Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 4347 del 21 gennaio 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

Perché venga dichiarata l'inammissibilità dell'impugnazione, la legge non richiede che il procedimento debba svolgersi nelle forme previste dall'art. 127 c.p.p. E ciò in quanto la disciplina stabilita da tale precetto non è applicabile a tutti i casi nei quali il giudice delibera in camera di consiglio, operando, invece, solo per quelli in ordine ai quali sia espressamente prevista l'utilizzazione di simile procedura. E poiché essa non è richiamata dal disposto dell'art. 591 c.p.p., norma generale in tema di inammissibilità del gravame, deve dedursene la sua inoperatività ove non ricorrano i presupposti e le condizioni per quel tipo di impugnativa. Un principio riferibile anche, e a maggior ragione, ai procedimenti de libertate, nell'ambito dei quali l'applicazione delle forme contemplate dall'art. 309 e la conseguente rigorosa disciplina temporale che è propria di esse, non può certo farsi dipendere, con inevitabili riverberi sull'efficacia del provvedimento custodiale, dal tipo di gravame prescelto dall'interessato.

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