L'erede decade(1) dal beneficio d'inventario [490, 494, 505, 509, 564 c.c.], se aliena o sottopone a pegno [2748 c.c.] o ipoteca [2808 c.c.] beni ereditari, o transige [1965 c.c.](2) relativamente a questi beni senza l'autorizzazione giudiziaria(3) e senza osservare le forme prescritte dal codice di procedura civile [747, 748 ss. c.p.c.](4).
Per i beni mobili l'autorizzazione non è necessaria trascorsi cinque anni dalla dichiarazione di accettare con beneficio d'inventario.
Note
Gli atti compiuti senza autorizzazione sono validi ed efficaci.
Il giudice può autorizzare solo quegli atti che siano diretti alla conservazione del patrimonio ereditario, alla liquidazione dei creditori del de cuius o siano di utilità evidente per l'eredità.
I restanti atti non possono essere autorizzati e, anche se autorizzati indebitamente, non possono essere compiuti, pena la decadenza dal beneficio di inventario (es. la donazione ad un terzo di un bene ereditario).