termini, sollecitata dal convenuto, impedisce alla costituzione di sanare la nullità, a nulla rilevando, peraltro, che il convenuto si sia difeso nel merito, dovendosi presumere che l'inosservanza del termine a comparire gli abbia impedito una più adeguata difesa.

Cass. civ. n. 9150/2004

La nullità dell'atto introduttivo del giudizio per violazione dei termini a comparire è sanata dalla costituzione del convenuto, tuttavia, se quest'ultimo eccepisce tale vizio, il giudice è tenuto, ai sensi dell'art. 164, terzo comma, c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 9 della legge n. 353 del 1990), a fissare nuova udienza nel rispetto dei termini. L'inosservanza di tale obbligo è deducibile in sede di legittimità, senza che il convenuto debba indicare il danno arrecatogli dalla inosservanza del termine, atteso che la violazione di un termine dilatorio, tempestivamente denunciata, comporta la nullità dell'atto compiuto prima della sua maturazione

Cass. civ. n. 8539/2004

Qualora l'atto di appello indichi un termine per comparire inferiore a quello previsto dalla legge, in mancanza di costituzione dell'appellato il giudice deve ordinare la rinnovazione della citazione entro un termine perentorio e tale rinnovazione opera la sanatoria della nullità con effetto retroattivo ai sensi dell'art. 164, secondo comma, c.p.c., essendo la relativa norma compatibile con la disciplina del processo di appello.

Cass. civ. n. 5716/2003

La citazione in giudizio di una società incorporata in altra è nulla, ai sensi degli artt. 163, terzo comma, n. 2, e 164 c.p.c., per inesistenza della parte convenuta, poiché tale società, a seguito della fusione per incorporazione, ai sensi dell'art. 2504 bis c.c., si estingue e la società incorporante ne assume i diritti e gli obblighi. La nullità, rilevabile d'ufficio, resta tuttavia sanata a seguito della costituzione in giudizio della società incorporante, atteso che la vocatio in ius di un soggetto non più esistente, ma nei cui rapporti è pur sempre succeduto un altro soggetto, non può considerarsi affetta da un vizio più grave di quello da cui è affetta la vocatio addirittura mancante della indicazione della parte processuale convenuta, che è, comunque, sanabile con la costituzione in giudizio di chi, malgrado il vizio, si è riconosciuto come convenuto.

Cass. civ. n. 6820/2002

Qualora l'atto introduttivo del giudizio di appello non contenga l'avvertimento previsto dall'art. 163, terzo comma, n. 7, c.p.c., il giudice (in mancanza di costituzione dell'appellato) ne dichiara la nullità e ne ordina la rinnovazione, anche dopo la prima udienza di trattazione (prevista dall'art. 350, secondo comma, c.p.c., ma non costituente limite preclusivo, potendo e dovendo il giudice rilevare la nullità dell'atto anche in sede di decisione e disporne, quindi, la rinnovazione prevista in via generale dall'art. 162 dello stesso codice); la rinnovazione dell'atto comporta la sanatoria della nullità con effetto retroattivo — rimanendo conseguentemente esclusa l'ulteriore sanzione dell'inammissibilità — ai sensi dell'art. 164, secondo comma, c.p.c. (nel testo modificato dall'art. 9 della L. 26 novembre 1990, n. 353, che non è incompatibile con la disciplina del procedimento di appello).

Cass. civ. n. 3335/2002

La nullità dell'atto introduttivo per violazione dei termini a comparire o per mancanza dell'avvertimento previsto dall'art. 163, terzo comma, n. 7, c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 7 della legge 26 novembre 1990, n. 353) è sanata dalla costituzione del convenuto, e soltanto se quest'ultimo eccepisce tali vizi il giudice è tenuto, ai sensi dell'art. 164, terzo comma, c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 9 della citata legge n. 353 del 1990) a fissare nuova udienza nel rispetto dei termini.

Cass. civ. n. 6541/2001

In relazione alla nullità dell'atto di citazione in appello, la disciplina dettata dal nuovo testo dell'art. 164 c.p.c. (come sostituito, a far data dal 30 aprile 1995, dall'art. 9 della legge n. 353 del 1990) opera una distinzione quanto alle conseguenze della costituzione del convenuto, giacché mentre i vizi afferenti alla vocativo in ius sono sanati con effetto ex tunc, quelli relativi alla editio actionis sono sanati con effetto ex nunc: ne consegue che, ove nell'atto di appello manchi l'indicazione del giorno dell'udienza di comparizione, la relativa nullità è sanata, con effetto sin dalla notificazione dello stesso atto di appello, dalla costituzione del convenuto, la quale, anche se avvenuta quando sia già decorso il termine di impugnazione, vale ad escludere l'inammissibilità dell'impugnazione ed il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.

Cass. civ. n. 14348/2000

La eventuale nullità, non sanata, dell'atto introduttivo, carente dei requisiti prescritti dall'art. 163, comma terzo, nn. 3) e 4) c.p.c., risolvendosi in motivo di nullità della sentenza conclusiva del giudizio di primo grado, ove non sia fatta valere nel giudizio di appello né dal soccombente né dal vincitore, assolto dalla domanda di merito proposta nei suoi confronti, non può essere dedotta per la prima volta nella fase di cassazione, a causa della intervenuta preclusione derivante dal principio, affermato dall'art. 161 c.p.c., di conversione dei motivi di nullità della sentenza in motivi d'impugnazione.

Cass. civ. n. 3297/2000

La mancanza della procura nell'atto di rinnovazione della notificazione della citazione originaria non induce alcuna nullità dal momento che mantiene piena validità la procura apposta sull'originario atto di citazione di cui sia stata rinnovata la notifica, poiché tale procura abilita il difensore a compiere tutti gli atti relativi al processo per il quale la stessa è conferita.

Cass. civ. n. 590/1999

La eventuale nullità della citazione e/o della notificazione di questa al convenuto in primo grado ed in appello è sanata, a norma del combinato disposto degli artt. 164, 156 c.p.c., dalla costituzione di quest'ultimo in entrambi i gradi di giudizio.

Cass. civ. n. 11149/1998

Dall'art. 164, quarto e quinto comma, c.p.c. nel testo novellato si trae ulteriore conferma del principio secondo cui l'indeterminatezza dell'oggetto della domanda, sia nel rito ordinario sia nel rito del lavoro, rende nullo l'atto introduttivo del giudizio ed è rilevabile anche d'ufficio pure nell'ipotesi di avvenuta costituzione. Nel sistema della nuova normativa, peraltro, in quest'ultimo caso l'attore deve integrare la domanda nel termine perentorio assegnatogli, con l'ulteriore conseguenza che la rinnovazione della citazione e tale integrazione hanno efficacia sanante eccezionalmente solo ex nunc, cioè «ferme le decadenze e salvi i diritti quesiti anteriormente alle stesse».

Cass. civ. n. 4399/1997

Poiché lo scopo della notificazione degli atti divocatio in ius è quello di attuare il principio del contraddittorio, tale finalità è raggiunta con la costituzione in giudizio del destinatario dell'atto, rimanendo conseguentemente sanato con effetto ex tunc qualsiasi eventuale vizio della notificazione stessa.

Cass. civ. n. 10372/1993

La citazione per il giudizio di secondo grado notificata alla società incorporata, posteriormente alla fusione, è affetta da nullità rilevabile di ufficio, per l'inesistenza del soggetto, ai sensi dell'art. 164 c.p.c., in relazione al precedente art. 163, secondo comma, con la conseguenza che la successiva costituzione in giudizio della società risultante dalla fusione comporta la sanatoria della nullità con effetto da quel momento e con salvezza dei diritti anteriormente quesiti, per cui non può rimuovere il giudicato nel frattempo formatosi per mancanza di valida impugnazione.

Cass. civ. n. 278/1993

La rinnovazione di un atto di citazione nullo in quanto finalizzata alla sanatoria sia pure con efficacia ex nunc dello stesso rapporto processuale non postula un nuovo mandato, non estendendosi al mandato già rilasciato, in quanto atto autonomo, l'invalidità della citazione cui accede.

Cass. civ. n. 120/1986

Nel caso in cui l'originale dell'atto di citazione (nella specie di appello) presenti i requisiti previsti dall'art. 163 c.p.c., il convenuto che, nonostante la conformità all'originale dell'atto notificatogli, ivi risultante dalla relata dell'ufficiale giudiziario, ne eccepisca l'invalidità per l'incompletezza (nella specie, perché mancante della pagina contenente l'indicazione del giudice e la data di comparizione) è tenuto a provare tale assunto, mediante apposita certificazione dell'ufficiale giudiziario o con altri mezzi idonei, non essendo sufficiente la mera produzione in giudizio della copia incompleta.

Cass. civ. n. 4566/1985

L'atto di citazione, anche se nullo sotto il profilo processuale per avere assegnato un termine di comparizione inferiore a quello stabilito dalla legge, mantiene la sua validità sotto il profilo sostanziale e può spiegare il suo effetto come atto interruttivo della prescrizione restando, a tal fine, operativa la manifestazione di volontà in essa contenuta.

Cass. civ. n. 3108/1985

L'azione di rivendicazione di un bene proposta contro più convenuti non dà luogo a litisconsorzio necessario fra tali soggetti, con la conseguenza che i vizi concernenti l'instaurazione del rapporto processuale con uno di essi (nella specie, nullità radicale della citazione di primo grado diretta contro persona già defunta) non hanno alcuna influenza in ordine agli altri convenuti, i quali non possono dedurre a proprio vantaggio la violazione di norme processuali relative alla situazione di un soggetto diverso.

Cass. civ. n. 5774/1984

Il principio secondo cui la costituzione in giudizio della parte intimata, implicando il raggiungimento dello scopo della notificazione, ne sana i vizi, riguarda anche l'ipotesi della incompetenza funzionale di colui che l'ha compiuta e, segnatamente, del messo di conciliazione del luogo di notifica, sia essa diretta (mancanza dell'autorizzazione richiesta dall'art. 34 del D.P.R. 25 dicembre 1959, n. 1229) ovvero derivata (difetto delle condizioni alle quali l'autorizzazione è subordinata).

Cass. civ. n. 4921/1980

Nell'ipotesi in cui solo la copia notificata dell'atto di citazione sia priva della sottoscrizione del procuratore abilitato a stare in giudizio, il convenuto, che intenda dimostrare che anche l'atto originale di citazione era inizialmente privo di tale sottoscrizione conformemente alla copia notificatagli, deve impugnare l'originale stesso mediante querela di falso.

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Consulenze legali
relative all'articolo 164 Codice di procedura civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Giorgio P. chiede
venerdì 26/02/2016 - Piemonte
“In una causa civile tra un condomino e il condominio è stata notificata la citazione al vecchio amministratore pur sapendo che c'era quello nuovo. In questo modo il condominio non ha potuto costituirsi in causa e il condomino, confermando che la citazione era stata fatta in modo regolare è riuscito ad ottenere dal giudice una sentenza favorevole. A me sembra una cosa assurda ed illegale. Cosa si può fare? A mio avviso c'è anche un risvolto penale visto che la sentenza è esecutiva. Grazie.”
Consulenza legale i 01/03/2016
Da quanto descritto, l’avvenuta notifica dell’atto di citazione al vecchio amministratore ha di fatto impedito al condominio di costituirsi in giudizio, sicché il processo si è svolto in sua contumacia. Il nuovo amministratore non era infatti a conoscenza della pendenza del processo (si veda l’art. 291 c.p.c.).

Il precedente amministratore risultava all’evidenza privo di qualsiasi legittimazione a resistere in giudizio in quanto non poteva più rappresentare validamente il condominio, essendo decaduto dall’ufficio. La notifica dell’atto di citazione diretta ad un soggetto privo di legittimazione viene considerata affetta da nullità (così Corte di Cassazione, sezione II, sentenza n. 14599 del 22 agosto 2012). Infatti, la parte rimasta contumace nell’ambito del giudizio di primo grado a causa di un difetto di notificazione dell’atto introduttivo può sempre proporre impugnazione contro la sentenza che la vede soccombente.

Ai sensi degli artt. 325 e 327 c.p.c. i termini entro cui proporre appello sono di trenta giorni dalla notifica della sentenza, oppure, se la controparte non ha mai notificato la sentenza al soccombente, di sei mesi dal giorno della sua pubblicazione (ossia il deposito in cancelleria, che risulta indicato alla fine dell’atto). La parte rimasta contumace in primo grado, se non sono ancora scaduti i termini, potrà quindi proporre appello contro la sentenza di prime cure e potrà sollevare la nullità della citazione perché diretta ad un soggetto privo di legittimazione, in quanto secondo l’orientamento pressoché unanime della Corte di Cassazione, il difetto di legittimazione attiva o passiva è rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio - e, dunque, anche in sede di legittimità, - salvo che sul punto non si sia formato il giudicato (Cfr. Cass. civ., sez. III, 05/07/2004, n.12286).

Secondo una prima opinione, se la parte è rimasta contumace in primo grado per nullità della notifica dell’atto di citazione, il giudice d’appello rimette la causa al giudice di primo grado. Secondo altra opinione, se il contumace dichiara in appello di non essersi potuto costituire nel giudizio di primo grado per cause a lui non imputabili, può proporre i nuovi mezzi di prova che non ha potuto proporre in primo grado, anche senza chiedere la rimessione in termini, mentre se viene rimesso in termini può compiere le attività che avrebbe potuto compiere nel giudizio di primo grado (ad esempio compiere l’attività istruttoria che in primo grado non aveva potuto effettuare).
Ciò che rileva, in ogni caso, al di là di questi tecnicismi processuali che dovranno essere gestiti da un legale all'uopo incaricato, è che il condominio potrà esporre tutte le difese che in primo grado gli sono state precluse proprio perché contumace non per sua colpa.

Si precisa, altresì, che, essendo la sentenza di primo grado immediatamente esecutiva, una difesa preliminare da esporre al giudice d’appello sarà proprio la richiesta di sospensiva dell’efficacia della decisione impugnata. Infatti, dalla sua esecuzione potrebbe derivare un grave pregiudizio al condominio che non si è potuto costituire né difendere nel giudizio di primo grado (art. 283 c.p.c.).

Giuseppe C. chiede
venerdì 10/04/2015 - Sicilia
“L'atto di citazione e' diretto a tre soggetti, solo due ricevono l'avviso.
L'atto deve ritenersi nullo per tutti i citati?”
Consulenza legale i 13/04/2015
L'atto di citazione deve contenere, come noto, le generalità e tutti i dati che identificano il convenuto (art. 163 del c.p.c.), al quale l'atto deve poi essere notificato.

Il quesito non dice se la notifica è stata eseguita nei confronti di tutti e tre i soggetti, ma ricevuta solo da due, o se si sono eseguite solo due notifiche.

Nel primo caso, si devono indagare i motivi per cui la notifica non si è perfezionata. Gli artt. 137 e seguenti del c.p.c. disciplinano dettagliamente il procedimento di notifica, in modo da assicurare che essa giunga a perfezionamento anche nel caso in cui materialmente l'atto non sia giunto nelle mani del destinatario (vedi in particolare l'art. 140 del c.p.c.). Quindi, se una notifica non viene eseguita e l'ufficiale giudiziario riporta l'atto al mittente, significa che l'identificazione del destinatario era, per qualche motivo, errata.
L'art. 164 del c.p.c. stabilisce che, quando nella citazione risulta omesso o incerto uno dei requisiti previsti dall'art. 163, che comprende il n. 2 ("il nome, il cognome, la residenza e il codice fiscale dell'attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono"), la citazione stessa è nulla. Il giudice, ai sensi del secondo comma dell'art. 164, rilevata la nullità, deve disporre d'ufficio la rinnovazione entro un termine perentorio: se questo non viene rispettato, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue ai sensi dell'art. 307 del c.p.c., terzo comma.

Il nostro caso risulta, però, complicato dal fatto che i convenuti erano tre: se la citazione non viene rinnovata nei confronti dell'unico che non ha ricevuto, il processo si estingue anche per gli altri due?
Per rispondere, si deve prestare attenzione a un fatto fondamentale: se le tre persone convenute in giudizio sono litisconsorti necessari ai sensi dell'art. 102 del c.p.c., l'incompletezza del contraddittorio determina la nullità del giudizio, che, se non immediatamente rilevata dal giudice di prime cure, potrà essere sollevata anche successivamente al primo grado di giudizio.
Se, al contrario, i tre non sono litisconsorti necessari, cioè la sentenza chiesta dall'attore non deve essere necessariamente pronunciata nei confronti di tutti (caso di litisconsorzio facoltativo - es. Tizio ha dei danni da infiltrazioni in casa e chiama in giudizio l'appaltatore, il direttore dei lavori e chi gli ha venduto la casa: verso i tre soggetti propone domande distinte e autonome, che si basano su tipi di responsabilità differenti), non v'è ragione per ritenere che il processo non possa proseguire tra l'attore e i due convenuti cui la notifica è giunta e che, presumibilmente, si saranno costituiti, con estinzione solo della domanda proposta nei confronti del terzo convenuto, per inattività dell'attore rispetto all'ordine di rinnovare la citazione (v. art. 307 del c.p.c.).

Nella seconda ipotesi inizialmente prospettata, se la notifica nei confronti di un convenuto non è stata proprio eseguita:
- trattandosi di litisconsorzio necessario, si ricade nell'ipotesi prevista dall'art. 102, quindi il giudizio non può proseguire, e se prosegue (ad esempio, perché il giudice non si accorge dell'incompletezza del contraddittorio) potrà essere successivamente dichiarato nullo;
- se si tratta di domande autonome e distinte, il processo semplicemente non si instaurerà mai nei confronti del soggetto cui non è stato notificato l'atto. Eventuali domande contro di lui formulate nell'atto di citazione si riterranno non introdotte nel processo instaurato nei confronti degli altri due convenuti, e quindi il giudice non dovrà trattarle.

Guglielmo chiede
martedì 05/08/2014 - Veneto
“Osservazioni preliminari che si rilevano:
1) Il giudice (corte) diminuisce il canone accertato dal CTU, mentre il legale quanto si riferisce alla “somma inferiore ( € 250,00 mensili contro € 694,11 richiesti ) “
2) Di seguito il legale riporta “, ha ridotto la somma di € 250,00 il canone mensile” invece di riportare ha ridotto la somma a € 250,00 il canone.
A mio avviso si tratta di “errori” che non so possano incidere sulle domande poste alla Cassazione. Questa si deve attenere al contenuto letterale della domanda/e o essa va interpretata tra il contesto di quanto dichiara il giudice (corte di Appello di ) e le domande poste dal legale?!
Riporto l’intero punto in modo si capisca cosa il contesto omettendo i nomi o modificandoli

Pag. 36 - Con sentenza il giudice ritiene che il danno sia “””””“in re ipsa , senza necessità di prova, essendo configurabile esso nella perdita della disponibilità del bene da parte del dominus e nella impossibilità di conseguire l’utilità normalmente ricavabile da esso; in tal caso l’ammontare del risarcimento del danno puo essere consideratamente determinato facendo riferimento al considerato “danno figurativo” e quindi al valore locativo del cespite (Cass. N. 1294 del 29/01/2003; Id. n 10498 del 08/05/2006; Id. n. 3223 del 10/02/2011; Id n. 24100 del 17/11/2011).
Tuttavia non appare equo riconoscere senz’altro il valore locativo del magazzino, determinato nel 1991 dall’Ing L. in un milione di lire mensili, per l’intera durata dei due gradi di giudizio tenuto conto che la mancata locazione è dipesa anche dal comportamento del R. Ed infatti fin dal 1991 l’ing L. osserva “l’edificio allo stato in cui oggi si trova può senz'altro essere utilizzabile per l’uso per cui è stato progettato e costruito cioè di “ magazzino artigianale” in quanto completo di tutto il necessario a tal uso omissis. Certo, prima della locazione anche assoggettato agli opportuni lavori di ripristino che l’attore non ha sino ad oggi effettuato data la vertenza in corso” In tal caso, conclude l’ing. L, il Comune avrebbe potuto rilasciare l’agibilità.
I lavori da eseguire non potevano considerarsi eccessivi se rapportati ai ripristini calcolati nel 2004 e cioè a distanza di oltre quindici anni dall’esecuzione del manufatto: Fra l’altro la questione della portanza dei solai, cioè della possibilità o meno di sopraelevazione, non impediva certo l’utilizzo de piano realizzato. Inoltre le fotografie in atti rilevano il progressivo, evidente degrado del manufatto del R. Infatti l’Ing C indica quale concausa del quadro fessuravo la scarsa protezione dalle azioni meteoriche con la conseguenza che il solaio di copertura ha subito particolari variazioni termiche che l’acqua ha potuto poi penetrare con facilità nelle ampie fessure della muratura provocando un lento degrado dai materiali.
In definitiva va riconosciuto un concorso del committente nella perdita del valore locativo mo’immobile pari alla metà sicché il danno da imputare agli appellanti va stimato in € 250.

Il legale invece chiede al punto 6 “””””ricorso per il motivo di cui all’art 360, n. 5 c.p.c., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione alla parte della sentenza pronunciata dalla corte di Appello di ... che ha dichiarato il concorso del comportamento del sig. R.
Accertato l’inadempimento del direttore dei lavori geom. T. e dell’impresa esecutrice S. agli obblighi contrattuali assunti, la Corte d’Appello di ... accoglie la domanda formulata dal sig. R. di condanna delle controparti, in solido tra loro, al risarcimento del danno provocato dall’appellante per mancato guadagno derivante dal forzato inutilizzo dell’immobile del contratto di cui è causa.
Il danno, così come domandato, era liquidato dalla Corte in una misura proporzionata al cannone che il proprietario avrebbe potuto percepire qualora l’immobile fosse stato dato in locazione.
Tuttavia, ravvisando un concorso del Sig R. nella cassazione del danno, la Corte non liquida l’intero danno, l’intera somma che l’attore appellante avrebbe potuto percepire a titolo di canone di locazione, ma una somma inferiore (€ 250,00 mensili contro € 694,11 richiesti).
A questa decisione, gravemente pregiudizievole per il Sig. R. che si trova l’immobile inutilizzabile e per di più non otteneva neppure il risarcimento del danno subito (!), la Corte attivata sulla base di quanto avevano osservato il CTU ing. L. fin dal lontano 1991: “l’edificio allo stato in cui oggi si trova può senz’altro essere utilizzabile per l’uso per cui è stato progettato e costruito cioè di magazzino artigianale in quanto completo di tutto il necessario a tal uso. Certo prima della locazione andrebbe assoggettato agli opportuni lavori di ripristino che l’attore non ha sino ad oggi effettuato data la vertenza in corso “
Lo scrivente patrocinatore si duole che la corte d’appello ha omesso di considerare fatti decisivi che verosimilmente, qualora fossero stati presi in esame, avrebbero condotto il giudice ad escludere il concorso del sig. R. nella cauzione del danno.
In primo luogo, la corte d’appello avrebbe dovuto prendere in considerazione il fatto che in pendenza della controversia il sig R. non avrebbe potuto intervenire sull’immobile al fine di non alterare lo stato dei luoghi oggetto della decisione dei giudici e ciò al fine di non alterare le prove (anche il CTU ing L. nella parte citata dalla Corte scrive che il sig. R. non ha eseguito i lavori proprio “data la vertenza in corso“ !).
In secondo luogo, la Corte dimenticava che l’Ing. G. nella proria C.T.U scriveva; “ l’immobile nel suo stato attuale… non è assolutamente in condizioni di essere dato in locazione, non tanto perché si frappongono ostacoli di natura giuridica… ma in quanto è inutilizzabile… Fin tanto che non verranno ben chiariti i fenomeni di cedimento con opportuna indagine geologica/geotecnica integrativa, definiti i conseguenti stati de formativo e fessurativo, nonché adottati gli opportuni rimedi di riparazione /consolidamento/rifacimento delle strutture non adeguatamente idonee all’uso né personale né tantomeno locativo ( pag. 42 - 43 della CTU così come richiama dalla memoria dell’ avv. S.).
Ancora nella propria decisione la Corte veneziana dimenticava che la difesa dell’allora appellante aveva evidenziato come il Comune di ... in una propria lettera del 17/06/1997 scriveva “il fabbricato non ha mai ottenuto il certificato di abitabilità previsto dalle disposizioni vigenti in materia, e che pertanto è da considerarsi da non abitabile “(cfr. il doc n. 6 allegato alla memoria depositata dall’avv. S. il giorno 07/06/2010 avanti la cancelleria della Corte di Appello di ...). I Vigili del fuoco di ..., con una propria lettera del 28/02/1995 avevano dichiarato che l’immobile necessitava di lavori per garantire la staticità e sicurezza ( cfr il doc. 3 allegato alla medesima memoria depositata dall’avv. S.).
Qualora questi fatti decisivi fossero stati esaminati dalla Corte d’Appello di ..., verosimilmente la decisione sulla questione della liquidazione danno subito sarebbe stata diversa.
Per tale motivo, lo scrivente patrocinio chiede che la Suprema Corte voglia annullare la sentenza impugnata nella parte in ci ha omesso di esaminare i fatti decisivi suindicati con rinvio ad altro giudice per il loro esame.
Alla luce di quanto sopra, lo scrivente patocinio chiede anche che la Suprema Corte di Cassazione adita voglia altresì caducare, ai sensi dell’art. 336, c. 1 c.p.c il capo della sentenza che ha accertato il concorso del sig R. nella causazione del danno e, conseguentemente, ha ridotto la somma di € 250,00 il canone mensile dovuto a titolo di risarcimento del danno in quanto capo dipendente dalla parte di sentenza che non si è pronunciata su fatti decisivi suindicati.”
Consulenza legale i 11/08/2014
Il ricorso per Cassazione è l'atto introduttivo del terzo grado di giudizio, che viene disciplinato dagli artt. 360 ss. c.p.c.
L'art. 366 del c.p.c., in particolare, individua l'esatto contenuto che il ricorso deve presentare. Oltre all'indicazione delle parti, della sentenza o decisione impugnata e all'esposizione sommaria dei fatti della causa, vanno precisati i motivi per i quali si chiede la cassazione della sentenza. I motivi devono presentare dei precisi caratteri: specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata. Il ricorso, infatti, deve avere quell'autonomia tale da consentire alla Corte di non dover ricercare ulteriori ragioni al di fuori di quell'atto: si parla in dottrina di principio dell'autosufficienza del ricorso per Cassazione.
Per chiarire tale concetto, riprendiamo le parole della Suprema corte in una recente decisione (sent. 6 novembre 2012 - 23 gennaio 2013, n. 1593): "come questa Corte ha già avuto più volte modo di affermare, i motivi posti a fondamento dell'invocata cassazione della decisione impugnata debbono avere i caratteri della specificità, della completezza, e della riferibilità alla decisione stessa, con - fra l'altro - l'esposizione di argomentazioni intelligibili ed esaurienti ad illustrazione delle dedotte violazioni di norme o principi di diritto, essendo inammissibile il motivo nel quale non venga precisato in qual modo e sotto quale profilo (se per contrasto con la norma indicata, o con l'interpretazione della stessa fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina) abbia avuto luogo la violazione nella quale si assume essere incorsa la pronuncia di merito. [...] è tuttavia indispensabile, per soddisfare la prescrizione di cui all'art. 366, 1 co. n. 4, c.p.c., che il ricorso, almeno nella parte destinata alla esposizione dei motivi, offra, sia pure in modo sommario, una cognizione sufficientemente chiara e completa dei fatti che hanno originato la controversia, nonché delle vicende del processo e della posizione dei soggetti che vi hanno partecipato, in modo che tali elementi possano essere conosciuti soltanto mediante il ricorso, senza necessità di attingere ad altre fonti, ivi compresi i propri scritti difensivi del giudizio di merito, la sentenza impugnata ed il ricorso per cassazione".
Quindi, è necessario che dal solo contesto del ricorso sia possibile desumere una conoscenza del 'fatto', sostanziale e processuale, sufficiente per bene intendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla pronuncia del giudice a quo.
Leggendo lo stralcio di ricorso interessato dall'errore formale, si può notare come sia presente tale affermazione: "Tuttavia, ravvisando un concorso del Sig ... nella cassazione del danno, la Corte non liquida l’intero danno, l’intera somma che l’attore appellante avrebbe potuto percepire a titolo di canone di locazione, ma una somma inferiore (€ 250,00 mensili contro € 694,11 richiesti)".
Tale statuizione rende in maniera assolutamente chiara il contenuto della sentenza, riportando con esattezza quale è stata la decisione della Corte d'appello circa il risarcimento del danno relativo ai canoni non percepiti. Viene quindi soddisfatta quell'esigenza, sopra descritta, alla completezza del ricorso e risulta pertanto irrilevante che in punto successivo dell'atto, per un refuso di stampa, sia scritto “ha ridotto la somma di € 250,00 il canone mensile” anziché "ha ridotto la somma a € 250,00 il canone" oppure "ha ridotto alla somma di € 250,00 il canone mensile": infatti, il contesto dei fatti fornito nel ricorso è abbastanza chiaro per far ritenere che la Cassazione non sia incorsa in errore sul punto.

Elena chiede
martedì 18/02/2014 - Puglia
“L'atto di citazione privo esclusivamente del riferimento all'art. 38 nella vocatio ius è nullo?”
Consulenza legale i 20/02/2014
Sì, la citazione è nulla se è omesso il riferimento all'art. 38 c.p.c. (art. 163 n. 7 c.p.c.). Tuttavia, trattandosi di nullità ex art. 164 c.p.c., la costituzione del convenuto sana i vizi, in quanto scopo dell’avvertimento è far conoscere alla parte avversaria i suoi diritti (ricordiamo che questa solitamente non è un tecnico del diritto e non conosce le decadenze previste per legge); la tempestiva costituzione in giudizio del convenuto, che dimostri di non avere necessità di essere edotto circa le decadenze processuali (ad esempio perché eccepisce tempestivamente una incompetenza), sana la nullità della citazione.
L'art. 164, terzo comma, c.p.c. stabilisce altresì che il convenuto può comunque eccepire la mancanza dell'avvertimento di cui all'art. 163, n. 7, c.p.c. e in tal caso il giudice fisserà una nuova udienza nel rispetto dei termini.

Giuseppe S. chiede
lunedì 26/11/2012 - Umbria
“Ho notificato un atto di citazione ex art. 615 cpc, poi l'ho iscritto a ruolo nei termini ma, subito, dopo mi sono accorto che, per mancato inserimento della data nella copia notificata, esso è radicalmente nullo. Non essendo incorso in decadenza posso notificare una nuova citazione, ma come risolvo per la litispendenza creatasi con la notifica ed iscrizione dell'atto nullo? Posso notificare una nuova citazione con contestuale rinuncia alla precente?”
Consulenza legale i 27/11/2012

La nuova notifica della citazione ex art. 615 del c.p.c. completa della data di comparizione comporta una nuova iscrizione a ruolo che si aggiungerà alla precedente che è stata già effettuata e alla quale non è possibile rinunciare.

In tal caso, verrà in rilievo l'art. 273 del c.p.c. che disciplina l'ipotesi della riunione dei procedimenti relativi alla stessa causa. Se i procedimenti penderanno di fronte allo stesso giudice istruttore questi anche d'ufficio ne ordina la riunione. Se invece i due procedimenti penderanno di fronte a due giudici istruttori diversi il giudice che ne ha notizia per primo ne riferisce al presidente, il quale, sentite le parti, ordina con decreto la riunione, determinando o la sezione o designando il giudice davanti al quale il procedimento dovrà proseguire.

Infatti, non si può parlare di litispendenza in questi casi, poichè la stessa si verifica solo nell'ipotesi in cui la stessa causa penda di fronte a due giudici appartenenti ad uffici giudiziari diversi (intesi quali tribunali diversi).


Paolo chiede
mercoledì 30/05/2012 - Lazio
“Il non aver esperito il tentativo di mediazione rende nulla la citazione?”
Consulenza legale i 02/06/2012

Con il D.Lgs. del 4 marzo 2010 è stato introdotto nel nostro ordinamento l'istituto della mediazione civile rivolta principalmente a deflazionare il sistema giudiziario italiano rispetto al carico degli arretrati e al rischio di accumulare nuovo ritardo. La mediazione può essere facoltativa oppure obbligatoria; in questo secondo caso il procedimento di mediazione è imposto dalla legge e pertanto deve essere esperito a pena di improcedibilità, da eccepire nel primo atto difensivo dal convenuto, oppure dal giudice non oltre la prima udienza, nei casi di controversie relative a:

  • condominio;
  • diritti reali;
  • divisione;
  • successioni ereditarie;
  • patti di famiglia;
  • locazione;
  • comodato;
  • affitto di azienda;
  • risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti;
  • risarcimento del danno derivante da responsabilità medica;
  • risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o altro mezzo di pubblicità;
  • contratti assicurativi, bancari e finanziari.

Nel caso in cui il procedimento di mediazione sia imposto dalla legge quale condizione di procedibilità e non risulti attivato, tale vizio deve essere eccepito non oltre la prima udienza. A questo punto, il giudice non sospende il processo in senso tecnico ma lo rinvia solamente, per dare alle parti il tempo di procedere alla mediazione.

Il giudice, infatti, assegna il termine di legge di quindici giorni che non viene qualificato quale perentorio (anche se secondo l'opinione dottrinale maggioritaria bisognerebbe considerarlo tale in quanto è possibile ricavare la perentorietà dai principi generali dell'ordinamento) affinché le parti possano attivare il procedimento di mediazione.


Aldo chiede
martedì 06/03/2012 - Liguria
“Il mancato rispetto dei termini di comparizione è vizio rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio?”
Consulenza legale i 08/03/2012

L'inosservanza del termine minimo di comparizione in giudizio (art. 163 bis del c.p.c.) comporta la nullità dell'atto di citazione, essendo tale termine perentorio, inderogabile ed assoluto. Per consolidato orientamento giurisprudenziale, nel computo dei termini di comparizione si deve tener conto anche della sospensione feriale dei termini processuali.

La legge 353/1990, in vigore dal 30.04.1995, ha riscritto l'art. 164 del c.p.c.. Occorre distinguere i vizi della vocatio in ius (cioè dell'atto con il quale viene chiamato il convenuto) da quelli dell'esercizio dell'azione. I vizi inerenti la vocatio in ius sono quelli previsti dai primi tre commi dell'art. 164 c.p.c (mancanza o incertezza nell'indicazione delle parti, dei mezzi di prova, del tribunale, la data dell'udienza di comparizione o assegnazione di un termine a comparire inferiore a quello previsto dalla legge). In questi casi la nullità è rilevabile d'ufficio se il convenuto non si è costituito: alla rilevazione della nullità deve quindi accompagnarsi l'ordine del giudice di rinnovazione della citazione entro un termine perentorio. La rinnovazione ritualmente effettuata dà luogo, quindi, ad una vera e propria fattispecie sanante a carattere retroattivo a seguito della quale gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento della prima notificazione dell'atto al convenuto. Ove, invece, tale rinnovazione non venga eseguita, si produce una vicenda estintiva che investe tutto il processo, in applicazione dell'art. 307 del c.p.c. terzo comma.


Maria chiede
domenica 19/02/2012 - Abruzzo
“devo procedere ad un'integrazione della domanda ex art. 164 c.p.c. trattasi di integrazione e non rinnovazione, in quanto il convenuto si è costituito.
vorrei sapere se l'atto di integrazione va redatto con una comparsa in cui riportare l'atto di citazione o c'è un altro modo. Grazie.”
Consulenza legale i 28/02/2012

Normalmente l'integrazione della domanda deve avvenire mediante memoria depositata in cancelleria o notificata al procuratore costituito della parte convenuta, nei termini e con le modalità indicate dal giudice.

L'integrazione potrà essere fatta sulla falsariga della rinnovazione della domanda, riportando l'atto di citazione ed integrandolo con gli elementi mancanti, indicando i termini indicati dal giudice e il precedente svolgimento del processo.


Alessia T. chiede
martedì 11/10/2011 - Lazio
“devo rinnovare un atto di citazione redatto da altro avvocato e diciarato nullo in base all'art. 164 comma 4 cpc. Come va redatto materialmente l'atto? come una nuova citazione o come un atto di citazione in riassunzione ovvero trascrivendo tuttal la citazione dichiarata nulla e poi inserendo gli elementi mancanti?”
Consulenza legale i 19/11/2011

Nel secondo modo indicato, ovvero riportando integralmente l'atto di citazione dichiarato nullo e integrandolo poi con gli elementi reputati mancanti dal giudice che ne ha ordinato la rinnovazione, dando atto della precedente notifica e dei vizi individuati dall'organo giudicante.


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