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Articolo 500 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 07/03/2024]

Termine per la liquidazione

Dispositivo dell'art. 500 Codice Civile

L'autorità giudiziaria(1), su istanza di alcuno dei creditori o legatari, può assegnare un termine(2) all'erede per liquidare le attività ereditarie e per formare lo stato di graduazione(3) [488, 496, 505 c.c., 749 c.p.c.].

Note

(1) La competenza spetta al tribunale del luogo in cui si è aperta la successione (v. art. 456 del c.c.), la procedura è quella prevista dall'art. 749 del c.p.c..
(2) Il giudice può anche fissare due termini: uno per la liquidazione e uno per la formazione dello stato di graduazione.
Tali termini, su istanza dell'erede, possono essere prorogati. Contro la concessione della proroga è ammesso reclamo da parte dei creditori dell'eredità. Contro il provvedimento che revoca la proroga è ammesso ricorso per Cassazione.
(3) Il mancato rispetto del termine stabilito dal giudice determina decadenza dal beneficio di inventario.

Ratio Legis

Si vuole evitare che l'assenza di termini entro cui procedere alla liquidazione e alla formazione dello stato di graduazione possa portare ad un'eccessiva durata della procedura.

Spiegazione dell'art. 500 Codice Civile

La norma in esame prevede la possibilità per i creditori e i legatari di far fissare dal tribunale del luogo di apertura della successione un termine entro il quale l'erede è chiamato a compiere la liquidazione dell'attivo ereditario e la formazione dello stato di graduazione.

Detto termine è previsto a pena di decadenza dal beneficio di inventario ai sensi dell' art. 505 del codice civile.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 500 Codice Civile

Cass. civ. n. 13820/2016

In tema di eredità con beneficio d'inventario, il decreto con cui il tribunale, accertata la difficoltà dei coeredi di completare la liquidazione, autorizzi la vendita concorsuale non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione, in quanto, pur riguardando posizioni di diritto soggettivo, tale decreto chiude un procedimento non contenzioso, privo di vero e proprio contraddittorio, senza statuire su dette posizioni in via decisoria e definitiva.

Cass. civ. n. 20132/2014

In tema di accettazione con beneficio d'inventario, il decreto con cui il tribunale rigetta l'istanza di proroga del termine ex art. 500 cod. civ. per completare la procedura di liquidazione non è impugnabile con ricorso per cassazione a norma dell'art. 111 Cost., in quanto, pur riguardando posizioni di diritto soggettivo, chiude un procedimento di tipo non contenzioso privo di un vero e proprio contraddittorio e non statuisce in via decisoria e definitiva attesa la sua revocabilità e modificabilità alla stregua dell'art. 742 cod. proc. civ.

Cass. civ. n. 10643/2007

In tema di eredità giacente, il rigetto, da parte del tribunale in composizione monocratica, della richiesta di fissazione di un termine per il rendiconto e per la liquidazione delle attività (artt. 500 c.c. ) può essere impugnato, sotto forma di reclamo, al competente collegio del tribunale, mentre la successiva decisione di rigetto di quest'ultimo non è impugnabile con il rimedio straordinario del ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., poichè l'ordinanza emessa dall'organo collegiale è inidonea (in quanto non destinata ad incidere su diritti soggettivi ) a produrre effetti di diritto sostanziale, ed è altresì inidonea a passare in cosa giudicata, avendo la medesima natura (non decisoria ) del provvedimento pretorile di volontaria giurisdizione, con conseguente facoltà, per l'interessato, di ricorrere nuovamente al giudice per chiedere un altro provvedimento di fissazione del termine.

Cass. civ. n. 15583/2001

Il provvedimento di fissazione del termine per la liquidazione dell'eredità beneficiata previsto dall'art. 500 c.c. ha natura volontaria e non contenziosa e va assunto con ordinanza, impugnabile con reclamo, ove si limiti a concedere o negare le previste disposizioni sull'incontestato presupposto della ricorrenza o meno delle condizioni di legge pre la sua adozione; quando, invece, vi siano contestazioni tra le parti in ordine al diritto dell'istante di chiedere la fissazione del termine o all'obbligo dell'erede di procedere alla liquidazione, la decisione del giudice sul punto viene ad incidere sui diritti soggettivi delle parti, onde il relativo provvedimento, quale che sia la forma adottata, finisce per assumere contenuto sostanziale di sentenza. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto l'ammissibilità dell'appello proposto avverso il provvedimento emesso ai sensi dell'art. 500 c.c., avendo rilevato che detto provvedimento aveva non solo la forma, ma anche la natura di sentenza).

Cass. civ. n. 13862/2001

In tema di accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, in caso di proroga del termine assegnato agli eredi per la liquidazione delle attività ereditarie ex art. 500 c.c. — proroga che, in assenza di espressa disposizione contraria, ben può essere dall'A.G. disposta in virtù della regola generale di cui agli artt. 742 e 742 bis c.p.c., nonché della natura non perentoria del termine, desumentesi anche dall'ultimo comma dell'art. 505 c.c. secondo cui la decadenza dal beneficio d'inventario può essere fatta valere soltanto dai creditori del defunto e dai legatari —, la mancata partecipazione al procedimento concernente la proroga di soggetti che avevano preso parte al procedimento di assegnazione del termine non dà luogo a nullità per violazione del contraddittorio, ben potendo la parte pretermessa adire il giudice per la revoca o modifica della proroga concessa in sua assenza, stante la non definitività dei provvedimenti concernenti i termini, mentre le altre parti, non verificandosi incapienza, non ne ricevono concreto pregiudizio e non hanno pertanto interesse a dolersene. All'erede accettante con beneficio d'inventario non può pertanto riconoscersi alcuna posizione di diritto soggettivo, sia in ordine alla mancata osservanza da parte degli altri coeredi del termine in questione originariamente assegnato dal giudice che relativamente alla proroga del medesimo.

Cass. civ. n. 3244/1998

In tema di eredità giacente, il rigetto, da parte del pretore, della richiesta di fissazione di un termine per il rendiconto e per la liquidazione delle attività (artt. 496 e 500 c.c.) può essere impugnato, sotto forma di reclamo, al competente tribunale, mentre la successiva decisione di rigetto del tribunale stesso non è impugnabile con il rimedio straordinario del ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., poiché l'ordinanza emessa dall'organo collegiale è inidonea (in quanto non destinata ad incidere su diritti soggettivi) a produrre effetti di diritto sostanziale e processuale, riguardando soltanto la mancata fissazione di un termine per il rendiconto e la liquidazione di attività, senza determinare alcuna ipotesi di incapienza per il creditore istante, ed è altresì inidonea a passare in cosa giudicata, attesane la medesima natura (non decisoria) del provvedimento pretorile di volontaria giurisdizione, con conseguente facoltà, per l'interessato, di ricorrere nuovamente al giudice per chiedere un altro provvedimento di fissazione del termine.

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Consulenze legali
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Ettore N. chiede
giovedì 31/05/2018 - Umbria
“Salve, vorrei porvi un quesito in merito all'eredità beneficiata.
Mio padre è deceduto e ho accettato l'eredità con beneficio d'inventario, al quale successivamente è seguita la redazione dell'inventario da parte del cancelliere del tribunale.
Successivamente io e gli altri tre eredi, con l'ausilio dei nostri rispettivi legali, ci siamo rivolti ad un notaio per eseguire una liquidazione concorsuale volontaria.
Essendo l'asse ereditario rappresentato esclusivamente da un immobile per la quota di proprietà del 50%, è stato fatto un tentativo di ottenere una liquidità attraverso al cessione delle mie quote di proprietà agli altri eredi in modo da saldare poi i debiti dell'asse ereditario.
Per dissidi fra gli eredi non è stato possibile procedere e di fatto gli altri tre eredi si sono resi inattivi revocando il mandato al proprio legale ma non al notaio.
A questo punto il notaio non sa più come procedere e visto che non si riuscirà a concludere la procedura di liquidazione con il pagamento dei creditori, il notaio rinuncerà al suo incarico.

Quindi attualmente vorrei capire come procedere, visto che il mio legale e il notaio sembrano non avere le idee troppo chiare.

Per prima cosa vorrei sapere se il notaio avendo un mandato iniziale per procedere alla liquidazione ereditaria e non espressamente per procedere alla vendita dell'immobile e vista l'inattività dei rimanenti coeredi, possa procedere a nome dell'eredità alla vendita del 50% dell'immobile facendone richiesta presso il Tribunale competente e attivando tutte le necessarie procedure.

In secondo ordine, nell'ipotesi che la procedura di liquidazione concorsuale non si concluda, volevo capire come potranno agire nei miei confronti i creditori dell'eredità.
L’inventario ha evidenziato che erano presenti passività per circa 5 mila euro, ad oggi arrivati a 15 mila euro con le parcelle del notaio e del consulente che ha periziato l'immobile e che in attivo è presente un solo immobile per la quota del 50% per un valore stimato di 80 mila euro (160 mila euro per il 100%).
Avendo eredito solamente il diritto di proprietà pro-quota di 2/9 del 50% dell’immobile (per un valore di circa 18000 euro) e stante l’accettazione con beneficio d’inventario, volevo capire nel caso in cui i creditori mi chiedessero il pagamento del debito pro-quota (pari a circa 3400 euro) dovrò effettuare il pagamento attraverso la liquidità proveniente dal mio patrimonio personale (comunque non eccedendo la quota del valore dei beni ereditati di 18000) o avendo ereditato solo una quota di un bene immobile (non liquidabile) i creditori potranno rifarsi solo sulla quota di tale bene chiedendo/accettando la cessione di una parte o dell'intera quota di proprietà dell'immobile?

In terzo ordine, volevo sapere se la mancata conclusione della procedura di liquidazione configuri in qualche modo la decadenza dal beneficio d'inventario.

Grazie.”
Consulenza legale i 05/06/2018
Per rispondere alle diverse domande poste, occorre sinteticamente analizzare la disciplina dettata dal codice civile e dal codice di procedura civile in materia di accettazione con beneficio di inventario.

Superate le prime fasi, che sono quella dell’ accettazione con beneficio di inventario e della redazione dell’inventario (che ex art. 769 c.p.c. può essere eseguita dal cancelliere), l’art. 503 c.c. consente all’erede, anche quando non vi sia opposizione da parte di creditori e legatari al loro pagamento a misura che si presentano (ex art. 495 c.c.), di valersi della procedura di liquidazione prevista dagli artt. 498 e ss. c.c.
Questa ha inizio con l’invito ai creditori a presentare, entro il termine di trenta giorni dal suo ricevimento, le loro dichiarazioni di credito, depositandole insieme con i titoli relativi presso lo studio del notaio a cui ci si è affidati.
Tale invito deve essere spedito con raccomandata o notificato a mezzo ufficiale giudiziario ai creditori di cui è noto il domicilio o la residenza (non è più richiesta la pubblicazione nel Foglio annunzi legali della provincia, in quanto abolito); eseguita la comunicazione e/o notificazione, non possono essere iniziate dai singoli creditori procedure esecutive.

Scaduto il termine entro cui devono presentarsi le dichiarazioni di credito, sarà l’erede a provvedere, con l’assistenza del notaio, a liquidare le attività ereditarie, facendosi autorizzare alle alienazioni necessarie.
L’autorizzazione alla vendita va richiesta con ricorso diretto ex art. 747 c.p.c. al Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione e viene disposta con decreto emesso in camera di consiglio, avverso il quale è possibile proporre reclamo ex art. 739 c.p.c. (trattasi di procedimento di volontaria giurisdizione).
Nello stesso ricorso con cui si chiede di essere autorizzati alla vendita, può farsi istanza per delegare le operazioni di vendita ad un notaio.
Eseguita la vendita, il notaio, sempre previo incarico conferitogli dall’erede, redigerà un verbale contenente la formazione dello stato di graduazione, ove i creditori verranno collocati secondo i rispettivi diritti di prelazione.
Di tale verbale si darà avviso ai creditori, ed ai legatari se ve ne sono, anche questa volta a mezzo raccomandata.

Trascorsi, senza reclami, trenta giorni dalla data di ricezione di tale avviso, lo stato di graduazione diviene definitivo e costituisce anche titolo esecutivo contro gli eredi.
Nessun termine è esplicitamente previsto per il compimento della liquidazione e per la formazione dello stato di graduazione, dovendosi ciò desumere dal dettato dell’art. 500 c.c., ove è detto che, soltanto a seguito di espressa istanza in tal senso avanzata da parte di alcuno dei creditori o dei legatari, l’autorità giudiziaria può assegnare un termine all’erede per il compimento dei suddetti atti.

Inoltre, l’art. 505 c.c. prevede che l’erede decade dal beneficio di inventario nei seguenti casi:
  1. se, in caso di opposizione, lascia trascorrere più di un mese per invitare creditori e legatari a presentare le dichiarazioni di credito;
  2. se, sempre in caso di opposizione, non compie la liquidazione dei beni o lo stato di graduazione entro il termine fissato dall’autorità giudiziaria su richiesta dei creditori;
  3. se, pur in assenza di opposizione, abbia deciso di valersi della procedura di liquidazione concorsuale e, dopo aver invitato i creditori a rendere le dichiarazioni di credito, esegua pagamenti individuali prima che sia definita la procedura di liquidazione, salvo che si tratti di creditori privilegiati o ipotecari.

Qualora, successivamente alla redazione dell’inventario, non sia stato posto in essere alcun atto di liquidazione e non sia stato neppure inviato alcun invito ai creditori a presentare le loro dichiarazioni di credito, ci si può avvalere della procedura di rilascio dei beni ai creditori e legatari prevista dall’art. 507 c.c.
A tal fine l’erede, sempre a mezzo di un notaio del luogo dell’aperta successione dovrà:
  1. invitare creditori e legatari, di cui è noto il domicilio o la residenza, a presentare le dichiarazioni di credito secondo le forme sopra viste di cui all’art. 498 c.c.;
  2. compiere davanti al notaio prescelto la dichiarazione di rilascio di tutti i beni ereditari a favore dei creditori, facendo riferimento per quanto riguarda la consistenza dei beni medesimi, al verbale di inventario già redatto;
  3. il notaio a cui ci si è rivolti avrà l’onere di:
3.a) comunicare ai creditori il rilascio dei beni;
3.b) fare annotazione del rilascio nel registro delle successioni;
3.c) annotare l’atto a margine della trascrizione di accettazione di eredità beneficiata e trascriverlo presso la Conservatoria dei Registri immobiliari.
4. compiute tali formalità, il Tribunale del luogo dell’aperta successione, su istanza dell’erede o di uno dei creditori o anche d’ufficio, nomina un curatore, il quale si occuperà di provvedere alla liquidazione secondo le forme sopra viste di cui agli artt. 498 e ss c.c.

Questa la procedura da seguire, in effetti abbastanza complessa e con tappe ben precise; la descrizione di essa, a questo punto, ci consente di rispondere alle singole domande poste.
  1. Il notaio prescelto dagli eredi non ha alcun onere di procedere autonomamente alla vendita della porzione di immobile caduto in successione, dovendo la liquidazione essere portata avanti dagli eredi, o anche da uno di essi, il quale si dovrà personalmente munire delle necessarie autorizzazioni da richiedere ex art. 747 c.p.c. (indubbiamente con l’assistenza di un legale);
  2. Se la procedura di liquidazione non va avanti, come sembra che sia, in quanto non risultano essere stati inviati neppure gli inviti ai creditori a rendere le dichiarazioni di credito, i creditori, stanchi di aspettare, potranno chiedere all’autorità giudiziaria (Tribunale del luogo dell’aperta successione) di assegnare un termine agli eredi per procedere alla liquidazione ex art. 500 c.c.
  3. Fin quando è pendente la procedura di liquidazione, ed in assenza di termine fissato ex art. 500 c.c., i creditori ereditari non potranno richiedere il pagamento dei loro crediti ai singoli eredi che si sono avvalsi dell’accettazione con beneficio di inventario.
Semmai, gli eredi, non essendo stato compiuto alcun atto di liquidazione, potranno optare per la procedura di rilascio dei beni ai creditori prevista dagli art. 507 e 508 c.c.
  1. La mancata conclusione della procedura di liquidazione comporta decadenza dal beneficio di inventario soltanto nell’ ipotesi espressamente prevista dal primo comma dell’art. 505 c.c., ossia se i creditori hanno chiesto la fissazione di un termine ex art. 500 c.c. e tale termine non è stato rispettato. In generale, infatti, nessun termine è previsto per la liquidazione e la formazione della graduazione, in quanto trattasi di attività che possono dipendere dall’importanza dell’asse ereditario (così Azzariti, Le successioni e le donazioni, 2a ed., Napoli, 1990, 139).

In conclusione, allo stato attuale della procedura e non essendo stato ancora compiuto alcun atto di liquidazione, ciò che si può consigliare è di avvalersi della procedura di rilascio dei beni di cui agli artt. 507 e 508 c.c., la quale consente di affidare le operazioni di liquidazione ad un curatore (liquidazione che non sembra molto agevole), liberandosi così della porzione di bene caduto in successione e dei relativi debiti.