(massima n. 1)
È inammissibile il ricorso per cassazione contro le ordinanze istruttorie emesse dal giudice in sede di incidente probatorio, avendo le stesse natura di provvedimenti non autonomamente impugnabili, di contenuto non definitorio, suscettibili di essere revocati o modificati fino alla pronuncia della sentenza. (Fattispecie in materia di ordinanza del giudice per le indagini preliminari che, in sede di incidente probatorio, aveva disposto l'acquisizione, mediante lettura, delle dichiarazioni rese da soggetti divenuti irreperibili).