Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 5357 del 20 gennaio 2026

(1 massima)

(massima n. 1)

Alla dichiarazione di inammissibilitą del ricorso per Cassazione, segue la condanna della societą ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma determinata discrezionalmente in favore della Cassa delle ammende, in mancanza di elementi per ritenere che la parte ricorrente non sia stata in colpa nella determinazione della causa di inammissibilitą.

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