Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 2414 del 8 gennaio 2026

(1 massima)

(massima n. 1)

Il ricorso per Cassazione deve essere dichiarato inammissibile quando fondato su motivi giā discussi e ritenuti infondati dal giudice dell'appello, in quanto manca di specificitā e non stabilisce adeguata correlazione con le argomentazioni della decisione impugnata. Il vizio di travisamento della prova č rilevabile solo se prospetta la decisivitā rispetto al parametro della motivazione e l'atto indicato deve provare la veritā del dato incompatibile con la ricostruzione del provvedimento.

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