(massima n. 1)
È inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione i cui motivi si limitino a un generico rinvio "per relationem" a quelli redatti, con separato atto, da altro difensore. (Fattispecie relativa al richiamo, con la formula "che qui si intendono ritrascritti", ai motivi dedotti da altro difensore privo di legittimazione).