Cassazione penale Sez. II sentenza n. 45850 del 15 settembre 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

Alla declaratoria di inammissibilitą del ricorso per cassazione per rinuncia all'impugnazione consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto l'art. 616 cod. proc. pen. non prevede distinzioni tra le ipotesi di inammissibilitą previste dall'art. 606, comma 3, cod. proc., pen. e quelle contemplate dall'art. 591 cod. proc. pen..

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