Cassazione penale Sez. III sentenza n. 21852 del 12 marzo 2025

(2 massime)

(massima n. 1)

Ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante del fatto di minore gravità, nel caso di tentativo, si deve tener conto dell'azione che l'agente intendeva porre in essere e che non è stata realizzata per cause indipendenti dalla sua volontà, valutando comunque le modalità attuative del reato, degli atti compiuti e il danno psichico cagionato. Il diniego della stessa attenuante può essere motivato dalla presenza di un solo elemento di conclamata gravità.

(massima n. 2)

E' inammissibile, per difetto di specificità del motivo, il ricorso per cassazione con cui si deduce la nullità della notifica di un atto in ragione della sua effettuazione presso il difensore di fiducia anziché presso il domicilio dichiarato o eletto dall'imputato, nel caso in cui il ricorrente non ha allegato il concreto pregiudizio derivato in ordine alla conoscenza dell'atto stesso e all'esercizio del diritto di difesa.

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