(massima n. 1)
Ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante del fatto di minore gravità, nel caso di tentativo, si deve tener conto dell'azione che l'agente intendeva porre in essere e che non è stata realizzata per cause indipendenti dalla sua volontà, valutando comunque le modalità attuative del reato, degli atti compiuti e il danno psichico cagionato. Il diniego della stessa attenuante può essere motivato dalla presenza di un solo elemento di conclamata gravità.