Cassazione penale Sez. V sentenza n. 38 del 25 gennaio 1999

(1 massima)

(massima n. 1)

L'omessa notifica dell'atto di impugnazione non dà luogo a nullità di ordine generale e neppure a decadenza dell'impugnazione medesima, in quanto non è compresa tra le cause di inammissibilità previste tassativamente dall'art. 591 c.p.p. o da altre norme del codice di rito. Essa comporta soltanto la mancata decorrenza del termine per la proposizione da parte del soggetto interessato di eventuale appello incidentale o di ricorso per saltum, mentre negli altri casi nessun pregiudizio può derivare alla parte nei cui confronti viene esercitata la pretesa espressa nell'atto di gravame. Tuttavia, quando la parte possa proporre appello incidentale e non risulti che abbia avuto comunue conoscenza dell'atto di impugnazione, il giudice del gravame è tenuto a trasmettere gli atti alla cancelleria del giudice a quo perché si proceda alle dovute notificazioni.

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