Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 5252 del 8 gennaio 2026

(3 massime)

(massima n. 1)

La presentazione dell'atto di impugnazione con modalitą diverse da quelle previste dalle disposizioni sul deposito telematico di cui agli artt. 111-bis, 582 e 591, comma 1, lett. c), c.p.p. comporta l'inammissibilitą dell'impugnazione, senza che possa assumere rilievo il fatto che l'atto sia comunque giunto a conoscenza del giudice competente.

(massima n. 2)

La sanzione di inammissibilitą dell'impugnazione č esplicitamente prevista dal legislatore nel caso in cui non siano rispettate le modalitą di deposito telematico degli atti, come disciplinato dagli artt. 111-bis, 582 e 591 c.p.p., senza che possa configurarsi un 'raggiungimento dello scopo' nel solo fatto della comunicazione dell'atto al giudice competente.

(massima n. 3)

A decorrere dalle date considerate dall'art. 3, commi 1 e 4, D.M. n. 217/2023 e fuori dai casi previsti dall'art. 175-bis cod. proc. pen., l'atto di appello presentato dal difensore con modalitą diverse dal deposito telematico previsto dall'art. 111-bis cod. pro. pen. č inammissibile, ai sensi degli artt. 582 e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., senza che possa eventualmente assumere rilievo il fatto che l'impugnazione sia comunque giunta a conoscenza del giudice competente a decidere su detta impugnazione".

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.