Cassazione penale Sez. III sentenza n. 16035 del 21 aprile 2011

(1 massima)

(massima n. 1)

L'inammissibilitą dell'impugnazione deve essere dichiarata dal giudice, anche d'ufficio, senza l'osservanza di particolari formalitą nč obbligo di previa instaurazione del contraddittorio, essendo quest'ultimo posticipato all'eventuale procedimento instaurato mediante il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza.

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