Cassazione penale Sez. V sentenza n. 50474 del 9 novembre 2023

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(massima n. 1)

In tema di impugnazioni, la competenza a rilevare l'inammissibilitą dell'atto di appello perché presentato tardivamente con modalitą telematica va riconosciuta al giudice di appello e non a quello che ha emesso la sentenza appellata, poiché a quest'ultimo l'art. 87-bis, comma 8, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 riserva la valutazione di ammissibilitą dell'impugnazione esclusivamente con riferimento ai requisiti elencati nel comma 7 del citato articolo, attinenti alla trasmissione dell'atto a mezzo di posta elettronica.

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