L'inventario può essere chiesto al tribunale (1) dalle persone che hanno diritto di ottenere la rimozione dei sigilli [763] (2) ed è eseguito dal cancelliere del tribunale (3) o da un notaio designato dal defunto con testamento o nominato dal tribunale (1).
L'istanza si propone con ricorso [125], nel quale il richiedente deve dichiarare la residenza o eleggere domicilio [c.c. 43, 47] nel comune in cui ha sede il tribunale (3) (4).
Il tribunale (1) provvede con decreto (5)(6).
Quando non sono stati apposti i sigilli, l'inventario può essere chiesto dalla parte che ne assume l'iniziativa direttamente al notaio designato dal defunto nel testamento ovvero, in assenza di designazione, al notaio scelto dalla stessa parte (7).
Note
(1)
Il presente articolo è stato modificato da ultimo dal D. Lgs. 13 luglio 2017, n. 116, con entrata in vigore dal 31 ottobre 2021.
Il testo dell'art. 769 c.p.c. in vigore dal 31/10/2021 è il seguente:
"L'inventario può essere chiesto al tribunale dalle persone che hanno diritto di ottenere la rimozione dei sigilli ed è eseguito dal cancelliere del giudice di pace o da un notaio designato dal defunto con testamento o nominato dal giudice di pace.
L'istanza si propone con ricorso, nel quale il richiedente deve dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune in cui ha sede il giudice di pace.
Il giudice di pace provvede con decreto.
Quando non sono stati apposti i sigilli, l'inventario può essere chiesto dalla parte che ne assume l'iniziativa direttamente al notaio designato dal defunto nel testamento ovvero, in assenza di designazione, al notaio scelto dalla stessa parte".
(2)
I soggetti legittimati a proporre l'istanza per chiedere l'inventario dei beni ereditari sono gli stessi che ai sensi dell'
art. 763 del c.p.c., ovvero l'esecutore testamentario, coloro che possono avere diritto alla successione, i creditori, il pubblico ministero nei casi previsti dall'art.
754 ed il curatore dell'eredità giacente.
(3)
Le parole «della pretura» e «la pretura» sono state sostituite rispettivamente dalla parole: «del tribunale» e «il tribunale» ai sensi dell'art. 110, d.lgs. 19-2-1998, n. 51, recante l'istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2-6-1999.
(4)
Il ricorso può essere sottoscritto dalla parte personalmente e può essere anche presentato da un notaio che ha ricevuto la dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario. Nel ricorso devono essere indicate le ragioni della domanda e deve essere proposto davanti al Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione.
(5)
Il tribunale decide in composizione monocratica, mediante decreto soggetto a reclamo e revocabile dallo stesso giudice che lo ha emesso. Si precisa inoltre che tale decreto è impugnabile con reclamo ai sensi dell'
art. 739 del c.p.c. e che nello stesso decreto il giudice procede all'eventuale nomina del notaio incaricato della redazione dell'inventario. Durante la formazione dell'inventario il giudice può emettere i provvedimenti diretti alla conservazione dei beni.
(6)
Si precisa che l'inventario effettuato senza la preventiva autorizzazione del Tribunale è nullo, con la conseguenza che gli eredi che hanno accettato con beneficio di inventario ed hanno lasciato trascorrere i termini per la redazione dello stesso, confidando nella validità dell'inventario non autorizzato dal tribunale, non acquistano il beneficio di inventario e, pertanto, devono essere considerati eredi puri e semplici.
(7)
Tale comma è stato aggiunto dal D.L. 22 dicembre 2011, n. 212, convertito con L. 17 febbraio 2012, n. 10.