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Articolo 527 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Sottrazione di beni ereditari

Dispositivo dell'art. 527 Codice Civile

(1)(2)I chiamati all'eredità, che hanno sottratto o nascosto beni spettanti all'eredità stessa, decadono dalla facoltà di rinunziarvi e si considerano eredi puri e semplici, nonostante la loro rinunzia [476, 494 c.c.].

Note

(1) Si parla in proposito di accettazione legale, coatta o presunta: la legge collega ad un determinato comportamento, a prescindere da una manifestazione di volontà in tal senso del chiamato, le conseguenze proprie dell'accettazione. Il chiamato decade dalla possibilità di rinunziare all'eredità e si considera erede puro e semplice.
Per un'ulteriore ipotesi di accettazione legale si veda l'art. 485 c.1 del c.c..

(2) Il chiamato deve essere consapevole che i beni appartengono all'eredità. La norma, quindi, non si applica ove il chiamato si appropri di tali beni credendoli erroneamente propri.

Ratio Legis

La disposizione sanziona i comportamenti illeciti del chiamato che, senza averne titolo, sottragga beni all'eredità danneggiando i creditori del de cuius.

Spiegazione dell'art. 527 Codice Civile

Di regola l’eredità è acquisita dal chiamato con l’accettazione, cioè con una sua manifestazione di volontà diretta a quel fine. Ma vi sono dei casi nei quali la legge prescinde da una volontà del chiamato e, o attribuisce a costui la qualità d’erede, o gli nega il diritto di rinunciarvi; si suole parlare, in siffatta ipotesi, di accettazione presunta: ciò è errato, in quanto manca una volontà del chiamato, ed anzi è proprio contro di questa che si verifica l’acquisto della qualità di erede con tutte le sue conseguenze.
Ora, uno di quei casi è considerato appunto dall’articolo in esame: la sottrazione di cespiti ereditari, ivi prevista, può verificarsi non solo quando l’eredità si è aperta ma anche prima che il chiamato, colpevole di celamento o di sottrazione, abbia rinunciato; è ovvio che, se a causa della rinuncia, la qualità di erede è stata acquisita da altri, il fatto delittuoso commesso dal rinunciante potrà dar luogo a sanzioni penali o civili a carico di costui, ma non alla decadenza dalla rinuncia. Come elemento oggettivo, che è anche un presupposto per l’applicabilità dell’articolo in esame, è sufficiente l’alienazione o il celamento di uno soltanto dei beni ereditari.
Poiché l’articolo precisa che a sottrarre o a celare i beni ereditari siano i chiamati, si dovrebbe ritenere che le sottrazioni o i celamenti commessi da chi rappresenta il chiamato restino irrilevanti nei confronti di costui, che continua a conservare la facoltà di rinuncia: questa soluzione si giustificherebbe anche razionalmente.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 527 Codice Civile

Cass. civ. n. 29146/2022

La revoca formale della rinuncia all'eredità sopraggiunta in pendenza del termine per l'accettazione fissato all'erede in rappresentazione, senza che questi abbia accettato, impedisce che possa aver luogo l'accrescimento a favore dei chiamati congiuntamente con il rinunziante. Una volta concesso il termine, tale effetto si sarebbe realizzato solo dopo lo spirare del termine, e sempre che, nel frattempo, non fosse intervenuta la revoca della rinunzia da parte del rinunziante o l'accettazione da parte del chiamato per rappresentazione.

Cass. civ. n. 21348/2014

In tema di successioni "mortis causa", l'accettazione tacita di eredità prevista dall'art. 476 cod. civ. presuppone la volontà, effettiva o presupposta, del chiamato, a differenza dell'ipotesi di cui all'art. 527 cod. civ., che ne prescinde completamente e considera erede puro e semplice colui che sottrae o nasconde i beni ereditari, assolvendo ad una esigenza di garanzia dei creditori del "de cuius", ai quali non può essere opposto un esonero di responsabilità attraverso il beneficio d'inventario o la rinunzia.

Cass. civ. n. 5274/2006

Il giudice competente a provvedere sull'eredità giacente, ai sensi dell'art. 105 del d. lgs. n. 51 del 1998, è il tribunale in composizione monocratica, i provvedimenti del quale sono reclamabili in Corte d'Appello in applicazione della norma, di carattere generale, stabilità dall'art. 747 comma terzo cod. proc. civ.; ne consegue che, ove il tribunale disponga la cessazione della curatela a seguito della decadenza di un erede - genitore di figli minorenni - dalla rinunzia all'eredità, il relativo provvedimento, ancorchè adottato dal Tribunale "quale giudice tutelare" e non quale giudice funzionalmente competente per l'eredità giacente, è soggetto al reclamo sopraindicato e non a quello (ai sensi dell'art. 739 cod. proc. civ.) al tribunale in composizione collegiale, con conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione avverso il provvedimento con il quale il tribunale, così adito, si dichiari incompetente.

Cass. civ. n. 6412/1984

L'art. 527 c.c., secondo cui i chiamati all'eredità che hanno sottratto o nascosto i beni a questa spettanti, decadono dalla facoltà di rinunziarvi e si considerano eredi puri e semplici, nonostante la loro rinunzia, è applicabile non soltanto nei confronti del chiamato, il quale abbia commesso gli atti di sottrazione o di nascondimento prima della rinunzia all'eredità, ma anche nei confronti del chiamato il quale abbia posto in essere tali atti in un momento successivo, purché il diritto di accettare l'eredità non sia prescritto e questa non sia stata accettata da altri chiamati.

Cass. civ. n. 21348/214

In tema di successioni "mortis causa", l'accettazione tacita di eredità prevista dall'art. 476 cod. civ. presuppone la volontà, effettiva o presupposta, del chiamato, a differenza dell'ipotesi di cui all'art. 527 cod. civ., che ne prescinde completamente e considera erede puro e semplice colui che sottrae o nasconde i beni ereditari, assolvendo ad una esigenza di garanzia dei creditori del "de cuius", ai quali non può essere opposto un esonero di responsabilità attraverso il beneficio d'inventario o la rinunzia. (Rigetta, Corte di Appello Bologna, 09/06/2008).

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