Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1228 del 17 gennaio 2023

(2 massime)

(massima n. 1)

Nel giudizio di revocatoria del patto di famiglia ex art. 768-bis c.c. sussiste il litisconsorzio necessario del coniuge e degli altri legittimari, salvo che gli stessi abbiano partecipato al contratto e rinunciato in tutto alla liquidazione in loro favore mediante il pagamento da parte degli assegnatari dell'azienda o delle partecipazioni societarie di una somma corrispondente al valore delle quote previste dagli artt. 536 ss. c.c.

(massima n. 2)

Il creditore, che abbia ottenuto la dichiarazione di inefficacia nei suoi confronti dell'atto di cessione della quota di società in nome collettivo compiuto dal suo debitore, può promuovere nei confronti del cessionario le azioni esecutive, se munito di titolo esecutivo, o conservative aventi ad oggetto il credito risultante dalla liquidazione della quota.

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