Cassazione penale Sez. III sentenza n. 1073 del 10 aprile 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

Nei casi in cui l'inammissibilitą del ricorso sia dovuta a cause originarie, il giudicato deve ritenersi precedente e risalente alla decisione inammissibilmente impugnata. In tali casi la dichiarazione di inammissibilitą del giudice ad quem riveste valore meramente ricognitivo della gią intervenuta irrevocabilitą della precedente decisione. Conseguentemente il decorso del tempo successivo alla stessa č del tutto irrilevante agli effetti della prescrizione.

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