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Articolo 3 Testo Unico sulle successioni e donazioni

(D.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346)

[Aggiornato al 15/01/2026]

Trasferimenti non soggetti all'imposta

Dispositivo dell'art. 3 Testo Unico sulle successioni e donazioni

1. Non sono soggetti all'imposta i trasferimenti a favore dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, nè quelli a favore di enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, che hanno come scopo esclusivo l'assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l'educazione, l'istruzione o altre finalità di pubblica utilità nonché da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e a fondazioni previste dal decreto legislativo emanato in attuazione della legge 23 dicembre 1998, n. 461.

2. I trasferimenti a favore di enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, diversi da quelli indicati nel comma 1, non sono soggetti all'imposta se sono stati disposti per le finalità di cui allo stesso comma.

3. Nei casi di cui al comma 2 il beneficiario deve dimostrare, entro cinque anni dall'accettazione dell'eredità o della donazione o dall'acquisto del legato, di avere impiegato i beni o diritti ricevuti o la somma ricavata dalla loro alienazione per il conseguimento delle finalità indicate dal testatore o dal donante. In mancanza di tale dimostrazione esso è tenuto al pagamento dell'imposta con gli interessi legali dalla data in cui avrebbe dovuto essere pagata.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano per gli enti pubblici, le fondazioni e le associazioni istituiti negli Stati appartenenti all'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo nonché, a condizione di reciprocità, per gli enti pubblici, le fondazioni e le associazioni istituiti in tutti gli altri Stati.

4-bis. Non sono soggetti all'imposta i trasferimenti a favore di movimenti e partiti politici.

4-ter. I trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768 bis e seguenti del codice civile a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all'imposta. In caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito il controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile o integrato un controllo già esistente. In caso di aziende o rami di esse, il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento; in caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento; in caso di altre quote sociali, il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa detengano la titolarità del diritto per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento. Gli aventi causa rendono, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione o al patto di famiglia, apposita dichiarazione di impegno alla continuazione dell'attività o alla detenzione del controllo o al mantenimento della titolarità del diritto. Il mancato rispetto delle condizioni di cui ai periodi dal primo al quarto comporta la decadenza dal beneficio, il pagamento dell'imposta in misura ordinaria, della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata. Il beneficio si applica anche ai trasferimenti di azioni e di quote sociali di società residenti in Paesi appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo o in Paesi che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, alle medesime condizioni previste per i trasferimenti di quote sociali e azioni di soggetti residenti(1).

Note

(1) Il comma 4-ter è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139. Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139 ha disposto (con l'art. 9, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data".

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Consulenze legali
relative all'articolo 3 Testo Unico sulle successioni e donazioni

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Cliente chiede
mercoledì 11/03/2026
“I miei genitori hanno un albergo con ristorante, hanno fatto una società più di 30 anni fa Alfa s.r.l. Loro affittano a me e mio marito per la gestione di ristorazione alberghiera, abbiamo una società Beta s.a.s. Ormai i miei genitori sono anziani, mio papà è ammalato. Anno 2024 bilancio è negativo di 2.177,00 (due mila cento settata sette euro)e per altri vari motivi, dobbiamo sciogliere la società Alfa s.r.l. Loro vogliono dare l'immobile a me e mio marito, così possiamo gestire albergo e ristorante senza pagare affitto a loro. Io sono loro figlia unica e sono amministratore di Alfa s.r.l.
Vorrei chiedere quale conferimento consiglia per pagare meno tasse per la nostra famiglia?”
Consulenza legale i 17/03/2026
In relazione alla situazione rappresentata nel quesito, appare opportuno procedere ad una valutazione complessiva delle possibili soluzioni giuridiche e fiscali che consentono alla famiglia di proseguire la gestione dell’albergo e del ristorante, riducendo al minimo il carico fiscale e tenendo conto della volontà dei genitori di cessare l’attività societaria, attualmente svolta tramite Alfa s.r.l.
Dalla ricostruzione fornita emerge che l’immobile alberghiero è intestato alla società Alfa s.r.l., costituita oltre trent’anni fa dai genitori, mentre l’attività operativa di gestione alberghiera e di ristorazione viene svolta dalla società Beta s.a.s., partecipata dall'autrice del quesito e dal marito, che utilizza l’immobile in forza di un contratto di locazione. L’intenzione della famiglia è quella di sciogliere Alfa s.r.l. e trasferire l’immobile nella disponibilità dell'autrice del quesito e di suo marito, in modo da proseguire l’attività senza sostenere il costo del canone di affitto.
Dal punto di vista civilistico, lo scioglimento volontario della società è certamente possibile ai sensi dell’art. 2484, comma 1, n. 6), c.c., mediante deliberazione dell’assemblea dei soci e successiva fase di liquidazione disciplinata dagli artt. 2487 e seguenti c.c. Durante la liquidazione i liquidatori provvedono alla definizione dei rapporti sociali e alla distribuzione dell’attivo residuo ai soci, nel rispetto delle garanzie dei creditori previste dall’art. 2491 del c.c..
Tuttavia, il vero tema da affrontare nel nostro caso non è tanto lo scioglimento della società in sé, quanto la modalità con cui l’immobile esce dal patrimonio della società e viene trasferito nella sfera familiare. È proprio questa fase che determina il carico fiscale complessivo dell’operazione.
Nel sistema tributario italiano, infatti, l’assegnazione di beni ai soci in sede di liquidazione costituisce ordinariamente un’operazione fiscalmente rilevante. Per la società può emergere una plusvalenza ai sensi dell’art. 86 del T.U.I.R., mentre per il socio la differenza tra valore del bene ricevuto e costo fiscale della partecipazione può essere considerata reddito assimilato a distribuzione di utili, ai sensi dell’art. 47, comma 7, del TUIR. In assenza di regimi agevolativi, quindi, la fuoriuscita di un immobile dal patrimonio sociale può generare un duplice livello impositivo, uno in capo alla società e uno in capo ai soci.


Per attenuare tale effetto, il legislatore ha più volte previsto regimi agevolativi per l’assegnazione o cessione di beni ai soci. Anche la recente legge di bilancio 2026 ha riaperto la possibilità di procedere con assegnazioni agevolate di beni ai soci e trasformazioni in società semplici, prevedendo l’applicazione di un’imposta sostitutiva ridotta sull’eventuale plusvalenza e la riduzione delle imposte indirette. In presenza dei requisiti previsti dalla normativa, questa operazione rappresenta spesso la soluzione fiscalmente meno onerosa per trasferire immobili dal patrimonio della società a quello dei soci.


Tuttavia, la possibilità di utilizzare tale regime dipende da specifiche condizioni, tra cui la qualità di socio dei soggetti assegnatari entro determinate date stabilite dalla norma. Pertanto, prima di individuare la soluzione definitiva, è indispensabile verificare la struttura attuale della compagine sociale di Alfa s.r.l. e le date di eventuale ingresso dei soci.
Un’altra ipotesi che talvolta viene prospettata in situazioni simili è il conferimento dell’immobile in un’altra società, ad esempio nella società operativa Beta s.a.s. Tuttavia questa soluzione, pur astrattamente possibile sul piano civilistico, non sempre risulta efficiente sotto il profilo fiscale. Il regime di neutralità previsto dall’art. 176 del T.U.I.R. si applica, infatti, al conferimento di azienda o di ramo d’azienda e non al semplice trasferimento di un singolo immobile. Se il conferimento riguarda esclusivamente il fabbricato, l’operazione può generare effetti fiscali analoghi a una cessione ordinaria e, quindi, risultare più onerosa rispetto ad altre soluzioni.


Nel valutare la pianificazione complessiva della riorganizzazione familiare occorre inoltre tenere conto delle norme relative al passaggio generazionale delle partecipazioni societarie. L’art. 3, comma 4-ter, del D.Lgs. 346/1990 (Testo Unico sulle successioni e donazioni) prevede infatti l’esenzione dall’imposta per il trasferimento di aziende o partecipazioni di controllo a favore dei discendenti, purché il beneficiario mantenga il controllo della società per almeno cinque anni.
Questo aspetto assume particolare rilievo nella prospettiva di trasferire progressivamente il patrimonio imprenditoriale dai genitori all'autrice del quesito. Una pianificazione che coinvolga prima le partecipazioni societarie e successivamente gli immobili può, talvolta, risultare più efficiente rispetto a un trasferimento diretto del bene.


A questo proposito è particolarmente interessante la recente risposta a interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 42 del 2026, che ha esaminato un caso di riorganizzazione familiare articolata in più fasi. In tale vicenda i soci avevano conferito le partecipazioni in una nuova holding applicando il regime del realizzo controllato previsto dall’art. 177, comma 2, del TUIR e, successivamente, il padre aveva donato ai figli la nuda proprietà delle quote della holding. L’Agenzia ha valutato l’operazione sotto il profilo dell’abuso del diritto di cui all’art. 10 bis della legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente) e ha concluso che una riorganizzazione societaria non può essere considerata abusiva quando è sorretta da valide ragioni economiche e produce effetti organizzativi reali, anche se comporta un vantaggio fiscale.


Nel caso delle imprese familiari, e in particolare delle attività alberghiere nelle quali convivono normalmente una componente immobiliare rilevante e una componente operativa legata alla gestione dell’attività, la soluzione fiscalmente più efficiente non deriva quasi mai da una singola operazione isolata. Nella pratica professionale i risultati migliori si ottengono quando la riorganizzazione è impostata come un percorso graduale, nel quale si combinano strumenti di ristrutturazione societaria, istituti di pianificazione del passaggio generazionale e regimi fiscali agevolativi previsti dall’ordinamento.
Questo approccio consente di raggiungere contemporaneamente diversi obiettivi: preservare la continuità dell’impresa familiare, trasferire progressivamente il patrimonio imprenditoriale alla generazione successiva ed evitare che le operazioni necessarie a tale passaggio producano un carico fiscale eccessivo o duplicazioni d’imposta.


Sotto il profilo della riorganizzazione societaria, il sistema tributario italiano mette a disposizione una serie di strumenti che permettono di modificare gli assetti societari senza determinare l’immediata emersione di plusvalenze imponibili. Le operazioni di conferimento e di ristrutturazione delle partecipazioni disciplinate dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi – in particolare dagli artt. 176 e 177 – sono state concepite proprio per consentire alle imprese di adeguare la propria struttura organizzativa alle esigenze economiche e gestionali, senza essere penalizzate sotto il profilo fiscale.
Attraverso tali strumenti è possibile, ad esempio, concentrare le partecipazioni in una struttura societaria più ordinata, oppure separare in modo più chiaro le attività operative dagli asset patrimoniali. Questa distinzione tra gestione operativa e proprietà degli immobili è particolarmente frequente nelle imprese alberghiere, dove spesso la struttura societaria evolutasi nel tempo non rispecchia più le esigenze gestionali attuali.


Accanto alle operazioni di riorganizzazione societaria assume un ruolo centrale la pianificazione del passaggio generazionale. L’esenzione prevista dall’art. 3, comma 4-ter, del D.Lgs. 346/1990 consente, infatti, di trasferire aziende o partecipazioni societarie ai discendenti senza applicazione dell’imposta sulle donazioni, purché venga acquisito o mantenuto il controllo della società e tale controllo sia conservato per almeno cinque anni.
A questi strumenti strutturali si aggiungono poi i regimi fiscali agevolativi temporaneamente previsti dal legislatore, tra cui la disciplina relativa all’assegnazione o cessione agevolata dei beni ai soci, recentemente riproposta dalla legge di bilancio 2026. Tale normativa consente, in presenza dei requisiti previsti, di far uscire determinati beni dal patrimonio della società applicando un’imposta sostitutiva significativamente ridotta rispetto a quella ordinaria.
Quando questi strumenti vengono utilizzati in modo coordinato, è possibile costruire un percorso di riorganizzazione che accompagni progressivamente il trasferimento del patrimonio imprenditoriale dalla generazione dei fondatori a quella successiva, razionalizzando nel contempo la struttura societaria e riducendo l’impatto fiscale complessivo delle operazioni.


In concreto, nelle realtà familiari caratterizzate dalla compresenza di immobili e attività operative – come nel caso delle imprese alberghiere – il percorso di pianificazione segue spesso una logica progressiva. In una prima fase può risultare opportuno intervenire sulla struttura societaria, razionalizzando l’assetto delle partecipazioni o distinguendo in modo più chiaro le diverse funzioni economiche della società. In una fase successiva si può procedere al trasferimento generazionale delle partecipazioni societarie sfruttando le agevolazioni previste per i passaggi d’azienda tra genitori e figli. Infine, quando la struttura societaria e la titolarità delle partecipazioni sono state stabilizzate, diventa possibile valutare con maggiore efficienza la riallocazione degli immobili o degli altri asset patrimoniali, anche mediante l’utilizzo dei regimi agevolativi previsti dal legislatore.
Una pianificazione di questo tipo consente spesso di evitare che il trasferimento degli immobili avvenga direttamente e immediatamente tra soggetti diversi, con il rischio di generare un’imposizione significativa, e permette invece di inserire tale passaggio all’interno di una riorganizzazione complessiva del patrimonio familiare.


Nel caso concreto, pertanto, la soluzione più efficiente non può essere individuata automaticamente in una singola operazione – come ad esempio il semplice conferimento dell’immobile o la liquidazione immediata della società – ma deve essere valutata all’interno di una visione più ampia della struttura patrimoniale e societaria della famiglia. Solo analizzando con precisione la composizione del patrimonio della società, il valore fiscale dell’immobile, la struttura delle partecipazioni e gli obiettivi familiari di medio periodo sarà possibile individuare il percorso più adeguato per coniugare continuità dell’attività, trasferimento generazionale e ottimizzazione del carico fiscale.

C. G. chiede
giovedì 19/09/2024
“siamo 2 sorelle non sposate e senza figli. Non abbiamo ascendenti viventi, ma gli eredi sono 8 cugini, che hanno 7 figli e 3 nipoti minorenni.
il nostro patrimonio consiste in 3 case, alcuni mobili/quadri di antiquariato e contanti depositati e investiti in alcuni conti correnti a noi intestati (1 solo cointestato).
Vorremmo sapere se:
- donazioni personali ad eredi vengono sottratte alla quota legittima o "prelevate" prima del calcolo dell'importo della quota legittima?
- possiamo destinare agli eredi quote diverse di legittima?
- quanto sono tassate le donazioni ad associazioni? e a privati?
Grazie”
Consulenza legale i 25/09/2024
L’art. 536 c.c. dispone che le persone alle quali deve essere riservata una quota di eredità in sede successoria sono: il coniuge, i figli e gli ascendenti.
Nel caso in esame non vi sono soggetti che possano farsi rientrare in alcuna di tali categorie, il che comporta che si potrà disporre dei propri beni come si vuole, senza dover rispettare quote di riserva.
Pertanto, le due sorelle possono redigere testamento con cui manifestare la volontà di lasciare i propri beni anche ad uno solo dei potenziali successibili (uno dei cugini o dei loro figli, perfino un nipote minorenne), ovvero non redigere alcun testamento e lasciare che il loro patrimonio ereditario si devolva ex lege, secondo le norme dettate in tema di successione legittima agli artt. 565 e ss. c.c.

In particolare, l’art. 565 c.c. individua le categorie di successibili ex lege nei seguenti soggetti:
coniuge, discendenti, ascendenti, collaterali, altri parenti, lo Stato
precisando all’art. 572 c.c. che nell’ipotesi di altri parenti la successione si apre a favore del parente o dei parenti prossimi (senza distinguere tra linea patena e materna) e che, in ogni caso, la successione non potrà aver luogo in favore dei parenti oltre il sesto grado.

Pertanto, ritornando alla situazione che qui si prospetta, primi chiamati ex lege all’eredità delle due sorelle saranno gli otto cugini, parenti in linea collaterale di quarto grado, mentre i figli dei cugini sono parenti in linea collaterale di quinto grado ed i rispettivi nipoti di sesto grado.

Chiarito il quadro successorio, si cercherà adesso di dare risposta alle domande che vengono poste:
  • non essendovi persone a cui favore deve essere riservata una quota di eredità (ossia i soggetti menzionati all’art. 536 c.c.) non si rende necessario tener conto di eventuali donazioni poste in essere in vita in favore dei successibili ex lege, potendosi perfino disporre del proprio patrimonio in favore di coloro che già sono stati beneficiari delle donazioni.
  • anche alla seconda domanda va data risposta positiva, sempre sul presupposto che non vi sono quote di riserva da rispettare (pertanto, si potrà destinare agli eredi la quota di patrimonio che si vuole);
  • per quanto concerne la tassazione delle donazioni valgono le regole che qui di seguito si vanno ad esporre.

Innanzitutto va chiarito che soltanto il beneficiario della donazione è tenuto al pagamento dell’imposta.
Le aliquote applicabili variano a seconda del rapporto esistente tra i soggetti coinvolti nel contratto di donazione, con la previsione di franchigie che rendono tassabile la donazione soltanto per la parte eccedente il loro valore.
Più precisamente, queste sono le aliquote:
  • 4% per il coniuge e i parenti in linea retta, da calcolare sul valore eccedente 1 milione di euro, per ciascun beneficiario
  • 6% per fratelli e sorelle, da calcolare sul valore eccedente 100mila euro, per ciascun beneficiario
  • 6% da calcolare sul valore totale (cioè senza alcuna franchigia), per gli altri parenti fino al quarto grado, affini in linea retta, affini in linea collaterale fino al terzo grado
  • 8% da calcolare sul valore totale (cioè senza alcuna franchigia), per le altre persone.

Se a beneficiare del trasferimento è una persona portatrice di handicap grave l’imposta si applica sulla parte del valore della quota che supera 1.500.000 euro, a prescindere dal grado di parentela tra i soggetti coinvolti.

Ai sensi del comma 1 dell’art. 3 del T.U. successioni e donazioni, non scontano l’imposta sulle donazioni i trasferimenti in favore di alcuni soggetti ben individuati, come, per esempio, quelli destinati a:
  • Stato, Regioni, Province e Comuni
  • Enti pubblici, fondazioni o associazioni legalmente riconosciute che abbiano come scopo esclusivo assistenza, studio, ricerca scientifica, altre finalità di pubblica utilità
  • Onlus e fondazioni bancarie.