(massima n. 2)
Il creditore, che abbia ottenuto la dichiarazione di inefficacia nei suoi confronti dell'atto di cessione della quota di società in nome collettivo compiuto dal suo debitore, può promuovere nei confronti del cessionario le azioni esecutive, se munito di titolo esecutivo, o conservative aventi ad oggetto il credito risultante dalla liquidazione della quota.