(massima n. 1)
In tema di impugnazioni, è inammissibile, per difetto di specificità del motivo, l'atto di appello con cui il ricorrente si limiti a contestare un punto della decisione, senza indicare le ragioni, di fatto o di diritto, in base alle quali non sarebbero condivisibili le valutazioni del giudice di primo grado. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato la decisione con cui era stata dichiarata l'inammissibilità dell'appello, sul rilievo che l'impugnante, per escludere la configurabilità del delitto di cui all'art. 624-bis cod. pen., aveva contestato, tra l'altro, la qualifica dell'androne quale luogo di privata dimora stante la sua mancata chiusura e la facile accessibilità da parte di terzi).