Cassazione penale Sez. II sentenza n. 2017 del 11 maggio 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di presentazione dell'impugnazione, l'inammissibilità prevista dall'art. 591 per l'inosservanza delle formalità prescritte dall'art. 582 c.p.p. si configura solamente ove vi sia concreta incertezza sulla legittima provenienza del gravame dal soggetto titolare del relativo diritto e non anche quando l'identità della persona appaia desumibile dal complessivo esame del documento. L'inammissibilità, pertanto, può essere pronunciata soltanto se la violazione, che è addebitabile al pubblico ufficiale ricevente, assuma caratteristiche tali da far escludere anche la possibilità della presunzione (altrimenti doverosa) della legittima provenienza dell'atto, né, in proposito, alcun onere di controllo può essere ascritto a colui che lo presenta sull'operato della persona addetta a riceverlo. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto ammissibile l'appello cautelare — di cui il ricorrente lamentava la mancata indicazione del soggetto che lo aveva presentato e del pubblico ufficiale ricevente — proposte dal pubblico ministero con atto recante l'intestazione della procura della Repubblica, la firma del magistrato ed il timbro dell'ufficio, nonché il timbro dell'ufficio ricevente, con l'indicazione della data e la sottoscrizione del pubblico ufficiale addetto).

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