(massima n. 1)
Il termine biennale per proporre la domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione a seguito di sentenza di non luogo a procedere ex art. 425 cod. proc. pen. decorre, nel caso di intervenuta impugnazione di detta pronunzia dichiarata inammissibile perché tardiva, non gią dalla data in cui č scaduto il termine per proporre impugnazione avverso la sentenza di non luogo a procedere, ma da quello in cui č spirato il termine per proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte di appello dichiarativa, ai sensi dell'art. 591, comma 2, cod. proc. pen., dell'inammissibilitą del gravame ovvero, in ogni caso, dalla decisione del giudice di legittimitą che si pronunzi sul ricorso.