Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 1299 del 13 luglio 1995

(2 massime)

(massima n. 1)

Il procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale non è competente a svolgere le sue funzioni davanti al magistrato di sorveglianza e, conseguentemente non ha alcuna legittimazione ad impugnare i provvedimenti da quest'ultimo emessi; e ciò non solo in applicazione del principio generale, per cui il pubblico ministero trae la sua competenza, di natura derivativa, da quella del giudice presso cui è costituito, ma anche, con riguardo al procedimento di sorveglianza, in applicazione della specifica disciplina di cui all'art. 678, comma terzo, c.p.p., secondo cui le funzioni di pubblico ministero sono esercitate, davanti al magistrato di sorveglianza, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale della sede dell'ufficio di sorveglianza.

(massima n. 2)

Qualora la domanda di equa riparazione per ingiusta detenzione sia proposta da soggetto che, trovandosi in stato di custodia cautelare, aveva sottoposto all'attenzione del P.M. fatti che, da quest'ultimo non accertati, si erano rivelati decisivi, a favore dell'imputato, in sede dibattimentale ed avevano portato al suo proscioglimento, non si può attribuire al richiedente l'equo indennizzo la colpa di avere contribuito al mantenimento della custodia cautelare, per lo meno dal momento in cui ha posto decisive circostanze a disposizione dell'inquirente che, sulla base degli elementi offerti dall'interessato, avrebbe potuto fare emergere la estraneità di quest'ultimo ai fatti attribuiti.

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