(massima n. 3)
A decorrere dalle date considerate dall'art. 3, commi 1 e 4, D.M. n. 217/2023 e fuori dai casi previsti dall'art. 175-bis cod. proc. pen., l'atto di appello presentato dal difensore con modalitą diverse dal deposito telematico previsto dall'art. 111-bis cod. pro. pen. č inammissibile, ai sensi degli artt. 582 e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., senza che possa eventualmente assumere rilievo il fatto che l'impugnazione sia comunque giunta a conoscenza del giudice competente a decidere su detta impugnazione".