Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 19010 del 11 luglio 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

L'art. 484 c.c., nel prevedere che l'accettazione con beneficio di inventario si fa con dichiarazione, preceduta o seguita dalla redazione dell'inventario, delinea una fattispecie a formazione progressiva, di cui sono elementi costitutivi entrambi gli adempimenti ivi previsti; la dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario ha una propria immediata efficacia, determinando il definitivo acquisto della qualità di erede da parte del chiamato, ma non incide sulla limitazione della responsabilità intra vires, che è condizionata anche alla preesistenza o alla tempestiva sopravvenienza dell'inventario, in mancanza del quale l'accettante è considerato erede puro e semplice (artt. 485, 487, 488 c.c.), non perché abbia perduto ex post il beneficio, ma perché non lo ha mai conseguito; le disposizioni che impongono il compimento dell'inventario entro determinati termini non ricollegano all'inutile decorso del termine un effetto di decadenza, ma sanciscono sempre come conseguenza che l'erede venga considerato accettante puro e semplice, mentre la decadenza è ricollegata solo ed esclusivamente ad alcune condotte, che attengono alla fase della liquidazione e sono quindi necessariamente successive alla redazione dell'inventario.

(massima n. 2)

L'azione di riduzione non può essere proposta nel caso in cui l'inventario sia stato redatto allorché sia già decorso il termine di tre mesi dalla dichiarazione di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario. Infatti, in tale ipotesi non ricorrono le condizioni per applicare il disposto dell'art. 564 cod. civ. per il caso di decadenza dal beneficio di inventario, in quanto la tardiva esecuzione dell'inventario non integra un'ipotesi di decadenza dal beneficio di inventario.

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