Cassazione penale Sez. V sentenza n. 12003 del 11 dicembre 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

Il giudice dell'impugnazione deve verificare l'esistenza delle relative condizioni di ammissibilitą, facendo luogo anche di propria iniziativa, a tutte le indagini (e alle inerenti valutazioni) occorrenti ai fini dell'accertamento richiesto, con il potere di esaminare gli atti e i documenti acquisiti al processo. (Fattispecie nella quale la Suprema Corte ha esaminato gli atti processuali dei precedenti gradi di giudizio recanti la firma della ricorrente, al fine di stabilire se fosse da attribuire a costei la firma illegibile apposta in calce al ricorso).

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