(massima n. 1)
E' inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione proposto dalla parte civile vittoriosa nel giudizio di primo grado e non appellante, che, con tale impugnativa, deduca la sua mancata citazione nel giudizio di appello, non derivando alla stessa alcun nocumento dalle statuizioni di una pronuncia relativa ad altre parti e ad una diversa obbligazione sottostante.