Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 304 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 07/03/2024]

Diritti di successione

Dispositivo dell'art. 304 Codice Civile

L'adozione non attribuisce all'adottante alcun diritto di successione.

I diritti dell'adottato nella successione dell'adottante sono regolati dalle norme contenute nel libro II [468, 536, 567](1).

Note

(1) Si veda ancora la fondamentale L. 4 maggio 1983, n. 184, in particolare l'art. 55. Si noti come, dal punto di vista dei diritti successori nei confronti dell'adottante, il figlio adottivo sia pienamente equiparato ai figli legittimi. Nessun diritto successorio spetterà invece all'adottante, onde evitare adozioni mirate ad accrescimenti patrimoniali; resta comunque salva la capacità di successione testamentaria per l'adottante istituito erede.

Ratio Legis

La norma mira ad impedire che l'adozione funga da strumento per l'adottante interessato patrimonialmente; al contempo si ribadiscono gli opposti diritti successori in favore dell'adottato.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Notizie giuridiche correlate all'articolo

Tesi di laurea correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!

Consulenze legali
relative all'articolo 304 Codice Civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

I. Z. chiede
venerdė 04/03/2022 - Friuli-Venezia
“Buongiorno,
io sono adottata da maggiorenne da una coppia italiana 5 anni fa.
In caso io dovessi mancare prima dei miei genitori adottivi, mio figlio e mio marito o uno di due possono succedere in questo caso al posto mio da discendenti per rappresentazione o no?

p.s. i miei genitori adottivi non hanno altri figli, io sono l'unica adottata da maggiorenne

mi serve una risposta chiara e con riferimenti legislativi”
Consulenza legale i 10/03/2022
L’adozione di persona maggiorenne è proprio una delle soluzioni previste dall’ordinamento italiano per trasferire il patrimonio dell’adottante in favore dell’adottato.
Tale forma di adozione è disciplinata agli artt. 291 e ss. c.c. e possono farvi ricorso tutti coloro che non hanno discendenti legittimi o legittimati.
Tralasciando i diritti che in generale l’adottato consegue nei confronti degli adottanti, per la conoscenza dei quali si rimanda alla lettura delle norme sopra citate, l’aspetto sul quale in questo caso viene chiesto di soffermarsi è quello successorio, ed a tale riguardo la norma di riferimento si rinviene all’art. 304 c.c., intitolato proprio “Diritti di successione”.
Tale norma si preoccupa innanzitutto di precisare che, a seguito dell’adozione, l’adottante non consegue alcun diritto di successione nei confronti dell’adottato, e ciò con il preciso intento, tenuto presente dal legislatore, di evitare che l'adottante possa essere indotto all'adozione sperando di appropriarsi del patrimonio dell'adottando.
Ovviamente, nulla vieta che l'adottato, con proprio testamento, decida di istituire erede l'adottante, purchè vengano rispettate le quote spettanti ad eventuali eredi legittimari dello stesso adottato.

Per quanto concerne, poi, i diritti di successione sul patrimonio dell’adottante, il citato art. 304 c.c. rinvia espressamente alle norme contenute nel libro II del codice civile (intitolato, appunto, “Delle successioni” e che si apre con l’art. 456 del c.c.), norme dalla cui lettura si desume che il figlio adottivo viene equiparato, rispetto all'adottante, ai figli legittimi.
In particolare, di ciò se ne trova conferma all’art. 536 del c.c. per quanto concerne la quota di legittima o di riserva (dove appunto si stabilisce che ai figli legittimi sono equiparati gli adottivi), nonché, per ciò che concerne le successioni legittime, all'art. 567 del c.c., il quale stabilisce che ai figli legittimi sono equiparati i figli adottivi.

Tale equiparazione comporta anche l'applicazione del principio della rappresentazione, tant’ è che lo stesso art. 468 del c.c. , nell’individuare i soggetti in favore dei quali opera tale principio, riconosce ai discendenti del figlio adottivo del de cuius lo stesso diritto di rappresentazione spettante ai discendenti dei figli legittimi.
In tal senso si è peraltro espressa la Corte Costituzionale, la quale, con sentenza n. 13 del 28.01.1986, ha riconosciuto l'esistenza, ai fini della rappresentazione ereditaria, di un rapporto civilistico, tra adottante e discendenti dell'adottato, di rilievo equivalente a quello di parentela.

Il diritto di rappresentazione, invece, non può operare in favore del proprio coniuge, e ciò perché espressamente escluso sempre dal citato art. 468 c.c., ammettendo che possano assumere la posizione di rappresentanti soltanto i discendenti dei figli e dei fratelli e delle sorelle del de cuius (il de cuius in questo caso sarebbe la figlia adottiva).

Pertanto, rispondendo in modo molto sintetico alle domande poste, può dirsi che se l’adottato dovesse venire a mancare prima dei genitori adottivi, i figli dello stesso adottato, ma non il coniuge, conseguirebbero il diritto di succedere per rappresentazione alla loro madre ex artt. 304 e 468 c.c.