Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 37738 del 8 novembre 2002

(2 massime)

(massima n. 1)

In caso d'impugnazione tardiva la declaratoria d'inammissibilità spetta al giudice dell'impugnazione in base all'art. 591, comma 2, c.p.p., giacché anche in tale caso la decisione è di competenza esclusiva del predetto giudice. (Fattispecie in cui il tribunale aveva affermato la competenza del giudice dell'esecuzione, in sede di incidente, a decidere sulla tardività dell'impugnazione in base all'equiparazione dell'omessa proposizione dell'impugnazione con quella della tardività della medesima e della ritenuta coincidenza temporale, in tali casi, del perfezionamento della condizione d'irrevocabilità del provvedimento).

(massima n. 2)

In tema di cosa giudicata, dalla lettura coordinata degli artt. 648, comma 2 e 591, comma 2 c.p.p. emerge che, al di fuori dell'ipotesi della revisione, la sentenza diventa automaticamente irrevocabile soltanto nel caso in cui non sia stata affatto proposta impugnazione; invece, in presenza di una impugnazione, anche tardiva, il passaggio in giudicato si realizza soltanto allorché sia divenuto definitivo il provvedimento che ne dichiari l'inammissibilità.

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