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Sezione II - Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Del beneficio d'inventario

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
240 Il beneficio d'inventario, rispetto alla regolamentazione del progetto definitivo, presenta due innovazioni di notevole rilevanza, che meritano di essere segnalate e illustrate prima delle altre modificazioni di carattere secondario. La prima consiste nell'introduzione dell'istituto della cessione dei beni ai creditori e ai legatari, soppresso dai progetti preliminare e definitivo. Al ripristino di questo istituto mi ha indotto un voto che mi è sembrato meritevole di accoglimento. E invero, sebbene il progetto definitivo desse all'erede beneficiato la facoltà di promuovere la liquidazione concorsuale, non gli consentiva di sottrarsi alla responsabilità della gestione e della liquidazione del patrimonio ereditario. L'istituto della cessio bonorum può, invece, anche nel sistema del nuovo codice, spiegare l'utile funzione di liberare l'erede dall'onere non lieve di curare sotto la sua personale responsabilità la liquidazione del patrimonio, circondata per garanzia dei creditori da rigorose formalità, che incombono sull'erede con la minaccia immanente della decadenza dal beneficio. Il nuovo codice, peraltro, nel mantenere l'istituto, non si limita a riprodurre quel laconico ed insufficiente accenno, contenuto nell'art. 968 del codice del 1865, che ha dato luogo a tante incertezze nella dottrina e nella pratica, ma detta una compiuta disciplina. Anzitutto, risolvendosi una controversia tradizionale, la cessione dei beni non è costruita come atto traslativo della proprietà in favore dei creditori e dei legatari, ma come semplice abbandono dell'amministrazione, che passa a un curatore dell'eredità, organo ufficioso nominato dall'autorità giudiziaria. Da questa configurazione giuridica discende come logica conseguenza che le attività che residuano dopo la liquidazione spettano all'erede beneficiato, che, nonostante il rilascio, è rimasto proprietario dei beni. Il rilascio può essere fatto non oltre un mese dalla scadenza del termine per la presentazione delle dichiarazioni di credito e purché non sia intervenuto alcun atto di liquidazione, essendo evidente che la cessione deve avere per oggetto tutto il compendio ereditario. Se tutto l'asse risponde dei debiti, per potere l'erede esimersi da ogni responsabilità, è necessario che lo rilasci integralmente. Quanto all'altra condizione, mi è sembrato opportuno restringere entro un termine perentorio la facoltà di abbandono, nonostante una contraria proposta secondo la quale si sarebbe voluto autorizzare l'erede alla cessio bonorum, in qualsiasi momento. Questo criterio restrittivo appare preferibile ai fini di una rapida liquidazione del patrimonio. Infatti il termine prefisso all'erede per fare il rilascio è logicamente collegato con le norme che regolano lo svolgimento della procedura di liquidazione (art. 499 del c.c.). Se, promossa quest'ultima e scaduto il termine per la presentazione delle dichiarazioni di credito, l'erede deve senz'altro provvedere, con l'assistenza di un notaio, alla liquidazione delle attività e alla formazione dello stato di graduazione, non sarebbe logico ammettere che egli possa restare inattivo senza alcun limite di tempo, sotto il pretesto di dover deliberare sull'eventuale facoltà di rilascio. È indispensabile che l'erede, avuta notizia dell'ammontare del passivo, scelga tra la consegna dei beni ai creditori e la liquidazione dell'asse condotta sotto la sua responsabilità. Naturalmente l'osservanza del termine prefisso nell'art. 507 del c.c. non potrà trovare applicazione quando non sia stata promossa la procedura di liquidazione o per mancanza di opposizione dei creditori o perché l'erede non ha creduto di promuoverla di sua iniziativa. Ma, anche in questo caso; come è ovvio, resta ferma la condizione che l'asse ereditario debba essere tuttavia integro. Sebbene la cessione non importi trapasso della proprietà dei beni, è sembrato indispensabile assoggettare a rigorose formalità l'atto di rilascio, e ciò per le notevoli conseguenze che esso produce di fronte ai creditori e ai terzi. La dichiarazione dell'erede deve essere fatta per iscritto, notificata ai creditori e ai legatari, dei quali sia noto il domicilio o la residenza, pubblicata mediante iscrizione nel registro delle successioni tenuto presso la pretura e trascritta presso gli uffici dei registri immobiliari dei luoghi dove sono situati gli immobili o presso gli uffici dei luoghi dove sono registrati i beni mobili. Pubblicata la dichiarazione di rilascio, l'erede perde ogni potere di disposizione sui beni, i quali devono ormai essere destinati, anche contro una sopravvenuta volontà dell'erede, al soddisfacimento esclusivo dei creditori ereditari in sede di liquidazione. La cura della gestione e della liquidazione dell'asse è affidata a un curatore, che è nominato dal pretore del luogo dell'aperta successione, su istanza dell'erede o di un creditore o legatario o anche di ufficio. Con la consegna dei beni al curatore l'erede resta liberato da ogni responsabilità per i debiti ereditari. Il curatore provvede alla liquidazione del patrimonio seguendo le norme della procedura concorsuale l'art. 498 del c.c. e seguenti. È superfluo avvertire che l'inosservanza, da parte del curatore, delle norme che regolano questa procedura non potrà mai portare alla decadenza dal beneficio, per l'ovvia considerazione che l'erede, che si è liberato da ogni responsabilità con la consegna dei beni al curatore, non può essere pregiudicato dal comportamento di quest'ultimo. L'autorità giudiziaria, sotto il cui controllo il curatore esercita le sue funzioni, vigilerà perché la procedura concorsuale sia condotta a termine con l'osservanza delle forme prescritte e nel più breve termine possibile. Le attività residuate dalla liquidazione, come si è detto, sono attribuite all'erede, ma si fa salva, entro i limiti determinati dall'art. 502 del c.c., ultimo comma, l'azione dei creditori e dei legatari che non si siano presentati.
242 Illustrate le innovazioni di carattere fondamentale, occorre dar conto delle modificazioni particolari, escluse quelle meramente formali. Ho modificato la denominazione del registro destinato a raccogliere le accettazioni beneficiate, per il quale il progetto definitivo conservava la denominazione di registro delle rinunzie, già usata dal codice del 1865. Evidentemente questa denominazione era impropria e perciò l'ho modificata nell'altra di registro delle successioni. Questo registro, nel sistema del nuovo codice, è utilizzato per la pubblicità di atti diversi attinenti alla materia delle successioni (accettazioni beneficiate, rinunzie, cessioni di beni, nomine di curatori, accettazioni e rinunzie degli esecutori testamentari). Le norme particolari per la tenuta del registro sono dettate nelle norme di attuazione.