Cassazione penale Sez. I sentenza n. 15908 del 22 febbraio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di ricorso per cassazione, qualora il ricorrente rinunci all'impugnazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa a lui non imputabile, la declaratoria di inammissibilitą non comporta la condanna al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza.

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