(massima n. 1)
La genericitą del ricorso per cassazione che determina la sua inammissibilitą, dando luogo alla mancata instaurazione di un valido rapporto processuale ascrivibile a colpa del ricorrente, prevale sulla sopravvenuta carenza di interesse alla pronunzia sull'impugnazione, imponendo, per il principio di soccombenza, la condanna del predetto alle spese del procedimento e alla pena pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.