Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 7221 del 4 agosto 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

L'onere della determinazione dell'oggetto della domanda può ritenersi assolto anche in difetto di quantificazione monetaria della pretesa dedotta con l'atto introduttivo del giudizio, purché l'attore provveda ad indicare i relativi titoli dai quali la stessa pretesa tragga fondamento e possa essere quantificata, ponendo così il convenuto nella condizione di formulare in modo immediato ed esauriente le proprie difese; mentre, ove invece manchi la precisa indicazione dei titoli, esplicitata nell'atto introduttivo o ricavabile dai documenti in esso richiamati e prodotti, il petitum non può ritenersi sufficientemente specificato, con conseguente nullità dell'atto introduttivo — ai sensi dell'art, 164 c.p.c. e, per il rito del lavoro, ai sensi dell'art. 414, n. 3 dello stesso codice — ed inammissibilità della domanda in tal modo proposta. (Nella specie, l'impugnata sentenza — confermata dalla Suprema Corte — aveva ritenuto inammissibile la domanda dell'Inps relativa ai contributi sugli importi pagati dall'Enel a copertura di polizze assicurative per rischi extra professionali del personale direttivo, stante l'impossibilità, alla stregua della documentazione prodotta dall'istituto, di individuare le polizze in questione e, con l'importo dei relativi premi, la base contributiva alla stregua della quale determinare la pretesa creditoria dell'Inps medesimo).

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