Cassazione penale Sez. V sentenza n. 4971 del 13 gennaio 1998

(2 massime)

(massima n. 1)

È inammissibile per genericità l'impugnazione con cui si censura una sentenza la cui motivazione non è stata ancora depositata, in quanto il nostro ordinamento non consente che l'ammissibilità di un gravame possa essere valutata ex post, richiedendosi, invece, che i relativi requisiti siano apprezzabili in presenza del provvedimento gravato nel suo insieme costituito tanto dalla parte dispositiva che da quella motivazionale.

(massima n. 2)

Il sequestro probatorio, essendo un mezzo di ricerca della prova e non una misura cautelare, non deve essere motivato in relazione all'esistenza del reato, ma alla sua astratta configurabilità e alla rilevanza probatoria dell'oggetto che si intende acquisire, e deve riguardare la natura e la destinazione delle cose sequestrate più che l'esistenza e la configurabilità del reato. Perciò, in una ipotesi di sequestro documentale, non è sufficiente, nel motivare la convalida del sequestro, il generico riferimento alla possibile rilevanza della documentazione acquisita qual prova dei rapporti tra l'indagato ed altri soggetti, persone fisiche o giuridiche che siano

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