(massima n. 1)
In tema di riparazione dell'errore giudiziario, il Ministero dell'economia e delle finanze, nel caso in cui sia dichiarato inammissibile il suo ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della corte d'appello, deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della cassa delle ammende, salvo che ricorra un'ipotesi di inammissibilitą incolpevole.