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Articolo 587 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Estensione dell'impugnazione

Dispositivo dell'art. 587 Codice di procedura penale

1. Nel caso di concorso di più persone in uno stesso reato, l'impugnazione proposta da uno degli imputati, purché non fondata su motivi esclusivamente personali, giova anche agli altri imputati [601](1).

2. Nel caso di riunione di procedimenti per reati diversi [17], l'impugnazione proposta da un imputato giova a tutti gli altri imputati soltanto se i motivi riguardano violazioni della legge processuale e non sono esclusivamente personali(2).

3. L'impugnazione proposta dall'imputato giova anche al responsabile civile e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria.

4. L'impugnazione proposta dal responsabile civile o dalla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria giova all'imputato anche agli effetti penali, purché non sia fondata su motivi esclusivamente personali.

Note

(1) Vengono considerati motivi esclusivamente personali, ad esempio, quelli basati sulla mancanza di dolo o colpa, sulla mancanza di imputabilità.
(2) Per quanto riguarda l'individuazione delle ipotesi di riunione di procedimenti si rimanda a quanto previsto dall'art. 17.

Ratio Legis

Tale disposizione, prevedendo nel caso di processi plurisoggettivi l'estensione dell'impugnazione, trova la propria ratio nell'esigenza di evitare possibili giudizi contraddittori.

Spiegazione dell'art. 587 Codice di procedura penale

La norma in esame disciplina le ipotesi in cui l'impugnazione proposta da una parte privata (quindi non dal pubblico ministero) giova anche ad un'altra parte. Essa trova applicazione solamente nei processi plurisoggettivi, ossia quando vi sono più imputati oppure quando accanto all'imputato sono presenti anche il responsabile civile e/o il civilmente obbligato per la pena pecuniaria.

L'estensione dell'impugnazione comporta il diritto del non impugnante a partecipare al relativo giudizio. L'estensione della sentenza prescinde invece dalla partecipazione al processo, ed in questo caso si estendono gli effetti dalla sentenza anche a tali soggetti.

Duqnue, nel caso di concorso di persone nello stesso reato l'impugnazione proposta da uno degli imputati, purchè non fondata su motivi esclusivamente personali, giova anche a chi non ha impugnato. I motivi esclusivamente personali sono ad esempio quelli che riguardano il dolo o la colpa, la mancanza di imputabilità o sulla sussistenza di circostanze soggettive personali.

Se i motivi addotti da chi ha impugnato la sentenza non sono esclusivamente personali, il non impugnante può partecipare al giudizio e si giova degli eventuali effetti favorevoli. Tuttavia, se vi è reformatio in peius in caso di appello incidentale del pubblico ministero, l'imputato non appellante deve aver partecipato al giudizio.

Ai sensi del comma 2, qualora vi sia riunione di procedimenti per reati diversi, l'impugnazione proposta da un imputato giova a tutti gli altri imputati solo se i motivi riguardino violazioni della legge processuale e non siano esclusivamente personali. Trattandosi di reati diversi (v. articolo 17) i motivi estensibili devono avere natura solo processuale, proprio perché è l'unicità del procedimento a rappresentare l'elemento unificante.

L'impugnazione proposta dall'imputato giova anche al responsabile civile ed al civilmente obbligato per la pena pecuniaria, senza che sia necessaria una loro partecipazione, e questo perché la loro responsabilità è strettamente correlata a quella dell'imputato.

Da ultimo, il comma 4 regola l'ipotesi inversa, in cui l'impugnazione è proposta solo dal responsabile civile o dalla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria.

Tale impugnazione giova anche all'imputato, purché non sia fondata esclusivamente su motivi personali, come quando i motivi di impugnazione concernano la responsabilità dell'imputato, oppure l'ammontare della pena pecuniaria.

Relativamente alle impugnazioni delle sentenze relative alla responsabilità amministrativa dell'ente, l'art. 72, del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, prevede che: "Le impugnazioni proposte dall'imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo e dall'ente, giovano, rispettivamente, all'ente e all'imputato, purché non fondate su motivi esclusivamente personali."

Massime relative all'art. 587 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 55001/2018

L'effetto estensivo dell'impugnazione, in caso di accoglimento di un motivo di ricorso per cassazione non esclusivamente personale, giova anche agli altri imputati che non hanno proposto ricorso, ivi compresi coloro che hanno concordato la pena in appello, che hanno proposto un ricorso originariamente inammissibile o che al ricorso hanno successivamente rinunciato. (In applicazione di tale principio, la Corte ha escluso l'effetto estensivo con riferimento alla sentenza di assoluzione di un concorrente in un reato associativo, il cui contributo partecipativo era risultato cronologicamente distonico rispetto all'epoca in cui aveva operato l'organizzazione, alla quale il ricorrente era stato ritenuto affiliato).

Cass. pen. n. 20511/2018

Il principio previsto dall'art. 587 cod.proc.pen., riguarda l'estensione, all'imputato non impugnante sul punto, degli effetti favorevoli derivanti dall'accoglimento del motivo di natura oggettiva dedotto dal coimputato, ma non implica l'estensione da un coimputato all'altro dell'accoglimento di motivi fondati su ragioni soggettive. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che non dovesse estendersi a favore del soggetto che aveva organizzato il trasporto e la detenzione di un ingente quantitativo di stupefacente, l'esclusione dell'aggravante, di cui all'art. 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, affermata nei confronti di alcuni imputati che erano intervenuti nella detenzione di una parte minima del quantitativo complessivamente oggetto del reato).

Cass. pen. n. 3391/2018

La declaratoria di estinzione del reato per prescrizione non può essere pronunciata anche nei confronti del coimputato non impugnante in forza dell'effetto estensivo dell'impugnazione previsto dall'art. 587, comma 1, cod. proc. pen., se il giudicato di colpevolezza nei suoi confronti si è formato prima del verificarsi della predetta causa estintiva. (In motivazione la S.C. ha chiarito che l'opzione del coimputato impugnante di protrarre il procedimento configura una scelta processuale "esclusivamente personale" che rende perciò inoperante l'art. 587, comma 1, cod. proc. pen. con riguardo alla prescrizione).

Cass. pen. n. 633/2018

L'effetto estensivo dell'impugnazione che presuppone l'unitarietà del procedimento è dettato dall'esigenza di evitare disarmonie di trattamento tra soggetti in identica posizione, taluno dei quali abbia con esito favorevole proposto valida impugnazione. Pertanto tale effetto non è invocabile al fine di estendere al medesimo imputato gli effetti favorevoli dell'impugnazione da lui stesso proposta avverso una sentenza per un fatto diverso, ancorchè connesso a quello oggetto di una precedente sentenza. Invece l'effetto estensivo dell'impugnazione opera a favore degli altri imputati soltanto se questi non hanno proposto impugnazione, ovvero se quella proposta sia stata dichiarata inammissibile, non invece quando essa sia stata esaminata nel merito con decisione diversa ed incompatibile con quella di cui si chiede l'estensione.

Cass. pen. n. 13844/2017

L'accoglimento dell'impugnazione proposta da uno dei coimputati con riguardo alla condanna al risarcimento dei danni non giova ai coobbligati in solido, atteso che l'effetto estensivo dell'impugnazione concerne i soli casi in cui questa investa, sia pure con eventuali ricadute civilistiche, il profilo della responsabilità penale e non anche quelli in cui attenga ad aspetti esclusivamente risarcitori. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che l'effetto derivante dall'accoglimento dell'impugnazione proposta da uno degli imputati in ordine alla carenza di legittimazione attiva delle parti civili, non poteva essere esteso anche al coimputato che non aveva specificamente formulato doglianze al riguardo).

Cass. pen. n. 9731/2017

L'estensione al coimputato non appellante della prescrizione del reato per effetto della disposizione di cui all'art. 587 cod. proc. pen. si produce soltanto nel caso in cui detta causa estintiva sia maturata precedentemente al passaggio in giudicato della sentenza nei suoi confronti e non anche quando, invece, essa sia maturata in epoca successiva a tale passaggio in giudicato.

L'imputato, che non abbia appellato la sentenza di primo grado o la cui impugnazione sia stata dichiarata inammissibile può ricorrere contro la sentenza di secondo grado solo se con quest'ultima vengono accolti i motivi di gravame del coimputato che siano a lui estensibili senza che sia stato pronunciato l'effetto estensivo nei suoi confronti, mentre non può dolersi del mancato accoglimento dei motivi dedotti dal coimputato nei confronti della sentenza di primo grado.

Cass. pen. n. 8861/2015

In tema di effetto estensivo dell'impugnazione, il presupposto dell'unicità della sentenza di condanna non deve essere inteso in senso rigidamente formale, con la conseguenza che l'estensione degli effetti della sentenza favorevole non può essere esclusa in presenza delle altre condizioni di legge, in forza della mera contingenza di un'occasionale separazione delle diverse posizioni, quando la situazione processuale dell'imputato interessato a beneficiarne si sia sviluppata in modo del tutto conforme a quella degli originari coimputati. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio il provvedimento di rigetto dell'incidente di esecuzione presentato - al fine di conseguire l'esclusione dell'aggravante della transnazionalità con riferimento al reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, eliminata per i coimputati in sede di legittimità - da un soggetto, la cui posizione, dopo la condanna in primo grado, era stata stralciata nel giudizio di appello per legittimo impedimento determinato da motivi di salute, e quindi definita con dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione da lui proposto).

Cass. pen. n. 32352/2014

L'effetto estensivo dell'impugnazione concerne i soli casi in cui l'impugnazione investe, sia pure con eventuali ricadute civilistiche, il profilo della responsabilità penale e non anche quelli in cui la stessa attiene ad aspetti relativi ad interessi assunti come disponibili dall'ordinamento, sicché esso non opera in favore dell'imputato, coobbligato in solido, che non impugna il capo della sentenza che riguarda la sua condanna risarcitoria quando altro imputato coobbligato abbia invece scelto di censurare tale parte della decisione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto non estensibile agli imputati non appellanti gli effetti della ordinanza con cui la Corte territoriale aveva dichiarato inammissibili alcune costituzioni di parte civile).

Cass. pen. n. 49444/2013

In tema di impugnazioni, nel caso di mancato accoglimento dei motivi presentati dall'imputato appellante, l'imputato il cui appello sia stato dichiarato inammissibile non ha un autonomo diritto di ricorso per cassazione ma qualora quest'ultimo sia stato proposto dal coimputato, può costituirsi nel relativo giudizio al solo fine di far valere l'effetto estensivo in caso di annullamento senza rinvio, mentre in caso di annullamento con rinvio potrà costituirsi nel giudizio di rinvio e avvalersi degli effetti favorevoli dell'eventuale pronuncia di accoglimento del gravame.

Cass. pen. n. 19054/2013

La declaratoria di estinzione del reato non può essere pronunciata anche nei confronti del coimputato non impugnante in forza dell'effetto estensivo dell'impugnazione di cui all'art. 587 c.p.p., se il giudicato di colpevolezza si è formato nei suoi confronti prima del verificarsi dell'effetto estintivo, in ragione del decorso del termine di prescrizione successivamente alla emissione della sentenza.

Cass. pen. n. 17309/2013

La declaratoria di improcedibilità del reato per sopravvenuta remissione di querela, accettata dagli appellanti ma pronunziata nei confronti di uno solo di essi (essendo l'appello del coimputato inammissibile per tardività), si estende, ai sensi dell'art. 587 c.p.p., anche al coimputato.

Cass. pen. n. 16678/2013

L'effetto estensivo dell'impugnazione opera a condizione che il procedimento, riguardante unico reato con pluralità di imputati, non abbia subito separazioni tali da impedire che tutti i coimputati siano destinatari di una stessa pronuncia soggetta ad impugnazione.

Cass. pen. n. 3750/2013

La richiesta di applicazione della diminuente prevista per il rito abbreviato non ammesso nel giudizio di primo grado è motivo di impugnazione non esclusivamente personale e, quindi, se accolto, è estensibile agli altri imputati, impugnanti o meno, che lo abbiano proposto. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di merito che aveva concesso la diminuente a tutti i coimputati proponenti appello avverso la reiezione della istanza da parte del tribunale, omettendo di esaminare l'identica posizione dei coimputati non impugnanti).

Cass. pen. n. 26792/2009

Il fenomeno processuale dell'estensione dell'impugnazione in favore del coimputato non impugnante (o l'impugnazione del quale sia stata dichiarata inammissibile), di cui all'art. 587 c.p.p., opera di diritto come rimedio straordinario che, al verificarsi dell'evento consistente nel riconoscimento, in sede di giudizio conclusivo sul gravame, del motivo non esclusivamente personale dedotto dall'imputato diligente, è idoneo a revocare il giudicato in favore del non impugnante, rendendo questi partecipe del beneficio conseguito dal coimputato; ne deriva conseguentemente che, fino a quando non si sia verificato tale effetto risolutivo, il predetto fenomeno processuale non spiega influenza sulla esecutorietà della sentenza relativa al rapporto processuale concernente il non impugnante o equiparato.

Cass. pen. n. 30347/2007

L'effetto estensivo dell'impugnazione, in caso di accoglimento di un motivo di ricorso per cassazione non esclusivamente personale perché relativo all'oggettiva inutilizzabilità degli esiti delle intercettazioni telefoniche, su cui la sentenza impugnata ha fondato il giudizio di responsabilità per i concorrenti in un medesimo reato, giova agli altri imputati che non hanno proposto ricorso, ivi compresi coloro che hanno concordato la pena in appello, o che hanno proposto un ricorso originariamente inammissibile, o ancora che al ricorso hanno successivamente rinunciato.

Cass. pen. n. 2349/2006

L'art. 587 comma primo c.p.p., che consente al coimputato non impugnante (o che abbia proposto impugnazione inammissibile) di partecipare al procedimento di impugnazione promosso da altro imputato, giovandosi della impugnazione di quest'ultimo, non attribuisce all'imputato non appellante un autonomo diritto a proporre ricorso per cassazione, nell'ipotesi di mancato accoglimento dei motivi presentati dall'imputato ritualmente appellante; invero, l'effetto estensivo della impugnazione tende semplicemente ad assicurare la « par condicio» degli imputati che si trovino in situazioni identiche, ma non determina una riammissione nei termini prescritti per la impugnazione.

Cass. pen. n. 21641/2004

In tema di effetto estensivo dell'impugnazione in materia cautelare (art. 587 c.p.p.), la frammentazione del procedimento, derivante dalla diversità dei mezzi di impugnazione proposti, non preclude l'estensione degli effetti favorevoli della decisione, allorché il vizio del provvedimento cautelare sia così radicale da essere necessariamente comune a tutti i coindagati. (Nella specie il Gip — in pendenza di gravame avverso l'ordinanza di custodia cautelare in carcere, applicata nei confronti di più indagati del reato di cui all'art. 416 bis c.p. — ne aveva disposto la revoca, applicando contestualmente a tutti i coindagati la stessa misura cautelare, per lo stesso titolo, con una nuova ordinanza. Avverso quest'ultima ordinanza, uno dei coindagati proponeva istanza di riesame, e successivamente ricorso per cassazione, in esito al quale la Corte annullava senza rinvio l'ordinanza del tribunale e dichiarava, conseguentemente, l'inefficacia dell'ordinanza disposta dal Gip, perché emessa fuori dei casi consentiti dalla legge. L'altro coindagato — dopo avere, a sua volta, proposto ricorso per cassazione avverso la nuova ordinanza, deducendone l'abnormità, ricorso che si concludeva con il rigetto — chiedeva alla Corte di appello l'estensione degli effetti favorevoli della predetta sentenza di annullamento. La S.C. — premessa l'insussistenza di un giudicato preclusivo dell'effetto estensivo favorevole nei confronti del ricorrente, stante la diversità dell'oggetto dei due ricorsi — ha ritenuto che la frammentazione del procedimento non può costituire limite all'estensione dell'effetto favorevole della decisione cautelare quando essa abbia per oggetto un provvedimento affetto da vizio radicale, necessariamente comune a tutti i coindagati).

Cass. pen. n. 17650/2004

In tema di effetto estensivo dell'impugnazione (art. 587 c.p.p.), la mancata citazione dell'imputato non appellante implica una valutazione negativa del giudice in ordine all'estensibilità dei motivi di appello. Tuttavia, nel caso in cui l'imputato non appellante ritenga di avere diritto all'estensione degli effetti dell'appello proposto da altri, può farli valere in sede esecutiva, in quanto essi operano come rimedio straordinario, possibile nonostante il giudicato, e non in sede di legittimità nella quale è preclusa una valutazione sul carattere personale o meno dei motivi.

Cass. pen. n. 48155/2003

Nel caso di sentenza di condanna pronunciata nei confronti di più imputati, l'eventuale, futuro effetto estensivo dell'impugnazione proposta da taluno di essi non può dar luogo a sospensione dell'esecuzione a carico degli altri, nei cui confronti la medesima sentenza è da ritenere passata in giudicato.

Cass. pen. n. 43662/2001

Non può avvalersi dell'effetto estensivo dell'impugnazione chi, avendo proposto rituale gravame comprendente un motivo comune ad altri coimputati, vi abbia poi rinunciato — a differenza di costoro, che se lo sono poi visto accogliere — nell'ambito di un accordo con il pubblico ministero all'esito del quale abbia ottenuto, ai sensi dell'art. 599, comma 4, c.p.p., una nuova e più favorevole determinazione della pena.

Cass. pen. n. 27812/2001

In caso di pluralità di reati in materia di edilizia e urbanistica, la sospensione del procedimento — con la correlata sospensione dei termini prescrizionali — prevista per il solo reato di costruzione senza concessione dall'art. 44 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 ha effetto per gli ulteriori reati esclusivamente se a questo legati dal vincolo della continuazione, così che non può trovare applicazione nella ipotesi in cui il giudice abbia ritenuto il reato di costruzione senza concessione assorbito da quello di lottizzazione abusiva in zona vincolata e non abbia su di esso pronunciato condanna. Ne consegue che costituisce ipotesi di violazione del devoluto e del divieto di reformatio in pejus, in contrasto con il disposto dell'art. 587 c.p.p., la sentenza con cui la corte di appello, diversamente qualificando il fatto e ritenendo sussistere anche il reato di costruzione senza concessione, abbia escluso per tutti i reati l'estinzione per intervenuta prescrizione ritenendo applicabile la sospensione del procedimento ex art. 44 della legge n. 47 del 1985.

Cass. pen. n. 21085/2001

In tema di impugnazioni, qualora il giudice di appello, pur sussistendone i presupposti, non abbia citato i coimputati non impugnanti e non abbia estensivamente applicato gli effetti favorevoli del gravame ai sensi dell'art. 587 c.p.p., è consentito il ricorso al giudice dell'esecuzione, atteso che è tale giudice che, ovviando all'omissione ed alla parziale invalidità della sentenza, intervenendo sul titolo esecutivo, può rivedere la condanna, eliminandola o ridimensionandola sulla scorta del citato effetto estensivo della più favorevole decisione assunta.

Cass. pen. n. 12081/2000

Nel giudizio di revisione promosso da taluno che sia stato condannato sulla base di una chiamata in correità, legittimamente viene citato, avuto riguardo alla possibile operatività dell'effetto estensivo previsto dall'art. 587 c.p.p., anche il chiamante in correità nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza definitiva. La citazione di costui, non potendo egli assumere veste di testimone a cagione del divieto posto dall'art. 197, comma 1, lett. a), c.p.p., deve necessariamente avvenire con le forme previste per gli imputati.

Cass. pen. n. 7804/2000

In tema di effetto estensivo della sentenza, in base alla lettera e alla ratio dell'art. 587, comma primo, c.p.p., una sentenza assolutoria definitiva per insussistenza del fatto emessa in accoglimento dell'appello proposto da alcuni imputati estende i suoi effetti a favore di altro coimputato nel medesimo reato che tale estensione espressamente invochi nel giudizio di appello che sia ancora in corso a suo carico, a seguito di separazione per mere ragioni processuali. Sarebbe del resto contrastante con l'art. 3 Cost. trattare la posizione di tale soggetto, ancora indenne da giudicati sfavorevoli, in modo peggiore rispetto a quelle, formalmente pregiudicate, del non appellante o dell'appellante irrituale.

Cass. pen. n. 1475/1999

L'accoglimento dei motivi a sostegno del ricorso per cassazione, sub specie di applicazione della nuova pena indicata dai ricorrenti, a norma dell'art. 3 della legge n. 14 del 1999, in relazione alla diversa qualificazione giuridica del fatto-reato loro ascritto, giova anche ai coimputati non ricorrenti (nella specie, peraltro, istanti per il patteggiamento), in virtù dell'effetto estensivo dell'impugnazione, previsto dall'art. 587, comma primo, c.p.p., che opera di diritto come rimedio straordinario nei confronti di tutti coloro che sono stati giudicati con la stessa sentenza soggetta a impugnazione, al fine di assicurare la par condicio degli imputati che si trovino in situazioni identiche, rendendoli partecipi del beneficio conseguito dai coimputati non impugnanti.

Cass. pen. n. 285/1998

Il giudice dell'esecuzione al quale sia chiesto di estendere all'imputato nei cui confronti si è formato il giudicato gli effetti favorevoli di altra successiva sentenza pronunciata nei confronti di un coimputato, non può limitarsi a compiere una mera valutazione di astratta compatibilità della condanna che riguarda l'uno con l'assoluzione nei confronti dell'altro, ma deve valutare se l'impugnazione proposta dal coimputato che ha sortito effetti favorevoli sia fondata su motivi non esclusivamente personali, compiendo cioè una valutazione di merito.

Cass. pen. n. 3621/1997

L'effetto estensivo dell'impugnazione, quando maturi una causa di estinzione del reato nel corso del giudizio di gravame, opera a vantaggio dei soggetti non ricorrenti. L'unica condizione preclusiva all'effetto estensivo dell'impugnazione è costituita dalla natura strettamente personale del motivo di ricorso. (Fattispecie in ipotesi di prescrizione).

Quando alla proposizione di un'impugnazione basata su motivi non esclusivamente personali sopravvenga una causa di estinzione del reato, tale causa opera anche in favore degli imputati non impugnanti, trovando anche in detta ipotesi applicazione l'istituto dell'effetto estensivo dell'impugnazione, previsto dall'art. 587 c.p.p.

Cass. pen. n. 6810/1997

L'effetto estensivo di cui all'art. 587 c.p.p. non opera nel senso di una riammissione nei termini prescritti per l'impugnazione, ma intende assicurare soltanto la par condicio degli imputati che si trovino in situazioni identiche; ne consegue che l'imputato non impugnante, nell'ipotesi di mancato accoglimento dei motivi presentati dall'imputato appellante, non ha un autonomo diritto di ricorso per cassazione, potendo egli ricorrere avverso la sentenza di secondo grado nella sola ipotesi di mancata pronuncia dell'effetto estensivo nei suoi confronti.

Cass. pen. n. 5899/1996

Allorché l'integrazione ex art. 130 c.p.p. di un capo di sentenza viene disposta non in accoglimento di un motivo di impugnazione, bensì di ufficio, non si applica l'effetto estensivo previsto per i motivi di impugnazione non strettamente personali dall'art. 587, comma secondo, c.p.p.

Cass. pen. n. 4925/1996

L'effetto estensivo dell'impugnazione opera a favore degli altri imputati soltanto se questi non hanno proposto impugnazione o se l'impugnazione dagli stessi proposta sia stata dichiarata inammissibile; non quando gli altri imputati abbiano proposto impugnazione e questa sia stata esaminata nel merito, con decisione passata in giudicato, poiché in tal caso opera il principio di inviolabilità del giudicato

Cass. pen. n. 41/1996

Nei procedimenti de libertate, che si instaurano a norma degli artt. 309, 310 e 311 c.p.p., è escluso l'effetto estensivo dell'impugnazione proposta dal coindagato diligente ai coindagati rimasti estranei al procedimento, ferma restando la possibilità, sulla base dei principi propri dell'ordinamento processuale, di estendere, ove ne ricorrano i presupposti, gli effetti favorevoli della decisione, purché non fondata su motivi personali di uno degli impugnanti, ad altro coindagato nello stesso procedimento. (Fattispecie nella quale la S.C. ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti da due coindagati per associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, i quali avevano lamentato la loro mancata citazione nel giudizio di rinvio seguito ad annullamento disposto dalla Cassazione sul ricorso, proposto da altri coindagati nel medesimo reato, avverso provvedimento del tribunale della libertà confermativo dell'ordinanza di proroga della custodia cautelare).

Cass. pen. n. 3875/1995

L'effetto estensivo in bonam partem dell'impugnazione delle misure cautelari opera a favore degli altri coindagati — sempre che il gravame non sia stato accolto per motivi esclusivamente personali — a prescindere dalla circostanza che i beneficiari siano stati a loro volta impugnanti o meno; ma ciò, per coloro che siano stati impugnanti, a condizione che la coincidenza del devolutum, cui sia seguita una decisione sfavorevole, non abbia prodotto nei loro confronti la preclusione costituita dal giudicato sul punto, non essendo consentito nel vigente sistema processuale, per l'intangibilità del giudicato formatosi nei loro confronti con il conseguente divieto del ne bis in idem, la facoltà di scelta fra la decisione negativa e quella favorevole costituita dall'effetto estensivo di un'impugnazione avente ad oggetto identiche questioni accolte nei confronti di altri coindagati.

Cass. pen. n. 9/1995

Poiché, nel processo plurisoggettivo, la valida impugnazione proposta dal coimputato — ancorché sostenuta da motivo non esclusivamente personale — non impedisce che diventi irrevocabile la sentenza relativamente al rapporto concernente l'imputato non impugnante (o l'impugnazione del quale sia stata dichiarata inammissibile), rimane ferma l'esecutorietà delle statuizioni ivi contenute e non può sospendersi il relativo procedimento esecutivo nell'attesa del verificarsi dell'eventuale effetto risolutivo straordinario di cui all'art. 587 c.p.p., in mancanza di disposizioni che attribuiscano un simile potere al giudice dell'esecuzione, né potendosene altrimenti trarne l'esistenza dal sistema penale.

Il fenomeno processuale dell'estensione dell'impugnazione in favore del coimputato non impugnante (o l'impugnazione del quale sia stata dichiarata inammissibile), di cui all'art. 587 c.p.p., opera di diritto come rimedio straordinario che, al verificarsi dell'evento consistente nel riconoscimento, in sede di giudizio conclusivo sul gravame, del motivo non esclusivamente personale dedotto dall'imputato diligente, è idoneo a revocare il giudicato in favore del non impugnante, rendendo questi partecipe del beneficio conseguito dal coimputato; ne deriva conseguentemente che, fino a quando non si sia verificato tale effetto risolutivo, il predetto fenomeno processuale non spiega influenza alcuna sulla esecutorietà della sentenza relativa al rapporto processuale concernente il non impugnante o equiparato.

Cass. pen. n. 1701/1995

L'effetto estensivo dell'impugnazione ex art. 587 c.p.p., lungi dall'impedire il passaggio in giudicato della sentenza nei confronti dell'imputato non impugnante, si pone proprio come rimedio straordinario contro il giudicato e l'esecuzione della sentenza volto ad impedire il verificarsi di situazioni di ingiustificata disuguaglianza. L'esecuzione iniziata a carico del coimputato non impugnante è perciò sempre legittima anche se può essere sospesa sulla base di una valutazione discrezionale del giudice che deve tener conto della effettiva estensibilità dei motivi proposti dal coimputato, della probabilità del loro accoglimento e, in questo caso, di una loro incidenza sulla decisione che vada oltre una modesta riduzione della pena inflitta. Il riconoscimento dell'effetto estensivo dell'impugnazione non è perciò di competenza esclusiva del giudice dell'impugnazione, ma, quando sia stato dato corso all'esecuzione, sarà il giudice dell'esecuzione a dover valutare l'opportunità di sospendere l'esecuzione e questi dovrà pronunciarsi anche nel caso in cui nel proporre l'incidente di esecuzione il condannato non abbia addotto ragioni o motivi specifici o specifiche censure a sostegno della propria richiesta.

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