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Articolo 510 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 07/03/2024]

Accettazione o inventario fatti da uno dei chiamati

Dispositivo dell'art. 510 Codice Civile

L'accettazione con beneficio d'inventario [484 c.c.] fatta da uno dei chiamati giova a tutti gli altri, anche se l'inventario è compiuto da un chiamato diverso da quello che ha fatto la dichiarazione(1) [504 c.c.].

Note

(1) I chiamati all'eredità, laddove uno di essi abbia già accettato con beneficio di inventario, sono liberi di non accettare l'eredità, di accettarla puramente e semplicemente o con beneficio di inventario. Ove scelgano tale ultima possibilità, l'inventario e le formalità ad esso connesse verranno compiute da chi per primo ha accettato l'eredità con beneficio di inventario. In questo senso va letta l'espressione "giova a tutti gli altri" usata dall norma in commento.
La norma non si applica ai chiamati che abbiano già accettato l'eredità senza il beneficio di cui agli articoli 484 ss. del c.c. e a coloro che siano decaduti dallo stesso.

Ratio Legis

La norma ha lo scopo di semplificare la procedura di cui agli articoli 484 ss. del c.c. onerando della stessa il solo erede che per primo abbia dichiarato di volersene avvalere.

Spiegazione dell'art. 510 Codice Civile

La norma in esame mira ad agevolare e semplificare la procedura prevista per accettare l'eredità con beneficio di inventario. Il legislatore, anche in un'ottica di economicità dei traffici giuridici e dunque al fine di evitare la duplicazione degli adempimenti richiesti per l'accettazione con beneficio di inventario, ha previsto che delle formalità già adempiute da un erede previste per l'accettazione beneficiata possano giovarsi anche gli altri chiamati all'eredità.

L'estensione degli effetti favorevoli si determina nei confronti dei soli chiamati all'eredità e dunque di quei soggetti che, pur avendone diritto, non hanno ancora accettato l'eredità.
Non beneficiano di tali effetti coloro che hanno già accettato puramente e semplicemente l'eredità o coloro che non sono più chiamati avendo rinunziato o avendo perso il diritto di accettare per prescrizione o decadenza.

Si discute in dottrina sulla portata degli effetti favorevoli previsti dalla norma in commento.
  • Secondo parte della dottrina tale norma avrebbe una vera e propria vis espansiva consentendo ai chiamati di godere del beneficio della responsabilità limitata senza dover a loro volta accettare espressamente o tacitamente l'eredità.
  • Secondo al dottrina prevalente gli effetti favorevoli consisterebbero esclusivamente nell'esonero dalle formalità già adempiute dall'erede che abbia in precedenza accettato con beneficio di inventario e dunque: la trascrizione, l'iscrizione e la redazione dell'inventario di cui all'art. 484 2°e 3° comma del codice civile. Il chiamato che volesse accettare con il beneficio d'inventario sarebbe comunque tenuto a compiere la dichiarazione prevista dall'art. 484 1° comma del codice civile (Ferri).



Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 510 Codice Civile

Cass. civ. n. 11150/2013

In tema di imposta di successione, l'art. 510 c.c., per cui possono giovarsi dell'inventario anche chiamati diversi da quello che ha fatto la dichiarazione, deve essere interpretato nel senso che i beneficiari non sono quelli che hanno accettato l'eredità puramente e semplicemente, nè quelli decaduti dal beneficio, perché la redazione dell'inventario non può attribuire agli altri coeredi una posizione giuridica che essi non siano più in grado di acquistare; ne consegue che la contribuente che abbia accettato con beneficio di inventario ma solo per conto dei figli ed invece puramente e semplicemente per sé, era tenuta, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del d.l.vo n. 346 del 1990 (nel testo vigente "ratione temporis"), a presentare la dichiarazione di successione entro sei mesi dalla devoluzione ereditaria, non potendo perciò godere del trattamento più favorevole di cui all'art. 69 della legge n. 342 del 2000, riservato alle dichiarazioni di successione con scadenza posteriore al 31 dicembre 2000.

Cass. civ. n. 22286/2008

In base al disposto dell'art. 510 cod. civ., a norma del quale la redazione dell'inventario da parte di uno dei coeredi giova anche agli altri che non siano accettanti puri e semplici, la volontà di giovarsi di tale forma di accettazione, sebbene debba essere espressa in forma chiara ed univoca, non esige le forme indicate dall'art. 484 cod.civ., poiché, se in ogni caso fosse necessaria l'accettazione formale, nessun giovamento deriverebbe dall'accettazione dell'altro chiamato (principio enunciato dalla S.C. nel caso di coeredi accettanti con beneficio d'inventario e decaduti dal diritto, quali pretendevano di giovarsi dell'inventario legittimamente effettuato, dopo il raggiungimento della maggiore età, dal coerede minorenne al momento dell'apertura della successione).

Cass. civ. n. 2532/1999

L'accettazione con beneficio di inventario da parte di uno dei chiamati ad un'eredità non determina l'acquisto della medesima anche per gli altri perché l'articolo 510 c.c. non ha tale vis espansiva.

Cass. civ. n. 8034/1993

In base al disposto dell'art. 510 c.c. la redazione dell'inventario da parte di uno dei coeredi giova anche agli altri che non siano accettanti puri e semplici, ma non anche a quelli che siano divenuti tali per essere decaduti dalla facoltà di accettare con beneficio di inventario, non potendo la redazione dell'inventario attribuire agli altri coeredi una posizione giuridica che essi non siano più in grado di acquistare.

Cass. civ. n. 782/1982

Ai sensi dell'art. 510 c.c., l'accettazione con beneficio d'inventario fatta da uno dei chiamati all'eredità giova anche agli altri chiamati, mentre non opera a favore di chi, mediante accettazione espressa, tacita o presunta, abbia già acquistato la qualità di erede puro e semplice al momento di detta accettazione beneficiata.

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Consulenze legali
relative all'articolo 510 Codice Civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Giacomo E. chiede
venerdì 14/05/2021 - Lazio
“Io e mia sorella siamo unici eredi di mia madre defunta. Io ho accettato l'eredità con beneficio di inventario, mentre mia sorella ha semplicemente accettato.Tra i beni ereditari c'è del denaro depositato su 3 conti correnti. Mia sorella preleverà la quota a lei spettante. Io vorrei far confluire la mia parte in un unico conto a me intestato.Ho aperto un conto intestato all'eredità ma i suoi costi sono alti: circa 350e/anno oltre ai bolli etc. e ridurrebbero il capitale. La cosa potrebbe essermi contestata?O posso spostare i soldi in un conto a mio nome ma separato dal mio patrimonio personale senza incorrere nel decadimento dal bdi sulla base degli art 493 cc,747cpc o altri art che non conosco? Se si, in che modo?”
Consulenza legale i 20/05/2021
L’art. 510 c.c. prende in esame proprio l’ipotesi in cui l’accettazione con beneficio di inventario provenga da uno soltanto dei chiamati all’eredità, prevedendo un’efficacia estensiva di tale accettazione e, dunque, una certa facilitazione nel raggiungere il beneficio della responsabilità limitata.

Ovviamente, l’accettazione beneficiata da parte di uno o alcuni dei chiamati lascia liberi gli altri di rinunciare all’eredità o anche di accettare in modo puro e semplice, ciò che è avvenuto proprio nel caso di specie.
Del resto, in tal senso si ritiene che sia abbastanza esplicito il dato letterale della medesima norma, la quale fa riferimento ai “chiamati” e non agli “eredi”, così chiarendo quali sono i soggetti che si possono concretamente giovare dell’accettazione beneficiata altrui.

Questa precisazione si ritiene possa essere utile per chiarire che, avendo l’altro coerede assunto la posizione di erede puro e semplice, sia i benefici che gli oneri connessi all’accettazione beneficiata faranno capo esclusivamente a colui che della stessa ha deciso di avvalersi.

Sotto il profilo degli oneri, sembra il caso di evidenziare, prima di rispondere specificatamente alla domanda posta, che l’erede beneficiato dovrà innanzitutto, mediante ricorso, fare istanza al Tribunale del luogo di apertura della successione per la redazione dell’inventario, a seguito della quale il giudice nominerà con decreto un cancelliere del medesimo Tribunale o un notaio per il compimento delle relative operazioni.
Si tenga presente che per il compimento dell’inventario il codice civile prescrive, a pena di decadenza dal beneficio, dei termini ben precisi e diversi a seconda che l’erede sia o meno nel possesso dei beni ereditari (si vedano in tal senso rispettivamente gli artt. 485 e 487 c.c.).

Ebbene, non è chiaro se, nel caso che viene sottoposto all’esame, l’erede beneficiato abbia o meno provveduto a redigere l’inventario.
Ad ogni modo, qualora ciò non sia stato fatto, la soluzione che si suggerisce è di chiedere, nel medesimo ricorso per la redazione dell’inventario, di essere nominati ex art. 508 del c.c. curatore dell’eredità beneficiata, facendosi autorizzare ad aprire un semplice conto corrente esclusivamente intestato al coerede nominato curatore, con assunzione da parte di quest’ultimo dell’obbligo di successiva comunicazione al giudice delle coordinate del conto corrente bancario o postale.
Nel corpo del ricorso si ritiene sia opportuno dare atto che:
  1. del giorno e dell’ora in cui si darà inizio alle operazioni di inventario verrà avvisato l’altro erede puro e semplice, in quanto avente diritto ad assistervi ex artt. 771 e 772 c.p.c.
  2. la gestione di un conto corrente bancario intestato a “Eredità beneficiata della de cuius” ha dei costi molto alti, ciò che si tradurrebbe in un evidente danno economico per eventuali creditori dell’eredità (sarebbe utile allegare documentazione da cui far risultare i costi del conto già in essere).

Qualora, invece, la fase dell’inventario fosse stata superata, si potrà egualmente presentare ricorso, indirizzato sempre al Tribunale del luogo di apertura della successione, per essere nominati ex art. 508 c.c. curatori dell’eredità beneficiata, con autorizzazione a chiudere il conto già intestato all’eredità beneficiata ed a trasferire le somme ivi giacenti su altro conto corrente bancario o postale, questa volta intestato al coerede nella sua qualità di curatore.
Anche in questo caso ci si obbligherà a comunicare al giudice le coordinate del nuovo conto nonché ad adempiere all’obbligo di rendicontazione periodica, peraltro in conformità a quanto disposto dall’art. 496 del c.c..

L’adozione delle misure sopra suggerite, oltre ad essere previamente autorizzata dal giudice, eviterà l’insorgere di confusione tra patrimonio della defunta e patrimonio dell’erede con beneficio.


Fabio C. chiede
venerdì 17/04/2020 - Campania
“Ci sono n 4 eredi di cui una minorenne.
2/4 moglie e figlia minorenne
2/4 figli della prima moglie
Al decesso del de cuius nel 2016, di conseguenza alla presenza di un' erede minorenne, si è provveduto alla redazione dell'inventario richiesto su istanza del tutore dell'erede minorenne, inventario firmato da tutti e 4 gli eredi.
2/4 degli eredi hanno accettato l'eredità con beneficio di inventario ovvero il soggetto minorenne e il suo tutore , mentre gli altri 2/4 non hanno espresso alcuna volontà.
Di questi 2/4 che non hanno espresso volontà di accettare o non accettare con beneficio di inventario , uno è in possesso di beni del de cuius, l'altro (il sottoscritto) non è in possesso dei beni del de cuius.
Il quesito è questo:
L'inventario è stato redatto l'11 gennaio 2019 e come abbiamo detto, 2/4 hanno accettato e gli altri 2/4 non hanno espresso alcuna volontà.
Di seguito al ricorso di un creditore a gennaio 2020 (ex art. 481 cc) per richiedere ai 2/4 di esprimere la propria volontà, è possibile accettare con beneficio di inventario avvalendosi dell'inventario richiesto per la minore o sono decorsi i termini? (leggevo sul sito art. 487)
Quali sono le possibilità dei 2/4 che non si sono espressi?
Ricordo che dei 2/4 uno è in possesso dei beni del de cuis, l'altro non è in possesso dei beni del de cuius.”
Consulenza legale i 23/04/2020
Occorre preliminarmente chiarire che, quando si è in presenza di una successione legittima, secondo il disposto dell’art. 581 del c.c. il coniuge ha diritto ad un terzo dell’eredità, mentre i figli hanno diritto ai restanti due terzi, da dividere in parti eguali tra di loro.
Pertanto, essendo quattro gli eredi, l’eredità dovrebbe andare in ragione di 6/18 al coniuge superstite e in ragione di 4/18 a ciascuno dei tre figli.
Ciò, ovviamente, non vale se il de cuius ha disposto delle sue sostanze con testamento, determinando le quote in misura diversa da quelle volute dalla legge (salvo i limiti posti dalla c.d. quota di riserva).

Fatta questa precisazione, vediamo di seguire per singoli passi l’evolversi delle vicende.
Momento di partenza della fattispecie è la morte del de cuius, avvenuta nel corso dell’anno 2016, coincidente con il momento di apertura della successione e con la conseguente delazione dell’eredità (non si sa se per legge o per testamento) in favore della attuale moglie e dei tre figli, di cui una minorenne e due figli della prima moglie.
Poiché tra gli eredi vi è un minore, trova applicazione l’art. 471 del c.c., il quale dispone che le eredità devolute a minori non si possono accettare se non con beneficio di inventario, osservate le disposizioni di cui agli artt. 321 e 374 c.c., norme che richiedono la preventiva nomina da parte del giudice tutelare di un curatore speciale e contestuale autorizzazione ad accettare l’eredità.
Per quanto concerne la redazione dell’inventario, trovano applicazione le disposizioni contenute agli artt. 484 e ss. c.c., le quali distinguono tra chiamati in possesso e chiamati non in possesso dei beni ereditari; tra queste norme si ritrova anche l’art. 489 del c.c., rubricato “Incapaci”, il quale consente a chi si trova in stato di incapacità (come il minore) di adempiere a tutte le prescrizioni dettate per godere del beneficio di inventario entro il termine di un anno dal compimento della maggiore età.

In questo caso il minore sembra non essersi voluto avvantaggiare di tale facoltà, ed infatti nel quesito si dice che “al decesso del de cuius” (quindi, sembrerebbe immediatamente dopo), il rappresentante legale del minore ha provveduto alla redazione dell’inventario nell’interesse del minore e successivamente ha manifestato, sempre nell’interesse del minore, la volontà di accettare l’eredità secondo la forma imposta della accettazione con beneficio di inventario.
Ciò risulta perfettamente conforme a quanto previsto dal terzo comma dell’art. 484 del c.c., il quale consente appunto che la dichiarazione di accettare possa essere proceduta o seguita dall’inventario.
Anche la moglie superstite ha manifestato la volontà di accettare l’eredità con beneficio, ma per questa, a differenza di ciò che è previsto per il minore dal sopracitato art. 489 del c.c., occorre operare la seguente distinzione:
  1. se si trovava nel possesso dei beni ereditari avrebbe dovuto fare l’inventario entro tre mesi dal giorno dell’apertura della successione per poi accettare entro il termine di quaranta giorni dalla chiusura dell’inventario (art. 485 del c.c.);
  2. se, invece, non si trovava nel possesso dei beni ereditari, gode dell’ordinario termine di prescrizione decennale per accettare o rinunziare all’eredità ed avvalersi del beneficio di inventario.

Quanto appena detto alle lettere a) e b) vale anche per gli altri due eredi, ed in particolare per colui che è nel possesso dei beni ereditari vale ciò che è stato detto sub lettera a), mentre per colui che non è nel possesso dei beni ereditari (cioè chi pone il quesito) vale quanto detto sub lettera b).

Continuando nella descrizione degli eventi si dice che l’inventario è stato redatto in data 11 gennaio 2019 (si presume che si intenda fare riferimento all’inventario redatto nell’interesse del minore e sottoscritto da tutti gli eredi, anche se poco prima era stato detto che si è proceduto alla redazione dell’inventario al decesso del de cuius avvenuto nel 2016, quindi ben tre anni prima) e che a quella data solo il tutore ed il minore avevano accettato l’eredità, mentre non avevano manifestato alcuna volontà gli altri due chiamati, figli della prima moglie.

Un ulteriore elemento che segna gli eventi di questa fattispecie successoria è dato dal fatto che nel corso del mese di gennaio 2020 un creditore del defunto ha esercitato la c.d. actio interrogatoria, prevista dall’art. 481 del c.c., a seguito della quale l’autorità giudiziaria ha fissato un termine entro cui coloro che ancora rivestono la posizione di chiamati dovranno dichiarare se accettare o rinunciare all’eredità.
Il problema che si pone è se costoro possono ancora avvalersi o meno della limitazione di responsabilità discendente dal beneficio di inventario ed in particolare se possono avvalersi dell’inventario redatto nell’interesse del minore.

Ebbene la risposta a tali dubbi si ritrova nel codice civile agli artt. 488 e 510 c.c.
La prima di queste norme dispone che in caso di termine fissato dall’autorità giudiziaria, il chiamato all’eredità che non sia nel possesso dei beni ereditari (sembra questa la posizione di chi pone il quesito) deve, entro il medesimo termine, dichiarare se accetta e contestualmente fare l’inventario (se accetta senza farlo è considerato erede puro e semplice).
L’art. 510 c.c., invece, disciplina il caso della accettazione o dell’inventario fatto da uno dei chiamati, disponendo che se qualcuno dei chiamati ha già accettato con beneficio di inventario e provveduto alla redazione dell’inventario, sia di tale forma di accettazione che di tale inventario potranno giovarsi gli altri chiamati.
Lo scopo della norma sembra evidente, ossia quello di semplificare la procedura di accettazione beneficiata, onerando della stessa il solo erede che per primo abbia dichiarato di volersene avvalere, evitandosi così una duplicazione di adempimenti.

Occorre, tuttavia, precisare che di tali effetti potranno beneficiare soltanto quei soggetti che, pur avendone diritto, non hanno ancora accettato l’eredità e si trovano nella posizione di chiamati, mentre non potranno avvalersi di quanto qui previsto coloro che hanno già accettato puramente e semplicemente l’eredità o coloro che vi hanno rinunciato.
Pertanto, ritornando al caso di specie, e distinguendo le diverse posizioni si avrà che:
  1. il minore gode indubbiamente del beneficio di inventario;
  2. la moglie gode del beneficio di inventario, avendo accettato l’eredità e potendo godere ex art. 510 c.c. dell’inventario redatto nell’interesse del minore;
  3. il figlio nel possesso dei beni ereditari non potrà più accettare con beneficio di inventario e beneficiare dell’inventario redatto per il minore, in quanto secondo quanto disposto dall’art. 485 c.c., avrebbe dovuto compiere l’inventario entro tre mesi dall’apertura della successione avvenuta nel 2016 per poi dichiarare di accettare con beneficio di inventario entro i successivi quaranta giorni.
Non avendo adempiuto a tale formalità è considerato erede puro e semplice ai sensi del secondo comma dello stesso art. 485 c.c.
Peraltro, si consideri che nei confronti del possessore dei beni ereditari neppure trova applicazione la fissazione del termine ex art. 481 c.c., ciò che si desume dal fatto che l’art. 488 c.c. riguarda soltanto il chiamato che non è nel possesso dei beni ereditari (chi è nel possesso avrà dei termini ben più stringenti da rispettare).
  1. il figlio che non è nel possesso dei beni ereditari (cioè chi pone il quesito), potrà entro il termine fissato dall’autorità giudiziaria, dichiarare di voler accettare con beneficio di inventario e di volersi avvalere ex art. 510 c.c. dell’inventario già redatto per il minore, senza dover fare null’altro.

Si ritiene che non possa condurre ad alcun effetto pratico favorevole una eventuale rinuncia all’eredità da parte del chiamato non possessore per far sì che operi il meccanismo della rappresentazione in favore del figlio del rinunciante (art. 467 del c.c.), in quanto non si può trascurare che si è pur sempre in presenza di un termine fissato ex art. 481 c.c. e che tale termine dovrà essere rispettato anche dall’eventuale incapace chiamato a succedere per rappresentazione.



Aron S. chiede
mercoledì 22/01/2020 - Lombardia
“Spett.le Studio Brocardi,
buongiorno, mi chiamo Settimo e desidero sottoporvi un quesito in materia di successione ereditaria.
Doverosa è quindi la contestualizzazione del caso di specie.
A novembre 2017 viene a mancare, all'età di 97 anni, la sig.ra Prima, nel nostro caso la de cuius dell'intera vicenda in esame.
Prima risulta essere sorella di Seconda, defunta l'anno precedente e madre di mio padre Terzo.
Terzo ha un fratello, Quarto, ed una sorella, Quinta.
Terzo muore molto giovane, quando il sottoscritto aveva appena 3 anni e, di conseguenza, in tutti gli atti post suam mortem risulto in sua rappresentanza.
Quarto e Quinta invece sono vivi.
Il sottoscritto è sposato e ha due figlie di 5 e 8 anni.
Questa breve digressione genealogica per sintetizzare che ero solito appellare la de cuius con il nominativo di "zia Prima".
Zia Prima, vedova e con un unico discendente in linea retta, defunto quasi vent'anni fa, lascia testamento olografo registrato tramite atto notarile in marzo 2018. L'atto risulta essere, nella sua interezza, una disposizione particolare. Nello specifico :
- a Quarto (esecutore testamentario) : la piena proprietà di nr 2 immobili
- agli eredi del marito defunto : 100mila eur
- a Quinta : 250mila eur
- al sottoscritto : 150mila eur
- all'assistente famigliare : 10mila eur
Nella dichiarazione di successione, tutti i soggetti coinvolti risultano legatari.
Nel medesimo atto , al momento della dipartita, la liquidità della de cuius risulta essere pari a 529mila circa, ridotta successivamente a 506,4mila (aprile 2019) a fronte delle spese ereditarie dettagliate dall'esecutore testamentario.
Detratti quindi 500mila dei legati, residua ancora ad oggi sul conto eur 6400 eur, entrati in eredità.
Il 10 aprile 2019, sottoposti ad actio interrogatoria ex art.481 dall'esecutore testamentario, Quinta e sottoscritto rinunciano formalmente avanti al Giudice sia ai termini che all'eredità, ottenendo due mesi dopo i legati spettanti al netto delle imposte di successione (pagate direttamente dall'esecutore testamentario).
A questo punto, chiamate all'eredità con beneficio di inventario risultano le mie due figlie minorenni ed entriamo nel merito del quesito.
L'esecutore testamentario, a giugno 2019, richiede e ottiene presso il Tribunale di …… la nomina di un cancelliere per inventario per minori. Il cancelliere a sua volta, per eseguire l'inventario, richiede di ricevere l'accettazione ad ereditare con beneficio da parte del competente Giudice Tutelare per le minori coinvolte.
Nel frattempo, l'esecutore testamentario ha inviato al cancelliere diverse immagini fotografiche degli interni delle immobili ereditati al fine di redarre - in modo alquanto inusuale, ma con l'intento di un contenimento dei costi - l'inventario senza recarsi sul luogo.
L'esecutore non ha provveduto, ex art. 705 cc, all'apposizione dei sigilli sui beni ereditati in suo possesso (appartamenti) fin dalla data in cui le minori sono entrate nella vicenda in qualità di chiamate all'eredità (10 aprile, giorno della rinunzia formale).

A causa di vicissitudini legati a questa eredità, ma qui non riportate perché estranee al contesto del quesito, i rapporti famigliari fra sottoscritto ed esecutore testamentario sono da tempo deteriorati. Accenno solamente che l'esecutore testamentario, per tramite del proprio avvocato, mi ha richiesto a giugno 2019 il riconoscimento di un'obbligazione di compravendita, stipulato precedentemente nel 2017 con l'originaria intenzione di una donazione di quote.
A questo punto, il sottoscritto - in accordo con mia moglie, madre delle due minori - desidera attendere i termini legali per procedere ad inoltrare l'istanza al Giudice Tutelare ed avviare l'iter per la redazione dell'inventario.
I quesiti che vi pongo sono:
1) quando scadono i termini legali per cui le figlie minori - per tramite di noi genitori - possono accettare con beneficio di inventario, considerando che la richiesta dell'inventario è stata già formulata dall'esecutore testamentario ?
Il timore è quello di oltrepassare la scadenza e far diventare le bimbe, al compimento della maggiore età, eredi semplici e soggetti coobbligati al pagamento delle relative imposte.
2) quali sono i rischi per le due minori dovuti all'attuale e futura condotta da parte di noi genitori ?
3) qualora le due minori subissero un 481 cc al fine di concludere la pratica testamentaria, possiamo noi genitori contestare parallelamente la mancata apposizione dei sigilli inquadrandola nell'ambito della mala gestio dell'esecutore testamentario ?
4) sempre sul mancato adempimento dei sigilli, è fattibile quantificare un dolo subito da parte delle due minori ? E' evidente che senza l'apposizione dei sigilli, chiunque in possesso delle chiavi degli appartamenti potrebbe sottrarre beni da inventariare. Si potrebbe quindi, in assenza della certezza della integrale conservazione dei beni della de cuius dal momento della sua morte, chiedere di valorizzare i beni ivi presenti secondo il calcolo di "presunzione" (+10% valore catastale) utilizzato dall'Agenzia delle Entrate nell'ambito della determinazione delle imposte ereditarie ?
5) se dovesse l'esecutore testamentario eseguire dei lavori di ristrutturazione (non volti semplicemente al mantenimento ordinario nello stato di fatto) agli immobili prima dell'inventario, quali azioni potremmo mettere in campo a tutela delle due minori ?
6) è corretto determinare in 6400 eur il relictus liquido entrato in eredità o si deve tener conto del valore alla data di decesso detratto il valore dei legati (ossia 29mila)

Vi ringrazio anticipatamente e anticipo già le mie scuse qualora alcuni passi non siano del tutto chiari.

Consulenza legale i 28/01/2020
Il caso che si presenta vede coinvolti simultaneamente diversi istituti giuridici, il che comporta la necessità di procedere nella sua analisi cercando quantomeno di separare le diverse fasi della fattispecie successoria, al fine di ricavarne un quadro più chiaro ed ordinato possibile.

PRIMO MOMENTO:
Muore Prima, lasciando testamento contenente una serie di disposizioni a titolo particolare (legati) in favore dei nipoti, figli della sorella, Quarto, Quinta, Settimo (figlio del nipote premorto Terzo), nonché di due estranei.
Il patrimonio ereditario ammonta complessivamente ad euro 793.609,52, di cui euro 265000,00 consistenti in immobili ereditari (lasciati per intero al nipote Quarto) ed euro 528.609,52 in denaro rinvenuto su due conti correnti attivi.
Non si pone alcun problema di riserva, in quanto la de cuius non aveva eredi rientranti nella categoria dei legittimari.
Gli immobili sono stati legati interamente al nipote Quarto, mentre il denaro diviso tra gli altri legatari per un importo complessivo di € 510.000,00 euro.
Detratte euro 5000,00 di spese funerarie, residuano all’attivo ereditario, al momento dell’apertura della successione, € 13.609,52.
E’ dunque su tale somma residua che si apre la successione legittima, assumendo la posizione di chiamati all’eredità, per effetto del combinato disposto degli artt. 570 e 468 c.c., i discendenti della sorella premorta, ossia Quarto, Quinta e Settimo.

SECONDO MOMENTO
Apertasi la successione legittima, il nipote Quarto, ossia uno dei chiamati per legge all’eredità, e dunque soggetto avente interesse, chiede all’autorità giudiziaria la fissazione di un termine ex art. 481 del c.c. entro cui gli altri chiamati (Quinta e Settimo) avrebbero dovuto manifestare la volontà di accettare o rinunciare all’eredità della zia Prima.
Quinta e Settimo, rispettivamente nipote e pronipote della de cuius Prima, dichiarano entro il termine prefissato di voler rinunciare all’eredità della zia, conseguendo tuttavia il legato disposto in loro favore, e ciò in conformità a quanto previsto dal secondo comma dell’art. 521 del c.c., norma che consente appunto al rinunziante di domandare in ogni caso il legato in suo favore disposto.
Il fatto che gli stessi non abbiano lasciato inutilmente decorrere il termine fissato per l’accettazione e che abbiano, invece, manifestato la volontà di rinunciare, comporta, secondo il chiaro disposto dell’ultima parte dell’art. 481 del c.c., che i medesimi non sono incorsi nella perdita del diritto di accettare l’eredità, con la conseguenza che potrà operare il diritto di rappresentazione in favore dei discendenti dei rinunzianti.

Prima di passare al terzo momento, è necessario però chiarire un aspetto della vicenda, per come è stata descritta.
Si dice nel quesito che il nipote Quarto ha svolto e sta svolgendo le funzioni di esecutore testamentario, ma in realtà non si ritiene che sia questa la funzione corretta attribuibile a Quarto.
Infatti, l’esecutore testamentario è una figura espressamente disciplinata agli artt. 700 e ss. c.c., ove è previsto che può assumere tale ruolo anche uno degli eredi o legatari, ma è anche detto che la sua nomina può discendere unicamente dalla volontà del testatore, volontà che in questo caso non risulta manifestata da alcuna parte.
Ciò induce a concludere che in realtà Quarto non ha svolto e non sta svolgendo la funzione di esecutore testamentario, bensì quella di erede con beneficio di inventario, formalità quest’ultima necessaria per la presenza tra i chiamati all’eredità dei minori, figli di Settimo; in tal senso si esprime abbastanza chiaramente l’art. 471 del c.c., il quale dispone, appunto, che le eredità devolute a minori o interdetti non si possono accettare se non con beneficio di inventario.
Precisato ciò, si può passare ad analizzare la fase successiva.

TERZO MOMENTO
Quarto, che ha già assunto la posizione di erede con beneficio di inventario, provvede regolarmente alla redazione dell’inventario, il quale viene curato da un cancelliere del Tribunale competente, secondo modalità che potrebbero assumere rilevanza solo nella misura in cui se ne intendano far valere eventuali omissioni o infedeltà, ma che per il resto attengono soltanto ad una libera scelta del pubblico ufficiale redigente.
La circostanza che l’inventario sia stato redatto dopo più di tre mesi dall’apertura della successione, lascia intendere che Quarto abbia rivestito la posizione di chiamato all’eredità non in possesso dei beni ereditari, con conseguente applicazione dell’art. 487 del c.c..
Da tale configurazione se ne deve far discendere che nessun obbligo di apposizione di sigilli incombe sull’erede accettante con beneficio di inventario, trattandosi di obbligo previsto dall’art. 705 del c.c. solo per il caso in cui vi sia stata nomina da parte del testatore di un esecutore testamentario e qualora tra i chiamati all’eredità vi siano dei minori.

SITUAZIONE ATTUALE
Allo stato attuale, Quarto si trova nella posizione di erede con beneficio di inventario, mentre le figlie di Settimo nella posizione di chiamati per rappresentazione del loro padre rinunciante.
La quota di Quinta, in assenza di discendenti diretti della medesima, va ad accrescere le quote di Quarto e delle figlie di Settimo, con la conseguenza che Quarto concorrerà alla successione di Prima per 6/12 (di cui 4/12 iure proprio e 2/12 per accrescimento), mentre le figlie di Settimo vi concorreranno per 3/12 ciascuna (di cui 2/12 per rappresentazione e 1/12 per accrescimento).
La regola dell’accrescimento la si desume dall’art. 522 del c.c., secondo il quale, nel caso di successione legittima, la parte di colui che rinuncia si accresce a coloro che avrebbero concorso con il rinunciante.
Le figlie di Settimo, allo stato attuale, dunque, si trovano nella posizione di semplici chiamati all’eredità, vigendo per esse il termine decennale di prescrizione disposto dall’art. 480 del c.c. per decidere se accettare o meno l’eredità.
Qualora entro tale termine decidessero di accettare l’eredità e non avessero ancora raggiunto la maggiore età, sarebbe necessario soltanto munirsi dell’autorizzazione prescritta dall’art. 321 del c.c., mentre non occorrerebbe ottemperare a quanto prescritto dall’art. 489 c.c., in quanto si avvantaggerebbero del beneficio previsto dall’art. 510 c.c., ove è detto che l’accettazione con beneficio di inventario fatta da uno dei chiamati giova anche agli altri.

A questo punto, sulla base del quadro abbastanza complesso come sopra delineato, e nella speranza che questo possa essere stato d’aiuto per inquadrare meglio la situazione attuale, si cercherà di dare risposta alle singole domande poste.

  1. Le figlie minori hanno termine di 10 anni dall’apertura della successione (corrispondente con la data della morte della de cuius, avvenuta il 19.11.2017) per decidere se accettare o meno l’eredità.
Se a quella data saranno ancora minorenni o se decideranno di accettare prima dei dieci anni, dovranno farlo previa autorizzazione giudiziale ex art. 321 c.c. e dichiarando espressamente di accettare con beneficio di inventario.
Per quest’ultima ipotesi beneficeranno dell’inventario a cui già ha provveduto l’altro erede.
Non si corre, dunque, alcun rischio che le minori possano diventare eredi puri e semplici.
  1. Non è ben chiaro cosa voglia intendersi con l’espressione “attuale e futura condotta da parte di noi genitori”; è certo, comunque, che nessuna azione posta in essere dai genitori può essere in grado di produrre effetti sul patrimonio delle minori, soggetti peraltro attualmente privi della c.d. capacità di agire, ossia di porre in essere atti giuridicamente rilevanti.
  2. Se l’attuale erede Quarto si decidesse a far fissare un termine per l’accettazione da parte delle minori ex art. 481 c.c., non resterebbe altra soluzione, se lo si vuole, che quella di manifestare la volontà di accettare con beneficio di inventario, tenendo il patrimonio delle minori separato da quella della de cuius e rispondendo di ogni peso che possa gravare sull’eredità intra vires hereditatis.
Del resto, il giudice tutelare a cui dovrebbe richiedersi la relativa autorizzazione, non autorizzerebbe alcun’altra forma di accettazione.
Come è stato fatto osservare nella parte introduttiva di questa consulenza, a cui si rimanda, Quarto non riveste la posizione di esecutore testamentario, bensì quella di erede beneficiato, ed in quanto tale non incombe sullo stesso alcun obbligo di apporre i sigilli, come previsto dall’art. 705 c.c.
  1. le domande 4 e 5 possono anche essere riunite, attinendo nel loro insieme a quelli che sono i poteri di amministrazione spettanti all’erede con beneficio di inventario nonché alla individuazione delle possibili forme di garanzia di cui possono avvalersi gli altri chiamati.
La risposta a tali domande, infatti, la ritroviamo proprio nelle norme che il codice civile detta nella sezione dedicata al beneficio di inventario, ed in particolare, per quello che qui ci interessa, agli articoli dal 491 al 496 c.c.
In ordine ai timori di conservazione dei beni mobili presenti negli appartamenti legati a Quarto ci si può avvalere di quanto disposto all’art. 492 del c.c., il quale consente agli “altri aventi interesse “ (e indubbiamente sono da considerare tali gli altri chiamati che non hanno ancora accettato) di pretendere dall’erede la prestazione di idonea garanzia per i beni mobili compresi nell’inventario (si presuppone, infatti, che tali beni risultino almeno dall’inventario redatto dal cancelliere).
Per il loro valore, invece, si deve necessariamente fare riferimento al valore che ad essi è stato assegnato in sede di inventario, salva la facoltà di chiedere la revisione di tale valore facendo ricorso alla nomina di uno stimatore (sarà lo stimatore, a quel punto, a determinare di quali criteri avvalersi).
Se poi si dovessero riscontrare omissioni o infedeltà nell’inventario, si potrà ricorrere all’autorità giudiziaria (giudice competente è quello delle successioni, ossia il Tribunale dell’ultimo domicilio del defunto) per denunciare le stesse e, qualora ciò dovesse corrispondere a verità, l’erede incorrerebbe nella sanzione della decadenza dal beneficio di inventario.
Per l’amministrazione dei beni, infine, vale quanto previsto dall’art. 491 del c.c., ossia l’erede ne risponde solo per colpa grave, mentre il compimento degli atti di straordinaria amministrazione dovrà essere preventivamente autorizzato dallo stesso giudice delle successioni, pena anche in questo caso la decadenza dal beneficio di inventario.
  1. Sulla base dei valori forniti nel quesito (ma ricavabili anche dai documenti fatti pervenire), il relictum al momento dell’apertura della successione dovrebbe risultare pari ad € 13.609,52.
Ovviamente a tale somma andranno detratte le spese che da quel momento ad ora sono state sostenute nell’interesse del patrimonio ereditario, spese che si presume siano state documentate dall’erede accettante (per tale ragione, forse, si arriva alla diversa somma di € 6.400,00 indicata nel quesito).