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Articolo 583 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Successione del solo coniuge

Dispositivo dell'art. 583 Codice Civile

In mancanza di figli(1), di ascendenti(2), di fratelli o sorelle, al coniuge si devolve tutta l'eredità.

Note

(1) Comma così modificato dal D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
(2) Affinché si applichi l'art. 583 del c.c. è necessario che sussista un valido ed attuale rapporto di coniugio. Rimane, dunque, escluso il coniuge divorziato, poiché lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio fa venire meno la chiamata ereditaria in favore di un soggetto che più non è legato al de cuius dal vincolo matrimoniale.
Di conseguenza è stata ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo in commento nella parte in cui non prevede che, in difetto di altri successibili, al coniuge divorziato venga devoluta l'eredità.

Ratio Legis

In mancanza di ascendenti e di parenti collaterali entro il secondo grado (fratelli e sorelle), l'eredità viene devoluta per intero al coniuge in quanto si vuole tutelare maggiormente la famiglia mononucleare, basata cioè sul rapporto di coniugio e filiazione, rispetto a quella fondata sui rapporti di parentela.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 583 Codice Civile

Corte cost. n. 15/2006

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 467 e 468 c.c., sollevata per irragionevole disparità di trattamento (art. 3 Cost., primo comma), in via principale, nella parte in cui escludono il coniuge di colui che non abbia potuto accettare l'eredità dal novero dei soggetti (discendenti legittimi o naturali) che possono succedere per rappresentazione al "de cuius"; e, in via subordinata, nella parte in cui gli stessi articoli escludono che, in mancanza di discendenti dei figli legittimi, legittimati o adottivi del "de cuius", possa succedere per rappresentazione il coniuge del soggetto che non ha potuto accettare l'eredità. Infatti, tenuto conto delle varie possibilità di bilanciamento nella scelta di ampliare le categorie di soggetti (di cui al predetto art. 468 c.c.) che possono succedere per rappresentazione al "de cuius", l'intervento richiesto appartiene alla discrezionalità legislativa, coinvolgendo una valutazione complessiva eccedente i poteri della Corte costituzionale.

Cass. civ. n. 3747/2004

È manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 583 c.c., nella parte in cui non prevede che, in assenza di altri successibili, l'eredità si devolva al coniuge divorziato, atteso che l'art. 42, ultimo comma, della Costituzione ha rimesso la determinazione delle categorie dei chiamati alla successione legittima alla valutazione discrezionale del legislatore (la quale non incontra altri limiti che quello imposto dal principio costituzionale di tutela della famiglia ai sensi dell'art. 29 Cost. — limite non operante con il venir meno in via definitiva del vincolo matrimoniale, essendo da escludere la configurabilità nel rapporto tra coniugi divorziati di una comunità familiare — nonchè quello derivante dalla direttiva di equiparazione della filiazione naturale a quella legittima dettata dall'art. 30, terzo comma, Cost.), e che, inoltre, la scelta legislativa di non includere tra i successibili l'ex coniuge, anche in mancanza di chiamati per diritto di coniugio o di parentela, e di accordargli, in relazione all'eredità, la limitata tutela di cui all'art. 9 bis della legge n. 898 del 1970, e succ. modif. (la quale trova ragione non già nella persistente rilevanza del matrimonio, ma nel fatto oggettivo della pregressa esistenza di un vincolo ormai definitivamente disciolto ed in esigenze solidaristiche che si proiettano anche dopo la morte del coniuge), non si pone in contrasto con il principio di ragionevolezza, essendo d'altro canto inconferente come tertium comparationis la disciplina dettata per la successione del coniuge putativo dall'art. 584 c.c. e dovendo escludersi che un'indicazione nel senso dell'equiparazione della posizione e dei diritti patrimoniali del coniuge divorziato a quelli del soggetto ancora legato da rapporto di matrimonio sia rintracciabile nell'art. 12 sexies della citata legge sul divorzio.

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Consulenze legali
relative all'articolo 583 Codice Civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Laura M. chiede
giovedì 13/10/2016 - Liguria
“RINGRAZIO PER LA RISPOSTA.
LA MIA AMICA DESIDERA SAPERE SE AL SUPERSISTE,IN CASO DI MORTE,AVENDO LA SEPARAZIONE DEI BENI, SPETTA PURE LA META' DELLE PROPRIETA' AVUTE PRIMA DEL MATRIMONIO.INOLTRE VUOLE SAPERE SE DEVE RESTITUIRE LA PENSIONE SOCIALE DI € 600.
GRAZIE ANCORA PER LE VOSTRE RISPOSTE CHIARE. BUONA BIORNATA”
Consulenza legale i 19/10/2016
Il regime patrimoniale scelto dai coniugi in costanza di matrimonio diviene del tutto irrilevante nel momento in cui uno dei due muore: dopo la morte, infatti, si applicano solo ed esclusivamente le norme relative alle successioni.

Nel caso di specie, quindi – beninteso, qualora non vi siano altre categorie di successibili ma solamente il coniuge superstite– a quest’ultimo sarà devoluto l’intero patrimonio del defunto (art. 583 c.c.), indipendentemente dalla circostanza che in esso siano presenti beni che in costanza di matrimonio erano personali perché non in comunione.

Per quel che riguarda la pensione sociale, tenendo conto del fatto che viene normalmente liquidata il primo del mese, anticipatamente (ad esempio il 1° ottobre per il mese di ottobre), tutto dipenderà dalla data del decesso: se, infatti, il coniuge – per continuare con l’esempio già fatto – è morto negli ultimi giorni di settembre, la pensione liquidata il 1° di ottobre andrà restituita, mentre se la morte è avvenuta nel mese di ottobre, la pensione non dovrà essere restituita.

Sergio S. chiede
giovedì 13/01/2011

“Il termine "in mancanza....." iniziale dell'art. 583 c.c. deve essere interpretato come "mancano perchè non sono mai esistiti" oppure "sono esistiti, ma ora mancano perchè defunti"?
Mi riferisco al caso di fratelli e sorelle del de cuius (coniugato senza figli), tutti deceduti prima di questo, ma con prole vivente.
Grazie”

Consulenza legale i 19/01/2011

L’art. 583 del c.c. disciplina la successione legittima del solo coniuge c.d. ab intestato.
L’espressione con cui quest’articolo esordisce: “In mancanza di figli legittimi o naturali, di ascendenti, di fratelli o sorelle” si riferisce al caso in cui una persona non abbia, al momento della sua morte, come esistenti, né figli, né genitori o nonni, né fratelli o sorelle. In questo caso all’eventuale coniuge che gli sopravviva, si devolve tutta l'eredità. Tuttavia le disposizioni del codice vanno interpretate sistematicamente. Nel caso in cui con riferimento ai figli e fratelli del de cuius premorti, sopravvivano i loro discendenti legittimi o naturali, questi, grazie all’operatività dell’istituto della rappresentazione, possono avanzare la pretesa ereditaria che sarebbe stata del loro genitore o fratello (art. 467 del c.c., art. 468 del c.c. e art. 469 del c.c. che circoscrivono i limiti di applicazione dell'istituto della rappresentazione, sia nella successione legittima sia in quella testamentaria, nel senso che essa ha luogo a favore dei discendenti legittimi del chiamato che, nella linea retta, sia figlio e, in quella collaterale, fratello o sorella del defunto. Sono, pertanto, esclusi dalla rappresentazione i discendenti del nipote ex filio (Cassazione civile , sez. II, 28 ottobre 2009, n. 22840).