Cass. civ. n. 31587/2025
In tema di responsabilità professionale dell'avvocato, le obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale costituiscono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non a garantirlo. L'inadempimento deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti allo svolgimento dell'attività professionale, e, in particolare, al dovere di diligenza, per il quale trova applicazione il parametro della diligenza professionale media fissato dall'art. 1176, secondo comma, cod. civ., che commisura la responsabilità del legale alla colpa (lieve o grave) o al dolo, salva l'applicazione dell'art. 2236 cod. civ. nel caso di prestazioni implicanti la risoluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà.
Cass. civ. n. 29342/2025
Il progettista e direttore dei lavori, incaricato di supervisionare l'esecuzione delle opere, è tenuto a rispondere per eventuali difetti e difformità dell'opera. La limitazione di responsabilità ai sensi dell'art. 2236 c.c. è applicabile solo se la prestazione professionale implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, e la colpa deve essere grave. La responsabilità non è esclusa per la natura sperimentale dell'opera o l'imprevedibilità di eventi naturali, come le variazioni del livello delle acque, se questi erano prevedibili con adeguata diligenza.
Cass. civ. n. 15676/2025
La responsabilità del notaio per mancata rilevazione di un pignoramento su un immobile in occasione di una compravendita deve essere esclusa quando l'errore sia stato causato da una condotta negligente del conservatore dei registri immobiliari, che abbia reso impossibile l'individuazione del pignoramento mediante l'uso dell'ordinaria diligenza professionale.
Cass. civ. n. 15526/2025
L'avvocato, nella prestazione dell'attività difensiva, sia questa configurabile come adempimento di un'obbligazione di risultato o di mezzi, è obbligato, a norma dell'art. 1176, comma 2, c.c., a usare la diligenza imposta dalla natura dell'attività stessa esercitata; la violazione di tale dovere comporta inadempimento contrattuale (del quale il professionista è chiamato a rispondere anche per la colpa lieve, salvo che, a norma dell'art. 2236 c.c., la prestazione dedotta in contratto implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà) e, in applicazione del principio di cui all'art. 1460 c.c., la perdita del diritto al compenso, allorché la negligenza sia stata tale da incidere sugli interessi del cliente ed abbia perciò, sia pur sulla base di criteri necessariamente probabilistici, impedito di conseguire un esito della lite altrimenti ottenibile. La responsabilità risarcitoria dell'avvocato non può, tuttavia, ravvisarsi per il solo fatto del non corretto adempimento della prestazione professionale, occorrendo verificare se l'attuazione del comportamento dovuto, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe effettivamente consentito di scongiurare il lamentato pregiudizio.
Cass. civ. n. 34341/2024
In tema di contratto d'opera implicante la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, l'art. 2236 c.c. limita ai soli casi di dolo o colpa grave l'esperibilità dell'azione di risarcimento dei danni ad opera del committente, non anche la proponibilità dell'eccezione d'inadempimento nei confronti del prestatore di lavoro professionale (nella specie amministratore) che chieda il pagamento del compenso asseritamente maturato; resta tuttavia fermo che, laddove il rapporto dia luogo ad un contratto ad esecuzione continuata o periodica (nel quale l'esecuzione avviene mediante coppie di prestazioni in corrispondenza di tempo), il sinallagma alla cui tutela è preposto il rimedio ex art. 1460 c.c. dev'essere considerato separatamente, per ciascuna coppia di prestazioni, con la conseguenza che l'eccezione d'inadempimento può essere sollevata unicamente rispetto alla prestazione corrispondente a quella richiesta all'eccipiente, restando escluse, ai sensi dell'art. 1458, primo comma, c.c., le prestazioni che siano state già correttamente eseguite.
Cass. civ. n. 32789/2024
Va esclusa la responsabilità del professionista nei confronti del cliente nei casi di interpretazione di leggi o di risoluzione di questioni opinabili, a meno che non risultino il dolo o la colpa grave. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto scusabile l'errore del commercialista nell'interpretazione di una norma in tema di compensazione tributaria, stante l'assenza di prassi interpretative e l'ambiguità del testo di legge, non costituendo colpa grave la mancata formulazione di un interpello all'autorità amministrativa circa la corretta interpretazione).
Cass. civ. n. 25699/2024
Nell'adempimento dell'incarico conferitogli, l'obbligo di diligenza da osservare ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1176, comma 2 e 2236 c.c., impone al professionista di rendere al cliente l'informazione più ampia possibile in ordine ai diversi possibili modi di risoluzione della controversia affidatagli, giungendo anche a sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole. (Fattispecie in tema di omessa informazione, da parte del commercialista e del ragioniere incaricati, circa la possibilità di accedere alla definizione agevolata delle pendenze tributarie con esborso di una somma minore rispetto al caso di rigetto delle loro difese dinanzi al giudice tributario).
Cass. civ. n. 25026/2024
Il notaio incaricato di stipulare un contratto di compravendita immobiliare ha l'obbligo di espletare le verifiche relative all'esistenza di iscrizioni ipotecarie e pignoramenti sull'immobile oggetto di compravendita. Nel caso di inosservanza di tale obbligo, la responsabilità del notaio viene determinata non in base alle norme sulla limitazione di responsabilità per imperizia previste dall'art. 2236 c.c., ma in base alla normale diligenza esigibile ai sensi dell'art. 1176 c.c., che include anche la colpa lieve.
Cass. civ. n. 17245/2024
Non è consentito alla parte censurare come violazione di norma di diritto un errore nella ricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante sul quale la sentenza doveva pronunciarsi, se tale errore riguarda tipicamente una valutazione delle risultanze probatorie o dei rapporti tra le parti ritenuti rilevanti; in tal caso, il motivo d'impugnazione deve essere formulato sotto forma di vizio di motivazione e non come violazione o falsa applicazione degli artt. 2236 e 1176 c.c.
Cass. civ. n. 9520/2024
Ai fini della eventuale responsabilità professionale dell'avvocato rileva esclusivamente stabilire - con un accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità in quanto sostenuto da adeguata motivazione, non meramente apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico - se, già ex ante, si profili l'assoluta mancanza di ragioni sufficienti a sostenere adeguatamente in un processo le pretese della parte, (con conseguente obbligo professionale del legale di sconsigliare la stessa instaurazione della controversia), ovvero se l'esito finale negativo del giudizio sia imputabile a sua negligenza professionale.
Cass. civ. n. 2109/2024
In tema di responsabilità professionale dell'avvocato, ai fini dell'accertamento di un danno risarcibile derivante dall'inadempimento dell'obbligo di informazione dell'esito sfavorevole del giudizio di primo grado, che ha determinato l'impossibilità di proseguire il giudizio in sede di impugnazione, deve essere effettuata una valutazione prognostica sull'esito che avrebbe potuto avere l'impugnazione preclusa dall'omessa informazione, da svolgersi sulla base della prevedibile strategia difensiva (anche alla luce delle eccezioni proposte e delle difese svolte nel primo grado di giudizio) e della possibilità di ottenere un risultato favorevole (anche alla luce degli orientamenti giurisprudenziali formatisi in materia).
Cass. civ. n. 34516/2023
In tema di rapporti interni tra la struttura sanitaria ed il medico di cui la prima si è avvalsa, il principio in forza del quale la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere, di regola, ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c. (salvo che la struttura dimostri un'eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile, e oggettivamente improbabile, devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute) trova applicazione anche quando l'azienda sanitaria abbia affidato la logistica, oltre ad alcuni distinti supporti assistenziali, ad altra struttura, perché il medico, rispetto alla prestazione relativa al paziente, resta ausiliario della prima anche se questa si sia accordata, in accertata esternalizzazione, con altri enti, per i mezzi materiali.
Cass. civ. n. 34412/2023
Nell'adempimento del proprio incarico professionale l'avvocato ha l'obbligo, ex art. 13, comma 5, della l. n. 247 del 2012, di informare il cliente, nel rispetto del principio di trasparenza, del livello di complessità dell'incarico - fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico - e di comunicare al cliente, in forma scritta, la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo tra oneri, spese forfettarie e compenso professionale; poiché tali obblighi attengono alla diligenza professionale ai sensi degli artt. 1176 e 2236 c.c., grava sul professionista il correlato onere probatorio.
Cass. civ. n. 29182/2023
Nell'adempimento dell'incarico professionale, l'obbligo di diligenza ex artt. 1176, co. 2, e 2236 c.c. dell'avvocato si estrinseca in doveri di informazione, sollecitazione e dissuasione verso il cliente. In particolare, l'avvocato è tenuto a richiedere al cliente che egli gli fornisca tutti gli elementi necessari o utili in suo possesso al fine del corretto svolgimento dell'incarico, ad indicargli tutte le questioni che si frappongono al conseguimento del risultato o che comunque sono fattori di rischio di effetti dannosi, a sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dal probabile esito sfavorevole. Incombe sull'avvocato l'onere di fornire la prova della condotta mantenuta, mentre è insufficiente che il cliente gli abbia rilasciato la procura alle liti, poiché il conferimento di tale potere non è indice univoco che il cliente sia stato compiutamente informato di tutte le circostanze indispensabili per una decisione pienamente consapevole sull'opportunità o meno d'iniziare un processo o intervenire in giudizio.
Cass. civ. n. 14527/2023
Il professionista autore di un progetto edilizio per l'edificazione di una costruzione che si riveli in violazione delle distanze legali è responsabile dei danni conseguentemente patiti dai committenti, essendo questi ultimi eziologicamente correlati al suo inadempimento. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva escluso, ai sensi dell'art. 2236 c.c., la responsabilità di un architetto per l'avvenuta progettazione di un edificio in violazione dell'art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968, sul presupposto che rientrasse nel sapere specialistico del professionista avvedersi del contrasto della normativa urbanistica locale - cui si era uniformato - con quella sovraordinata nazionale).
Cass. civ. n. 8058/2023
Sussiste la responsabilità dell'architetto, dell'ingegnere o del geometra, il quale, nell'espletamento dell'attività professionale consistente nell'obbligazione di redigere un progetto di costruzione o di ristrutturazione di un immobile, non assicuri la conformità dello stesso alla normativa urbanistica, in quanto l'irrealizzabilità del progetto per inadeguatezze di natura tecnica costituisce inadempimento dell'incarico e consente al committente di rifiutare di corrispondergli il compenso, ovvero di chiedere la risoluzione del contratto. Né la responsabilità del professionista viene meno e può riconoscersi il suo diritto ad ottenere il corrispettivo ove la progettazione di una costruzione o di una ristrutturazione in contrasto con la normativa urbanistica sia oggetto di un accordo tra le parti per porre in essere un abuso edilizio, spettando tale verifica al medesimo professionista, in forza della sua specifica competenza tecnica, e senza che perciò possa rilevare, ai fini dell'applicabilità dell'esimente di cui all'art. 2226, comma 1, c.c., la firma apposta dal committente sul progetto redatto.
Cass. civ. n. 13874/2020
In materia di contratto di prestazione d'opera, acclarata la colpa del professionista, il rilievo che la prestazione eseguita comporta la risoluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà può essere compiuto d'ufficio dal giudice sulla base di risultanze istruttorie ritualmente acquisite, non formando oggetto di un'eccezione in senso stretto.
Cass. civ. n. 13873/2020
La responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente; in particolare, ove venga in rilievo l'attività del commercialista incaricato dell'impugnazione di un avviso di accertamento tributario, l'affermazione della responsabilità per colpa professionale implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole del ricorso alla commissione tributaria, che avrebbe dovuto essere proposto e diligentemente seguito.
Cass. civ. n. 18342/2019
In tema di contratto d'opera per la redazione di un progetto edilizio, pur trattandosi di una fase preparatoria rispetto all'esecuzione dell'opera, il professionista (che nella specie abbia cumulato l'incarico di progettista e di direttore dei lavori), deve assicurare la conformità del medesimo progetto alla normativa urbanistica ed individuare in termini corretti la procedura amministrativa da utilizzare, così da prevenire la soluzione dei problemi che precedono e condizionano la realizzazione dell'opera richiesta dal committente. Ne consegue che ne sussiste la responsabilità per l'attività espletata sia nella fase antecedente all'esecuzione delle opere in relazione alla scelta del titolo autorizzativo occorrente per il tipo di intervento edilizio progettato sia in quella successiva di controllo e verifica della difformità dell'opera progettata rispetto a quella eseguita, non costituendo la riscontrata difformità di per sè indice di un accordo ilelcito volto alla realizzazione di un abuso edilizio, trattandosi di un obbligo del professionista giustificato dalla specifica competenza tecnica necessariamente richiesta a chi abbia assunto l'incarico del progetto e della direzione dei lavori.
Cass. civ. n. 30169/2018
In tema di responsabilità dell'avvocato verso il cliente, la scelta di una determinata strategia processuale può essere foriera di responsabilità, purché l'inadeguatezza rispetto al raggiungimento del risultato perseguito dal cliente sia valutata dal giudice di merito "ex ante", in relazione alla natura e alle caratteristiche della controversia e all'interesse del cliente ad affrontarla con i relativi oneri, dovendosi in ogni caso valutare anche il comportamento successivo tenuto dal professionista nel corso della lite; pertanto, in relazione ad una causa che presenti un'elevata probabilità di soccombenza per il proprio cliente, il difensore che abbia accettato l'incarico non può successivamente disinteressarsene del tutto, incorrendo in responsabilità professionale ove esponga il cliente all'incremento del pregiudizio iniziale, se non altro a causa delle spese processuali cui lo stesso va incontro per la propria difesa e per quella della controparte. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con riferimento a una causa di opposizione a decreto ingiuntivo dal sicuro esito sfavorevole, aveva escluso la responsabilità professionale dell'avvocato il quale, pur avendo sconsigliato il cliente di svolgere l'opposizione, aveva accettato l'incarico in considerazione della sua impossibilità di onorare nell'immediato il debito, adoperandosi successivamente nel corso della lite per addivenire a una transazione, tuttavia non accettata dal cliente).
Cass. civ. n. 17010/2018
Non sussiste la responsabilità professionale del notaio che abbia omesso di indicare la presenza di iscrizioni ipotecarie su immobili trasferiti mediante atto da lui rogato quando sia provato che il contraente interessato a tale informazione conosceva l'esistenza di quelle formalità. (Nella specie, la S.C. in un giudizio risarcitorio promosso dagli acquirenti di un immobile nei confronti del notaio richiesto della redazione dell'atto pubblico di compravendita, ha ritenuto idoneo ad attestare la conoscenza, da parte dei compratori, dell'ipoteca gravante sul bene il fatto che nel contratto fosse stata inserita una clausola, sia pure seguita da annotazione di annullamento, contenente l'impegno della parte venditrice a provvedere alla cancellazione dell'iscrizione pregiudizievole).
Cass. civ. n. 15732/2018
La distinzione fra prestazione di facile esecuzione e prestazione implicante la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà di cui all'art. 2236 c.c., operante anche in materia di responsabilità dell'appaltatore, non rileva quale criterio di ripartizione dell'onere della prova, ma soltanto ai fini della valutazione del grado della diligenza e del corrispondente grado della colpa del professionista. Ne consegue che, in caso di inesatta realizzazione dell'opera commissionata, grava sull'appaltatore sia l'onere di dimostrare la particolare difficoltà della prestazione, sia l'onere di provare che il risultato della stessa, non rispondente a quello convenuto, è dipeso da fatto a sé non imputabile in quanto non ascrivibile alla propria condotta conforme alla diligenza qualificata, dovuta in relazione alle specifiche circostanze del caso concreto.
Cass. civ. n. 16275/2015
La responsabilità del professionista è limitata alle sole ipotesi di dolo o colpa grave qualora l'esecuzione della prestazione d'opera implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, nozione che ricomprende non solo la necessità di risolvere problemi insolubili o assolutamente aleatori, ma anche l'esigenza di affrontare problemi tecnici nuovi, di speciale complessità, che richiedano un impegno intellettuale superiore alla media, o che non siano ancora adeguatamente studiati dalla scienza. (Nell'affermare tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto la responsabilità di un ingegnere, che aveva redatto un progetto di sopraelevazione di un fabbricato, di cui aveva garantito la fattibilità, senza avere acquisito una completa conoscenza delle strutture di fondazione, né dell'originario progetto dell'edificio, ravvisando in tale contegno gli estremi della colpa grave).
Cass. civ. n. 8546/2005
In tema di responsabilità del prestatore di opera intellettuale, poiché l'art. 1176 c.c. fa obbligo al professionista di usare, nell'adempimento delle obbligazioni inerenti la sua attività professionale, la diligenza del buon padre di famiglia, il medesimo risponde normalmente per colpa lieve; nella sola ipotesi che la prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, l'art. 2236 c.c. prevede un'attenuazione di responsabilità, nel senso che il professionista è tenuto al risarcimento del danno unicamente per dolo o colpa grave. Pertanto, la prova dell'esistenza di tale presupposto, derogando alle norme generali sulla responsabilità per colpa, incombe al professionista; peraltro, la domanda di risarcimento del danno, basata sulla colpa grave, contiene quella per colpa lieve, senza che, pertanto, la pronuncia di condanna fondata su colpa lieve del professionista possa dar luogo a vizio di ultrapetizione.
Cass. civ. n. 5928/2002
La disposizione dell'art. 2236 c.c., secondo cui quando la prestazione professionale implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il professionista non risponde dei danni se non in caso di dolo o di colpa grave, deve intendersi nel senso che l'impegno intellettuale richiesto in tali casi sia superiore a quello professionale medio, con conseguente presupposizione di preparazione e dispendio di attività anch'esse superiori alla media; l'onere di dimostrare la sussistenza di quel quid pluris che potrebbe comportare una attenuazione della responsabilità incombe in ogni caso sul professionista. (Nel caso di specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva ritenuto insussistente l'ipotesi di cui alla citata disposizione nel caso del difensore che aveva omesso di indicare la data della prima udienza nella copia notificata dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, irregolarità alla quale era conseguita la dichiarazione di esecutività del decreto ingiuntivo opposto).
Cass. civ. n. 5945/2000
La limitazione della responsabilità professionale del medico ai soli casi di dolo o colpa grave a norma dell'art. 2236 c.c. si applica nelle sole ipotesi che presentino problemi tecnici di particolare difficoltà (perché trascendono la preparazione media o perché non sono stati ancora studiati a sufficienza, ovvero dibattuti con riguardo ai metodi da adottare) e, in ogni caso, tale limitazione di responsabilità attiene esclusivamente all'imperizia, non all'imprudenza e alla negligenza, con la conseguenza che risponde anche per colpa lieve il professionista che, nell'esecuzione di un intervento o di una terapia medica provochi un danno per omissione di diligenza ed inadeguata preparazione; la sussistenza della negligenza va valutata in relazione alla specifica diligenza richiesta al debitore qualificato dall'art. 1176 comma secondo c.c. ed il relativo accertamento compete al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato.
Cass. civ. n. 6937/1996
La disposizione di cui all'art. 2236 c.c. - che, nei casi di prestazioni implicanti la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, limita la responsabilità del professionista ai soli casi di dolo o colpa grave - non trova applicazione ai danni ricollegabili a negligenza ed imprudenza, essendo essa circoscritta, nei limiti considerati, ai casi di imperizia ricollegabili alla particolare difficoltà di problemi tecnici che l'attività professionale, in concreto, renda necessario affrontare. (Nella specie, è stata esclusa l'applicabilità della menzionata disposizione in relazione al comportamento di un avvocato che, pur avendo ricevuto dal proprio assistito un foglio in bianco contenente una procura, aveva omesso di impugnare il licenziamento subito dall'assistito stesso, cagionandogli, così, danni risarcibili).