(massima n. 1)
Il reclamo al tribunale avverso le decisioni del magistrato di sorveglianza è riconducibile al genus delle impugnazioni, sicchè la dichiarazione di inammissibilità, anche ove ricorra una delle tassative ragioni indicate nell'art. 591 c.p.p., è di competenza del giudice dell'impugnazione e, quindi, dell'organo collegiale e non del presidente del tribunale di sorveglianza.