Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 39441 del 6 novembre 2025

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(massima n. 1)

In tema di riparazione dell'errore giudiziario, il Ministero dell'economia e delle finanze, nel caso in cui sia dichiarato inammissibile il suo ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della corte d'appello, deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della cassa delle ammende, salvo che ricorra un'ipotesi di inammissibilitą incolpevole.

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