Cassazione penale Sez. III sentenza n. 21852 del 12 marzo 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante del fatto di minore gravità, nel caso di tentativo, si deve tener conto dell'azione che l'agente intendeva porre in essere e che non è stata realizzata per cause indipendenti dalla sua volontà, valutando comunque le modalità attuative del reato, degli atti compiuti e il danno psichico cagionato. Il diniego della stessa attenuante può essere motivato dalla presenza di un solo elemento di conclamata gravità.

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