Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1601 del 4 luglio 1995

(2 massime)

(massima n. 1)

È inammissibile la dichiarazione di rinuncia al gravame trasmesso per telescrivente e, quindi, senza il rispetto delle forme imposte dall'art. 589, comma terzo, c.p.p., che mirano a garantire la provenienza dell'atto interessato. (Fattispecie relativa a ricorso per cassazione avverso provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca di misura coercitiva).

(massima n. 2)

La disciplina relativa alla sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare è applicabile anche nel giudizio di appello camerale.

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