(massima n. 1)
E' manifestamente infondata la questione di legittimitą costituzionale dell'art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen. per contrasto con l'art. 24 Cost., nella parte in cui non consente all'indagato che abbia proposto opposizione alla richiesta di archiviazione per particolare tenuitą del fatto di presentare reclamo avverso l'ordinanza di archiviazione per motivi diversi da quelli di cui all'art. 410-bis, comma 2, cod. proc. pen., essendo il diritto di difesa garantito dalla ricorribilitą per cassazione del provvedimento per violazione di legge, ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost.