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Articolo 494 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Omissioni o infedeltà nell'inventario

Dispositivo dell'art. 494 Codice Civile

(1)Dal beneficio d'inventario decade l'erede [493, 505, 509, 564 c.c.] che ha omesso in mala fede(2) di denunziare nell'inventario beni appartenenti all'eredità [762 c.c.], o che ha denunziato in mala fede(2), nell'inventario stesso, passività non esistenti [484, 527 c.c.](3).

Note

(1) Non è sufficiente compiere l'inventario nei termini stabiliti dagli articoli 485 e 487 del c.c., è anche indispensabile che lo stesso sia veritiero.
La norma si applica, senza dubbio, all'erede che abbia prima fatto la dichiarazione di cui all'art. 484 del c.c. e solo in seguito abbia iniziato le operazioni di inventario. Dubbia è la possibilità di riferire la disposizione anche al caso in cui l'inventario preceda l'accettazione: in tale ipotesi, infatti, non si potrebbe parlare propriamente di decadenza, non essendovi ancora stata l'accettazione.
(2) Ossia dolosamente.
(3) Comporta decadenza la sola denuncia nell'inventario di debiti ereditari non esistenti, non anche l'omissione di quelli reali.

Ratio Legis

Affinchè costituisca una tutela in favore dei creditori ereditari, l'inventario deve essere veritiero. Per tale motivo si prevede la decadenza dal beneficio di inventario per l'erede che dolosamente compia omissioni o infedeltà nella sua redazione.

Spiegazione dell'art. 494 Codice Civile

I creditori ereditari in caso di accettazione beneficiata dell'eredità possono soddisfare le proprie ragioni creditorie esclusivamente sul patrimonio ereditario ai sensi dell'art. 490 del codice civile in conseguenza della separazione patrimoniale che discende da tale accettazione.

Il legislatore al fine di garantire il soddisfacimento delle ragioni creditorie ha quindi previsto in capo all'erede che accetta con beneficio di inventario una serie di obblighi il cui mancato adempimento determina la decadenza dal beneficio di inventario.

Vi sono ipotesi che impediscono l'acquisto con beneficio di inventario beneficio di inventario:
- chiamato all'eredità nel possesso dei beni ereditari che non compia l'inventario dei beni nei termini previsti dalla legge (art. 485 2° comma del codice civile);
-
chiamato all'eredità nel possesso dei beni ereditari che una volta compiuto l'inventario non dichiari di accettare con beneficio di inventario nei termini di legge (art. 485 3° comma del codice civile);
-
chiamato all'eredità non nel possesso dei beni ereditari che una volta accettato con beneficio di inventario non proceda all'inventario nei termini di legge (art. 487 2° comma del codice civile);
- sottrazione od occultamento di beni ereditari da parte del chiamato all'eredità
(art. 527 del codice civile).

Vi sono poi le ipotesi di
decadenza dal beneficio d'inventario che rappresentano una vera e propria sanzione prevista a tutela degli interessi dei creditori ereditari e dei legatari qualora l'erede beneficiato non adempia agli oneri allo stesso imposti dalla legge:

- erede che compia atti dispositivi aventi ad oggetto beni ereditari senza essersi fatto preventivamente autorizzare (
art. 493 del codice civile);
- erede che in mala fede ometta di denunciare nell'inventario beni dell'eredità o denunci passività inesistenti con ciò impedendo di calcolare l'effettivo valore della massa ereditaria e pregiudicando le operazioni di liquidazione dei creditori (art. 494 del codice civile), ipotesi contemplata dalla norma in esame;
- violazione delle norme sulla liquidazione concorsuale in caso di opposizione alla liquidazione individuale (
art. 505 1° comma del codice civile);
- esecuzione di pagamenti prima della definizione della liquidazione concorsuale (art. 503 del codice civile);
- inosservanza del termine stabilito dal giudice per il compimento della liquidazione concorsuale (art. 505 2° e 3° comma del codice civile).

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

243 Nell'art. 494 del c.c. ho avuto cura di fissare il termine entro il quale l'ufficiale pubblico, che ha redatto l'inventario dopo l'accettazione beneficiata, deve fare inserire nel registro delle successioni l'annotazione della data in cui l'inventario è stato compiuto.

Massime relative all'art. 494 Codice Civile

Cass. civ. n. 20042/2019

In tema di successioni, l'erede accettante con beneficio d'inventario, già mandatario dell'amministrazione dei beni del de cuius, non decade dal beneficio per aver inserito nello stato di graduazione dell'eredità crediti per compensi e rimborsi in misura superiore a quanto riconosciuto, non costituendo da solo tale inserimento elemento sintomatico di mala fede ex art. 494 c.c. per denunzia di passività inesistenti.

Cass. civ. n. 24171/2013

In tema di eredità beneficiata l'onere della prova dell'occultamento doloso, in sede di inventario, di un bene appartenente all'eredità incombe su colui che invoca la decadenza dal beneficio, dovendo la buona fede dell'erede essere presunta sino a prova contraria.

Cass. civ. n. 16195/2007

In tema di successioni mortis causa la omissione nell'inventario di beni appartenenti all'eredità, non soltanto totale, ma anche parziale, è sanzionata con la decadenza dal beneficio d'inventario ai sensi dell'articolo 494 c.c., e tanto non solo risulta dall'interpretazione letterale della disposizione in esame, che fa riferimento all'omissione di «beni appartenenti all'eredità» e non quindi all'integrale patrimonio costituito dall'asse ereditario, ma è pure conforme alle finalità della redazione dell'inventario, per le quali una qualsiasi omissione parziale nell'indicazione di beni ereditari è idonea a ledere i diritti dei creditori del defunto.

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Consulenze legali
relative all'articolo 494 Codice Civile

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R. T. chiede
domenica 08/10/2023
“Buonasera, vorrei sapere se siete d'accordo con quanto riportato nell'allegato studio in cui si afferma che il pagamento di un debito con propri fondi da parte dell'erede con beneficio d'inventario non viene considerato motivo di decadenza dal beneficio d'inventario.

Pag 28 Non decade invece dal beneficio di inventario l' erede che bensì paghi i creditori, ma effettui tali pagamenti con denaro proprio (e quindi non prelevato dal patrimonio ereditario). Anche in questo caso infatti non si ledono i diritti che vantano sull'eredità gli altri creditori.

Dall'inventario informale dei debiti dell'eredità che intendo accettare con beneficio di inventario risultano debiti per un paio di migliaia di euro, che preferirei pagare subito (in particolare le spese condominiali) in modo da velocizzare la procedura. La vendita dell'immobile potrebbe infatti comportare tempi molto lunghi e vorrei evitare di risultare moroso e pagare sanzioni.

Peraltro, stando al tenore letterale dell'articolo 494, l'inventario infedele è solo quello in cui non sono state inserite attività oppure sono state inserite false passività, mentre non sono considerate le passività già pagate (o l'inserimento di attività non esistenti), presumo perché questi due casi sono a tutto vantaggio dei creditori che si trovano rispettivamente minore "concorrenza" o maggior capitale su cui rivalersi.”
Consulenza legale i 12/10/2023
Si è del tutto concordi con quanto riportato nello studio dottrinario segnalato, nella parte in cui viene detto che il pagamento di un debito ereditario da parte dell’erede accettante con beneficio di inventario non può integrare una causa di decadenza dal suddetto beneficio, allorchè a tale pagamento si provveda con denaro personale.
Infatti, a parte ciò che viene asserito in detto studio, ovvero la circostanza che in tal caso non verrebbero ad essere lesi i diritti che gli altri creditori possono vantare sull’eredità (anzi, questi ne vengono a ricevere un innegabile vantaggio), possono addursi a favore di tale soluzione anche le seguenti ulteriori considerazioni.

Esaminando la casistica giurisprudenziale formatasi in tema di accettazione tacita di eredità (art. 476 del c.c.), la giurisprudenza (si vedano in particolare Cass. civ. Sez. II, ordinanza n. 20878 del 30.09.2020; Cass. civ. Sez. VI, ordinanza n. 5995 del 04.03.2020) afferma che il pagamento di un debito del de cuius, posto in essere da un chiamato all’eredità, non postula necessariamente la volontà di accettare l’eredità, potendo essere compiuto anche per altre ragioni, giacchè la legge ammette l’adempimento di un debito altrui (art. 1180 del c.c.).
Diverso, invece, è il caso del pagamento transattivo di un debito del de cuius ad opera sempre del chiamato, in quanto questo, a differenza del mero adempimento dallo stesso eseguito con denaro proprio, configura un’accettazione tacita di eredità, non potendosi transigere un debito ereditario se non da colui che agisce quale erede (cfr. Cass. civ. Sez. II sentenza n. 14666 del 27.08.2012).

Ebbene, le considerazioni sopra esposte, se valgono per colui che si trova semplicemente nella posizione di chiamato all’eredità (al quale non viene successivamente precluso di avvalersi dell’accettazione beneficiata), si ritiene che debbano per forza di cose valere nel caso dell’erede accettante con beneficio di inventario, in quanto l’adempimento spontaneo di quei debiti facendo utilizzo di denaro personale non fa venir meno la natura giuridica che al medesimo la giurisprudenza ha voluto attribuire, ossia quella di adempimento del terzo ex art. 1180 c.c., tenuto conto che a seguito dell’accettazione con beneficio di inventario il patrimonio dell’erede va tenuto del tutto distinto da quello del de cuius, con la conseguenza che anche in questo caso il pagamento deve considerarsi come proveniente da un terzo.

Si suggerisce, invece, di usare particolare cautela allorchè si abbia intenzione di transigere relativamente a quel debito, in quanto se tale atto dovesse essere compiuto prima di aver manifestato la volontà di accettare con beneficio di inventario, si verrebbe a configurare, come detto sopra, una accettazione tacita di eredità, rimanendo preclusa la possibilità di avvalersi del beneficio di inventario.
Qualora, invece, si abbia intenzione di transigere e pagare con denaro personale dopo aver accettato con beneficio di inventario, non si corre alcun rischio di decadere da quel beneficio per aver transatto senza autorizzazione giudiziaria, come richiesto dall’art. 493 del c.c., in quanto tale norma fa riferimento specifico al caso in cui la transazione abbia ad oggetto beni ereditari (tale non è il denaro personale che l’erede ha intenzione di utilizzare per soddisfare il debito condominiale).

Infine, e per concludere, si concorda su quanto pure osservato nel quesito, ovvero sulla considerazione che il pagamento di quel debito con denaro proprio non può in alcun modo farsi ricadere nella previsione di cui all’art. 494 c.c., norma che ricollega la decadenza dal beneficio di inventario alla presenza di eventuali omissioni o infedeltà nell’inventario.
In questo caso, infatti, a parte la considerazione che non si omette l’indicazione di beni né che vengono denunziate passività inesistenti, il debito nei confronti del condominio risulta realmente esistente e, come tale, dovrà essere correttamente indicato in inventario, anche se successivamente si provvederà alla sua estinzione con denaro non ereditario, ma personale dell’erede.

Anonimo chiede
lunedì 28/06/2021 - Lazio
“Buongiorno,

Mio marito è morto all’inizio di quest'anno e, poiché aveva un processo in corso del quale non si conosce ancora l’esito, io e mia figlia maggiorenne abbiamo dovuto accettare l’eredità con il beneficio dell’inventario.

Dopo esserci confrontati con il nostro avvocato ed il notaio che ci ha seguiti, non siamo riusciti ad avere l’assoluta certezza di quanto vi chiediamo sotto.

I quesiti che vi poniamo e sui quali abbiamo bisogno della vostra risposta ed assoluta certezza in termini di legge sono:

1) possiamo io e mia figlia, in qualità di eredi con beneficio di inventario, delegare un commercialista per rispondere a contestazioni da parte dell’agenzia delle entrate su vecchie dichiarazioni dei redditi del de cuius, senza rischiare di commettere atti che portino all’accettazione tacita dell’eredità?

2) possiamo io e mia figlia, in qualità di eredi con beneficio di inventario, delegare un commercialista per presentare la dichiarazione dei redditi degli anni 2020 e 2021, senza rischiare di commettere atti che portino all’accettazione tacita dell’eredità?

3) relativamente al punto 2) se dovesse emergere un credito con l’agenzia delle entrate, dovrà esso essere inserito nell’inventario già redatto e concluso mediante una sua eventuale integrazione?

4) relativamente al punto 2) se dovesse emergere un debito con l’agenzia delle entrate, dovrà esso essere inserito nell’inventario già redatto e concluso mediante una sua eventuale integrazione?


Vi prego di rispondere in modo dettagliato ad ognuno dei quesiti posti.

Grazie,
Cordiali Saluti”
Consulenza legale i 03/07/2021
Quando si accetta l’eredità con beneficio di inventario si acquista, a tutti gli effetti, la qualità di erede, con la sola differenza, rispetto a colui che accetta puramente e semplicemente, di poter godere del vantaggio di tenere distinto il patrimonio personale da quello del defunto, in conformità a quanto previsto dagli artt. 484 e 490 comma secondo n. 2 c.c.
Ciò comporta non il venir meno della responsabilità dell’erede per i debiti del de cuius, compresi gli eventuali debiti tributari, ma soltanto il venir meno del suo obbligo di rispondere del pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti.

In tal senso si è espressa abbastanza esplicitamente la Corte di Cassazione con sentenza n. 6488 depositata il 19 marzo 2007, affermando che quando l’erede abbia accettato l’eredità con beneficio d’inventario "può essere convenuto in giudizio dai creditori del de cuius, i quali possono ottenere la condanna al pagamento del debito ereditario per l’intero, salva la limitazione della responsabilità dell’erede stesso entro il valore dei beni ereditari, qualora egli la abbia fatta valere, proponendo la relativa eccezione".
Secondo la S.C. l’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario non determina automaticamente il venir meno della responsabilità patrimoniale dell’erede per i debiti, "ma fa solo sorgere il diritto dell’erede a non rispondere ultra vires hereditatis, ovverosia al di là della capacità dei beni lasciati dal de cuius".

Da ciò se ne deve per forza di cose far conseguire che l’erede, pur se ha accettato con beneficio di inventario, è tenuto a compiere in detta qualità ogni atto di amministrazione del patrimonio del defunto, rischiando di perdere il beneficio della limitazione di responsabilità soltanto nell’ipotesi espressamente prevista dagli artt. 493 e 494 c.c., ossia allorchè, senza l’autorizzazione giudiziaria, alieni, sottoponga a pegno o ipoteca beni ereditari ovvero transiga relativamente ad essi senza l’autorizzazione giudiziaria e senza osservare le forme prescritte dal codice di procedura civile (art. 747 e ss. c.p.c.), o ancora nel caso di omissioni o infedeltà nell’inventario compiuti in mala fede.

Questo perchè l'erede beneficiato, dal momento dell’accettazione, diviene pieno proprietario dei beni ereditari, essendo legittimato a compiere qualunque atto di amministrazione relativamente agli stessi beni; in detta qualità può quindi compiere in modo efficace e valido ogni atto di c.d. amministrazione ordinaria e straordinaria, salva la necessità di osservare alcune specifiche formalità per non incorrere nella decadenza dal beneficio di inventario.
La legge, infatti, vuole che l'attività dell'erede beneficiato, oltre ad essere governata dagli interessi personali dello stesso erede, sia in qualche modo indirizzata anche verso il raggiungimento di altri interessi, ossia di quelli dei soggetti che vantano diritti sul patrimonio ereditario (creditori del defunto e legatari).
Poiché l'esigenza di questi ultimi è di essere soddisfatti dei loro diritti, il legislatore si preoccupa di controllare che l'attività dell'erede non possa diminuire in qualche modo tale evenienza.

E’ stato a tal proposito osservato che le norme sopra citate non prevedono una espressa distinzione tra atti di c.d. ordinaria e straordinaria amministrazione, facendosi da ciò derivare, almeno secondo la tesi più restrittiva, che anche un atto di c.d. ordinaria amministrazione deve essere autorizzato se dallo stesso ne consegue un pregiudizio per chi ha diritti verso l'eredità.

Tenendo conto dei criteri generali sopra delineati, si può dunque rispondere come segue alle singole domande che sono state poste:

  1. è possibile conferire ad un commercialista mandato per rispondere a contestazioni da parte dell’agenzia delle entrate su vecchie dichiarazioni dei redditi del de cuius, in quanto si tratta di un atto dovuto, rientrante perfino ex art. 460 del c.c. nei poteri di colui che si trova nella semplice posizione di chiamato all’eredità, e non potendo dal compimento di tale atto derivare alcun pregiudizio agli interessi di creditori e legatari del defunto.
Non si può, del resto, neppure porre alcun problema di accettazione tacita, in quanto tale atto verrebbe compiuto nella qualità di eredi beneficiati (ciò che presuppone, in ogni caso, un atto di accettazione).
E’ bene, tuttavia, precisare che, allorchè il conferimento del mandato al commercialista dovesse comportare l’esborso di una rilevante somma di denaro per compenso professionale, sarebbe opportuno munirsi della preventiva autorizzazione giudiziale, e ciò al fine di non correre il rischio di decadere dal beneficio di inventario per aver compiuto un atto di disposizione di beni (denaro) del patrimonio del defunto, che possa di fatto risultare pregiudizievole per le ragioni di coloro che vantano diritti sullo stesso (è opinione prevalente, infatti, quella secondo cui l'elenco degli atti di cui all’art. 493 c.c. non sia tassativo).

  1. è possibile conferire ad un commercialista mandato avente ad oggetto la presentazione della dichiarazione dei redditi per gli anni 2020/2021, antecedenti alla morte del de cuius. Si tratta indubbiamente di atti dovuti, rientranti come tali nell’ordinaria gestione del patrimonio ereditario e da cui non può conseguire alcuna decadenza dal beneficio di inventario (anche in questo caso non può parlarsi di accettazione tacita in quanto l’erede beneficiato ha già accettato espressamente l’eredità)

  1. alle domande nn. 3 e 4 può rispondersi congiuntamente, in quanto entrambe riguardano l’ipotesi in cui dovesse scoprirsi, dopo la chiusura dell’inventario, l’esistenza di una posta attiva o passiva sopravvenuta.

Si tratta di circostanza senza alcun dubbio possibile, tant’è che può dirsi indirettamente prevista dal nostro ordinamento giuridico, e precisamente dall’art. 494 c.c., norma a cui si è fatto riferimento nella parte iniziale di questa consulenza.
Ora, sembra evidente che l’inventario non può che fotografare la situazione al momento in cui viene redatto e chiuso, tenendosi presente che, prima della chiusura delle operazioni inventariali, il notaio rogante (o il cancelliere) chiederà agli intervenuti di confermargli l’inesistenza di altri beni da inventariare, ammonendoli delle conseguenze per il caso di dichiarazioni false o reticenti.
Pertanto, se si tratta di elementi (debiti o crediti) inesistenti alla data di chiusura dell’inventario, l’erede beneficiato non avrebbe potuto certamente denunciarli e, per tale ragione, non rischia di incorrere in alcuna decadenza.
D’altro canto, si ritiene impensabile dover riaprire l’inventario ogni volta che si viene a conoscenza di un nuovo credito o di un nuovo debito; per tali ipotesi, infatti, è sufficiente accantonare il credito per la soddisfazione dei soli debiti ereditari (non facendolo confluire nel patrimonio personale degli eredi), mentre per gli eventuali debiti ereditari sopravvenuti si provvederà al loro adempimento, sempre che l’eredità disponga di sufficiente attivo (ovviamente, rispettando una delle forme di liquidazione che il codice civile prevede, ossia quella individuale o quella concorsuale).


Mario Z. chiede
mercoledì 09/12/2020 - Friuli-Venezia
“Due soli eredi. Uno accetta con beneficio di inventario e non è in possesso dei beni, l'altro è in possesso dei beni e accetta puramente e semplicemente. Prima dell'accettazione con beneficio di inventario presso un notaio, l'erede beneficiato entra in possesso di alcuni beni ereditari con il consenso del coerede e li trasferisce in altra Regione, scrivendo su lettera raccomandata ed autografa l'elenco dei beni di cui è entrato in possesso, con la formula "i beni elencati sono a tua disposizione presso il seguente indirizzo (segue indirizzo)". Tuttavia, nell'inventario depositato in Tribunale alcuni dei beni elencati nella succitata lettera non vengono riportati nè quindi inventariati. Ci sono le condizioni per la decadenza del beneficio di inventario?”
Consulenza legale i 15/12/2020
L’art. 494 c.c., rubricato “Omissioni o infedeltà nell’inventario” risponde in modo abbastanza esplicito alla domanda che viene qui posta, sanzionando con la decadenza dal beneficio di inventario l’erede che abbia omesso in mala fede di denunziare nell’inventario beni appartenenti all’eredità.
A tal proposito si richiama quanto sostenuto dalla Corte di Cass. Sez. II civ. sentenza n. 16195 del 23.07.2007, nella quale è detto che “In tema di successioni "mortis causa", la omissione nell'inventario di beni appartenenti all'eredità, non soltanto totale, ma anche parziale, è sanzionata con la decadenza dal beneficio d'inventario ai sensi dell'art. 494 del c.c., e tanto non solo risulta dall'interpretazione letterale della disposizione in esame, che fa riferimento all'omissione di "beni appartenenti all'eredità" e non quindi all'integrale patrimonio costituito dall'asse ereditario, ma è pure conforme alle finalità della redazione dell'inventario, per le quali una qualsiasi omissione parziale nell'indicazione di beni ereditari è idonea a ledere i diritti dei creditori del defunto”.

Occorre tuttavia evidenziare che il comportamento considerato dalla norma deve essere compiuto con mala fede dall’erede, il che importa un duplice significato:
  1. non rileva la semplice colpa;
  2. occorre che il comportamento sia imputabile all’erede.

L’eventuale colpa grave determinerà solo una responsabilità dell’erede ex art. 491 del c.c..

Da quanto appena detto ne consegue che l’eventuale mala fede dovrà essere provata da chi invoca la decadenza dal beneficio, operando in caso contrario la presunzione di buona fede di cui al terzo comma dell’art. 1147 del c.c..
In tal senso si è espressa la Corte di Cass, Sez. II civile, con sentenza n. 24171 del 25.10.2013, nella quale si afferma che “In tema di eredità beneficiata l'onere della prova dell'occultamento doloso, in sede di inventario, di un bene appartenente all'eredità incombe su colui che invoca la decadenza dal beneficio, dovendo la buona fede dell'erede essere presunta sino a prova contraria”.

Alla luce di quanto detto sopra, pertanto, può dirsi che, seppure in linea teorica il comportamento tenuto dall’erede beneficiato sarebbe sanzionabile con la decadenza dal beneficio ex art. 494 del c.c., la sua mala fede, consistente nell’intento di voler sottrare quei beni alla garanzia di creditori ereditari e legatari per non averli riportati nell’inventario depositato in Tribunale, potrebbe essere esclusa dalla produzione, in un eventuale giudizio, della raccomandata a cui si fa riferimento nel quesito.
La volontà espressa in tale documento, infatti, vale a dimostrare che quei beni non sono stati scientemente sottratti alla massa ereditaria e che l’erede beneficiato ha soltanto inteso portarli con sé per detenerli nell’interesse dell’erede puro e semplice, mettendoli a disposizione dello stesso a sua semplice richiesta, anche per il caso in cui, ovviamente, dovessero essere necessari per soddisfare eventuali creditori dell’eredità o legatari.