Note
(1)
Al fine di salvaguardare l'integrità del patrimonio ereditario è prevista l'autorizzazione del Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione non soltanto per la vendita, unica operazione espressamente prevista dalla norma in esame, ma per tutti gli altri atti di disposizione e di straordinaria amministrazione, come ad una permuta, una datio in solutum, la costituzione di diritti reali o un'eventuale divisione ereditaria, che sono idonei ad incidere sulla capienza dell'asse ereditario.
(2)
Rientrano nell'ambito di applicazione della norma gli atti di disposizione relativi ai beni di un'eredità non ancora accettata ed amministrata dal chiamato, possessore o non possessore (
460), o dal curatore dell'eredità giacente (
531) ovvero i beni di eredità accettata con beneficio d'inventario (
490 ss.), i beni oggetto di sostituzione fedecommissaria (
692), nonché quelli amministrati dall'esecutore testamentario (
703). Inoltre, si precisa che l'articolo in commento trova applicazione anche in relazione ai beni devoluti in eredità o in legato oggetto di condizione sospensiva o in favore di nascituri e per i quali sia nominato un amministratore ai sensi degli artt.
641 ss. c.c.
(3)
In seguito alla riforma apportata dal d.lgs. 19-2-1998, n. 51, recante l'istituzione del giudice unico, gli atti di disposizione che hanno ad oggetto beni ereditari mobili sono autorizzati dal Tribunale in composizione monocratica mentre quelli che hanno ad oggetto beni immobili sono di competenza del Tribunale in composizione collegiale.
(4)
Si precisa che l'eredità devoluta ad incapaci, ovvero minori, anche emancipati, interdetti o inabilitati, deve essere accettata con beneficio d'inventario ai sensi degli artt.
471 e
472 c.c..
(5)
Nel caso degli atti di disposizione che hanno ad oggetto beni immobili del minore soggetto alla potestà dei genitori è necessario specificare che sarà il giudice tutelare del luogo di residenza del minore ai sensi dell'art.
320 c.c. a dover autorizzare la vendita dei beni che sono definitivamente acquisiti nel patrimonio del minore in seguito alla chiusura del procedimento di accettazione dell'eredità cono beneficio di inventario. Mentre sarà il Tribunale del luogo dell'apertura della successione come previsto al primo comma della norma in esame ad avere la competenza per autorizzare gli atti di disposizione quando il procedimento di acquisto non si sia ancora perfezionato essendo ancora pendente la procedura di accettazione con beneficio di inventario.
(6)
Il decreto con cui viene autorizzata la vendita può essere impugnato con il reclamo alla Corte d'appello se è stato pronunciato dal Tribunale in composizione collegiale ed ha oggetto i beni immobili, mentre se si tratta di un provvedimento pronunciato dal Tribunale in composizione monocratica ed ha oggetto beni mobili, il reclamo dovrà essere presentato al Tribunale in composizione collegiale.
(7)
Al fine di tutelare la posizione dei creditori ereditari e in osservanza del principio "nemo liberalis nisi liberatus", la norma prevede la vendita del bene ereditario oggetto di legato, anche se il bene non risulta più ereditario visto che il legato, ai sensi dell'art.
649 c.c., si acquista automaticamente senza bisogno di accettazione al momento dell'apertura della successione. Per tale motivo, in tali casi, la norma richiede che il ricorso per l'autorizzazione alla vendita del bene legato, venga notificato a colui che ne risulta titolare, ossia al legatario.