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Articolo 570 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 03/08/2024]

Successione dei fratelli e delle sorelle

Dispositivo dell'art. 570 Codice Civile

A colui che muore senza lasciare prole, né genitori, né altri ascendenti, succedono i fratelli e le sorelle in parti uguali(1).

I fratelli e le sorelle unilaterali conseguono però la metà della quota che conseguono i germani(2).

Note

(1) I fratelli e le sorelle naturali dei quali sia legalmente accertato il rispettivo status di filiazione nei confronti del comune genitore, sono chiamati alla successione legittima, in mancanza di altri successibili, prima dello Stato (cfr. art. 565 del c.c. e nt. n 1).
(2) Sono fratelli germani quelli che hanno in comune con il de cuius entrambi i genitori, sono unilaterale quelli che hanno solo o la madre o il padre in comune. I primi, nella successione del fratello o della sorella, ricevono una quota doppia rispetto ai secondi (si parla in proposito di "quota di fatto").

Ratio Legis

L'attribuzione di una quota doppia di eredità ai germani rispetto agli unilaterali si spiega in quanto i primi hanno un vincolo di parentela più stretto con il de cuius, avendo in comune sia la madre che il padre.

Spiegazione dell'art. 570 Codice Civile

La successione dei fratelli e delle sorelle germani è rimasta immutata rispetto al codice precedente: succedono in parti uguali.
Quanto ai fratelli e sorelle unilaterali, siano essi consanguinei o uterini, il testo attuale consacra la soluzione ormai affermata dalla prevalente dottrina e giurisprudenza: i fratelli e le sorelle unilaterali conseguono la metà della quota che conseguono i germani. Si attribuisce cioè al fratello unilaterale la metà della quota che effettivamente viene a conseguire il germano (quota di fatto), e non già la metà della quota che all’unilaterale sarebbe spettata se fosse stato germano (quota di diritto). E il calcolo della quota di fatto si fa molto semplicemente, sommando il numero degli unilaterali col numero raddoppiato dei germani, e dividendo l’asse ereditario per la somma ottenuta: il quoziente rappresenta la quota di ciascun unilaterale, e la metà della quota di ciascun germano.

Era stato proposto di equiparare la quota successoria dei fratelli unilaterali a quella dei fratelli germani. Si è tuttavia preferito mantenere il sistema tradizionale, sul riflesso della diversità dei vincoli di sangue e di affetti che uniscono tra loro, da un lato, i fratelli germani e, dall’altro, quelli unilaterali .

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

273 In correlazione alla nuova disciplina dell'istituto della successione per rappresentazione, regolato sistematicamente nella parte generale ed esteso a tutti i casi in cui il primo chiamato non possa o non voglia accettare l'eredità, ho soppresso nell'art. 566 del c.c. (corrispondente all'art. 107 dei progetto definitivo), l'accenno ai discendenti dei figli legittimi e la distinzione fra successione per capi e successione per stirpi. Data l'estensione della rappresentazione al caso di rinunzia, è chiaro che, nella successione ab intestato, i discendenti dei figli legittimi non possono succedere in nessun caso per diritto proprio e quindi non ha senso la distinzione fra successione per capi e successione per stirpi. D'altro lato uno specifico richiamo alla rappresentazione sarebbe stato in questa sede superfluo, dato che la materia è interamente regolata dagli articoli 467, 468 e 469. Per le stesse ragioni ho eliminato la menzione dei discendenti a proposito del figli adottivi (art. 567 del c.c.), dei fratelli e sorelle (art. 570 del c.c.), e il richiamo esplicito alla rappresentazione che era contenuto nel terzo comma dell'art. 112 del progetto definitivo.
275 Non ho creduto opportuno aderire alla proposta di equiparare la quota successoria dei fratelli unilaterali a quella dei fratelli germani. La tradizionale diversità di trattamento, infatti, risponde alla diversa intensità del vincoli di sangue e dì affetti, che uniscono tra loro da un lato i fratelli germani e dall'altro quelli unilaterali. E' ovvio che si senta un ben più saldo legame quando si sia nati dallo stesso padre e dalla stessa madre, che non quando si abbia un solo genitore comune.

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Consulenze legali
relative all'articolo 570 Codice Civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

M. T. chiede
lunedì 01/04/2024
“Ho uno zio (no moglie e no figli) che ha redatto testamento nel 2020 indicando eredi i legittimi. Al momento dell'atto erano in vita 3 nipoti figli di sorella deceduta nel 2016 e una sorella con 3 figli deceduta nel 2021. Al momento del decesso chi sarà individuato come legittimo e in che quote verrà divisa l'eredità? Fra le 2 sorelle al 50% o 3 nipoti e 1 sorella 25% a testa o in parti uguali fra i 6 nipoti eventualmente vivi al momento del decesso?”
Consulenza legale i 07/04/2024
In presenza di testamento la successione non può che essere regolata dallo stesso, il che comporta che al momento della morte del de cuius si aprirà la successione testamentaria e non quella legittima.
La particolarità del caso in esame, tuttavia, sta nel fatto che lo zio, in sede di redazione del testamento, non ha voluto nominare specificatamente i suoi eredi, ma ha voluto individuarli rimettendosi alle norme che il codice civile detta in tema di successione legittima.

Pertanto, per individuare concretamente i chiamati all’eredità del de cuius, secondo la volontà testamentaria dello stesso, occorrerà attenersi a quanto disposto dagli artt. 565 e ss. c.c..
In particolare, tra tali norme, in assenza di coniuge, prole, genitori e altri ascendenti, troverà applicazione l’art. 570 c.c., secondo cui al de cuius succedono i fratelli e le sorelle in parti eguali tra loro.
Tuttavia, poiché nel momento in cui si aprirà la successione entrambe le sorelle risulteranno già decedute, per individuare gli eredi legittimi dovrà farsi ricorso alla c.d. rappresentazione, istituto giuridico, disciplinato dagli artt. 467 e ss. c.c., in forza del quale i discendenti (c.d. rappresentanti), senza alcuna distinzione, subentrano al loro ascendente nel diritto di accettare un lascito qualora il chiamato (c.d. rappresentato) non possa (ad es. per premorienza) o non voglia (per rinuncia) accettare l’eredità o il legato (art. 468 del c.c.).

La rappresentazione può aver luogo soltanto quando il chiamato che non può o non vuole accettare sia un figlio ovvero un fratello o una sorella del defunto.
Nel caso in esame sono proprio le sorelle del de cuius a non poter accettare l’eredità del fratello per premorienza, con la conseguenza che in luogo di costoro succedono direttamente i loro discendenti (c.d. rappresentanti).
Dispone il secondo comma dell’art. 469 del c.c. che in caso di rappresentazione “la divisione si fa per stirpi”, il che significa che i discendenti subentrano tutti in luogo del capostipite, indipendentemente dal loro numero, e lo stesso criterio si applica anche qualora uno stipite abbia prodotto più rami (così il comma 3 dello stesso art. 469 c.c.).

Applicando il suddetto criterio al caso di specie si avrà che l’eredità dello zio dovrà dividersi in due parti, destinate alle due stirpi (le due sorelle), in ciascuna delle quali succederanno per quote eguali i loro discendenti.
Così, considerando l’intero pari a 6/6, una quota pari a 3/6 andrà ad una sorella ed i rimanenti 3/6 all’altra sorella.
A sua volta, ciascuno dei discendenti delle sorelle premorte (tre per ogni sorella) avrà diritto ad una quota pari ad 1/6 indiviso.


S. R. chiede
venerdì 23/02/2024
“Mio nonno C. (cl.1910) sposa mia nonna R. (cl.1914) negli anni 30; dal matrimonio che ne consegue, nasce mia madre A. (cl. 1934).
Mia Nonna R. muore (1943) durante i bombardamenti della seconda guerra mondiale e, mio nonno, tornato dalla campagna di Russia, sposa (1949) in seconde nozze M., dalla quale avrà 5 figli. La nuova famiglia, così ricomposta, figli 5+1, ha vissuto negli anni una vita normale.
Mia madre A. muore nel 2011.
Mia nonna M. muore nel 2021.
Mia zia R. (cl. 1951) muore (2023), nubile, senza figli e senza testamento.
Alla successione sono presenti i quattro fratelli germani, io e mia sorella, discendenti di A. (unilaterale).
Avendo letto lo studio della Legge di riforma n. 219/2012, redatto da Angelo Magnani, il quale, in un passaggio relativo all’art. 570 cc, afferma che nei soli casi di vedovanza e/o di scioglimento del primo matrimonio, i figli del primo e del secondo matrimonio, sono cmq considerati “figli unilaterali”, volevo sapere la suddivisione delle quote.”
Consulenza legale i 27/02/2024
La legge di Riforma del 2012, a cui si fa riferimento nel quesito, non ha inciso sulla situazione successoria dei fratelli risultante dagli artt. 571 e 582 c.c., essendosi piuttosto con essa il legislatore preoccupato di unificare lo stato di figlio.
Per effetto di tale legge, infatti, adesso è possibile sostenere che, ai fini successori, non va più operata alcuna distinzione tra i figli, a seconda di quale sia lo stato giuridico dei loro genitori, dovendo ad essi essere riconosciuto il medesimo trattamento ed entrando tutti in regime di parità a far parte della comunione ereditaria.

In relazione alla successione dei fratelli e delle sorelle unilaterali che, ex artt. 570, 571 e 582 c.c., conseguono la metà della quota che conseguono i germani, occorre innanzitutto osservare che non necessariamente quando si parla di unilateralità deve farsi riferimento alla parentela naturale.
Infatti, è vero che la unilateralità nella maggior parte dei casi deriva da un rapporto di filiazione avvenuto fuori dal matrimonio, ma è anche vero che è ben possibile che un fratello unilaterale sia nato in costanza di matrimonio.
Ciò si verifica proprio in casi come quello in esame, ovvero quando il genitore che abbia avuto figli dal primo matrimonio, rimasto vedovo ovvero dopo lo scioglimento del matrimonio, si risposi ed abbi altri figli con il coniuge di seconde nozze.
In tale ipotesi i figli nati dal primo matrimonio ed i figli nati dal secondo matrimonio sono unilaterali per il solo fatto di avere in comune un solo genitore, seppure nati in costanza di matrimonio.

Ora, mentre nei rapporti tra figli naturali e figli legittimi non è più ammessa, come si è detto sopra, alcuna differenziazione fondata sullo stato giuridico dei loro genitori, diversa è la ratio su cui si fonda la prevista successione in una quota pari alla metà dei fratelli e delle sorelle unilaterali.
Tale ratio viene individuata nella diversa intensità dei vincoli di parentela ravvisata dal legislatore nell’impianto originario del codice civile, la quale ha indotto lo stesso legislatore a prevedere che i fratelli e le sorelle unilaterali debbano conseguire la metà proprio perché hanno in comune un solo genitore.

Deve, tuttavia, evidenziarsi che in ogni caso a ciascuno degli unilaterali spetta la metà di quanto effettivamente conseguono ciascuno de germani o dei genitori (c.d. quota di fatto) e non la metà della quota che spetterebbe loro se fossero germani (c.d. quota di diritto).
Volendo fare un esempio, si avrà che se chiamati all’eredità sono due fratelli, di ci uno germano e l’altro unilaterale, applicando il criterio della quota di fatto al primo spettano 2/3 ed al secondo 1/3 dell’eredità, mentre, facendo applicazione del criterio della quota di diritto, al fratello unilaterale andrebbe la metà di quanto gli spetterebbe se fosse germano, ovvero ¼, mentre al germano i ¾.
Il sistema della quota di fatto non è altro che espressione di una precisa volontà di attenuazione dell’originaria disparità di trattamento dei fratelli unilaterali, i quali nel diritto romano comune, in presenza di ascendenti o di fratelli germani, erano del tutto esclusi dalla successione.

Precisato quanto sopra e accertato, dunque, che i fratelli e le sorelle unilaterali hanno diritto di concorrere alla successione con i germani (ancor più che, nel caso in esame l’unilateralità non discende da una filiazione naturale), ne consegue che anche in favore dei primi debba trovare applicazione l’istituto giuridico della rappresentazione, di cui agli artt. 467 e ss. c.c.

Applicando, poi, il criterio della “quota di fatto”, ai fini della concreta determinazione delle quote si dovrà seguire il seguente calcolo:
  1. si considera come unilaterale la figlia A. premorta e rappresentata;
  2. si procede a sommare il numero degli unilaterali con il numero raddoppiato dei germani: 1+ 8= 9
  3. si divide l’asse ereditario in 9 parti uguali;
  4. il quoziente così ottenuto rappresenta la quota di ciascun unilaterale e la metà della quota di ciascun germano.

Considerando l’intero pari a 18/18, si avrà che i germani avranno diritto ad una quota pari a 4/18 ciascuno, mentre l’unilaterale ad una quota pari a 2/18.
Quest’ultima, a sua volta, andrà divisa in ragione di 1/18 ciascuno in favore dei due figli subentranti per rappresentazione alla sorella unilaterale premorta.


Anonimo chiede
domenica 26/11/2023
“Buongiorno. Volevo una consulenza su questo caso.
Bruno e Maria sono anziani coniugi senza figli. Nel 2019 decidono di compilare ognuno un testamento olografo e depositarlo presso un notaio.
Nel 2020 Bruno muore e all'apertura del testamento risulta nominata erede universale la moglie Maria. (che ha a sua volta un fratello, Luigi, padre di due figli).
Bruno invece aveva sia un fratello, che è tuttora in vita, Angelo, (che ha a sua volta un figlio) ed aveva anche una sorella, già deceduta, e che lascia due figli, tutti quanti quindi esclusi dal testamento.
Nel 2023 muore Maria. All'apertura del testamento risulta che ella aveva nominato erede di tutti i suoi averi il marito Bruno (quindi già morto), nominato anche beneficiario di una assicurazione sulla vita che Maria si era stipulata investendo i suoi risparmi dell'epoca, escludendo quindi il proprio fratello e i nipoti.
In questo caso di nomina di un erede premorto, a mezzo testamento olografo, chi viene chiamato a beneficiare del patrimonio di Maria e dell'assicurazione? Grazie per la vostra cortese risposta.”
Consulenza legale i 30/11/2023
In linea generale, in caso di soggetto nominato erede per testamento, se costui muore prima di aver accettato l’eredità ed il testatore non ha previsto alcuna sostituzione, il patrimonio ereditario si trasmette ai suoi eredi per effetto di quel particolare istituto giuridico, disciplinato agli artt. 467 e ss. c.c., che il legislatore definisce “rappresentazione”.
La rappresentazione, infatti, fa subentrare all’infinito (così art. 469 del c.c.) i discendenti legittimi o naturali (cd. rappresentanti) nel luogo e nel grado del loro ascendente (c.d. rappresentato) che non può o non vuole accettare (si veda il comma 1 dell’art. 467 c.c.), a condizione che il rappresentato sia figlio legittimo, legittimato, adottivo o naturale del de cuius ovvero suo fratello o sorella.

Come può notarsi, la rappresentazione ha dei limiti soggettivi ben precisi, potendo operare solo in favore dei discendenti legittimi e naturali dei figli e fratelli o sorelle del defunto.
Ciò induce a dover escludere che il coniuge che non può o non vuole accettare possa essere rappresentato dai propri discendenti, ipotesi questa che ricorre proprio nel caso in esame, con la conseguenza che né il fratello tuttora in vita né i figli della sorella premorta di Bruno potranno succedere a Maria in rappresentazione dello stesso Bruno.

Stando così le cose, non vi è altra soluzione che quella di dover fare applicazione delle norme che il codice civile detta in tema di successione legittima agli art. 567 e ss. c.c.
In particolare, considerato che unico erede di Maria sembra essere un fratello tuttora in vita, a quest’ultimo andrà devoluto l’intero patrimonio ereditario della defunta ex art. 570 c.c.
Nessun diritto, invece, potrà vantare costui sulla somma da riscuotere in forza della polizza vita contratta da Maria (contraente) ed avente come “beneficiario” il coniuge premorto Bruno, e ciò per le ragioni che qui di seguito si vanno ad esporre.

Il caso della premorienza del beneficiario nel contratto di polizza vita caso morte ha costituito in diverse occasioni oggetto di giudizio da parte della Corte di Cassazione, la quale con sentenza n. 9948 del 15.04.2021 ha affermato che, per effetto di quanto disposto dal terzo comma dell’art. 1920 del c.c., il beneficiario acquista un diritto che trova la propria origine nel contratto e che, in quanto tale, esce dalla disponibilità dello stipulante per entrare nel patrimonio del terzo nel momento stesso della designazione.
Tale impostazione non fa altro che rispecchiare lo schema del contratto a favore di terzo, dovendo pertanto farsi applicazione del secondo comma dell’art. 1412 del c.c., con la conseguenza che, una volta verificatosi l’evento condizionale previsto (ossia la morte dello stipulante), la prestazione oggetto del contratto di assicurazione dovrà essere eseguita in favore degli eredi del beneficiario morto.

In tal senso, peraltro, si è anche pronunciata Cass. SS.UU. sentenza n. 11421 del 30.04.2021, nella quale tra l’altro si legge che “Quando uno dei beneficiari del contratto di assicurazione sulla vita premuore al contraente, la prestazione deve essere eseguita a favore degli eredi del premorto in proporzione della quota che sarebbe spettata a quest’ultimo” .
L’unica ipotesi in cui la prestazione potrebbe non essere eseguita in favore degli eredi del beneficiario premorto ricorre allorchè si verifichi quanto previsto dall’ultima parte dello stesso art. 1412 c.c., ove viene precisato che la prestazione dovrà essere eseguita a favore degli eredi del terzo beneficiario a condizione che lo stipulante sopravvissuto non abbia revocato il beneficio o non abbia disposto diversamente.

Ciò significa che se la stipulante Maria non ha mai indicato un nuovo beneficiario, alla morte della contraente unici soggetti legittimati a riscuotere il capitale assicurato saranno gli eredi legittimi del beneficiario premorto, ovvero il fratello vivente Angelo ed i figli della sorella premorta (per questi opera l’istituto giuridico della rappresentazione a cui prima si è fatto riferimento).

E. S. chiede
domenica 19/11/2023
“Ho uno zio non sposato,senza figli. Sono rimasti in vita due suoi fratelli. Poi ci siamo io e le mie due cugine. Siamo le figlie di altri due fratelli già morti anni fa.
A chi va l'eredità dello zio solo e senza figli in caso di sua morte?”
Consulenza legale i 23/11/2023
La prima norma che occorre prendere in considerazione per rispondere al quesito è l’art. 536 del c.c., il quale individua le persone in favore delle quali la legge riserva una quota di eredità (ovvero coniuge, discendenti e ascendenti).
Il soggetto della cui successione si tratta, dunque, non lascerebbe alcun legittimario, il che significa che potrebbe liberamente disporre come vuole dei suoi beni per testamento.
Ora, dato per presupposto che lo zio non abbia alcuna intenzione di regolare con testamento la sua successione, alla sua morte si aprirà la successione legittima, la quale è regolata dagli artt. 565 e ss. c.c.
In particolare, nel caso in esame, dovrà farsi applicazione dell’art. 570 c.c., norma che, nel prendere in considerazione proprio il caso in cui colui che muore non lascia prole, né genitori né altri ascendenti (né, può aggiungersi, coniuge), individua quali suoi eredi legittimi i fratelli e le sorelle.

Tale norma, a sua volta, va integrata con le norme dettate sempre dal codice civile in materia di diritto di rappresentazione, ovvero gli artt. 467 e ss. c.c.
Si tratta di quell’istituto giuridico grazie al quale i discendenti dei figli (nella linea retta) e dei fratelli e sorelle (nella linea collaterale) del de cuius, succedono al loro ascendente in tutti i casi in cui questi non possa (per premorienza) o non voglia (per rinunzia) accettare l’eredità o il legato.
Dal coordinamento, dunque, tra l’art. 570 c.c. e le norme sul diritto di rappresentazione ne discende che, alla morte dello zio, chiamati all’eredità nella qualità di eredi legittimi saranno i due fratelli viventi ed i figli dei due fratelli premorti.
Considerato poi quanto disposto dal terzo comma dell’art. 469 del c.c., ove è detto che in caso di rappresentazione la divisione si fa per stirpi, si verranno a formare quattro quote uguali (tanti quanti sono i fratelli del de cuius), per poi dividere ciascuna quota dei fratelli premorti tra i rispettivi discendenti in parti eguali tra loro.
 
Per comodità si indicano qui di seguito le quote frazionarie di cui si potrà eventualmente tenere conto in sede di dichiarazione di successione:
1.   2/8 al primo fratello vivente;
2.   2/8 al secondo fratello vivente;
3.   2/8 alla figlia di uno dei fratelli premorto;
4.   1/8 ciascuno (per un totale di 2/8) alle due figlie dell’altro fratello premorto.

R. S. chiede
giovedì 07/04/2022 - Lazio
“Una persona ha come unici parenti una sorella vedova con figlio e dei lontani cugini.
Se muore senza fare testamento, a chi va l'eredità?
I cugini sono coinvolti?
Se invece muore prima sua sorella con figlio, l'eredità di sua sorella a chi va?”
Consulenza legale i 14/04/2022
In assenza d testamento, trovano applicazione le norme che il codice civile detta in tema di successione legittima, e precisamente gli artt. 565 e ss. c.c.
In tale forma di successione, l'eredità si devolve al coniuge, ai discendenti, agli ascendenti, ai collaterali, agli altri parenti entro il sesto grado (art. 572 del c.c.) ed infine allo Stato.
Inoltre, il legislatore si preoccupa di dettare diverse norme al fine di fissare l’ordine delle chiamate e le quote in caso di concorso tra coniuge e figli ovvero tra genitori o ascendenti con fratelli o sorelle.
Per l’individuazione degli eredi legittimi l’ordine da seguire è proprio quello dettato dall’art. 565 c.c., il che comporta che, in un caso come quello in esame, ossia di assenza di coniuge, figli e ascendenti, primi chiamati a succedere saranno i fratelli e le sorelle.

Pertanto, alla morte della persona di cui si discute, erede universale per legge non potrà che essere la sorella e, qualora questa dovesse voler rinunciare all’eredità, la stessa si devolverebbe in favore del suo unico figlio per diritto di rappresentazione ex artt. 467 e ss. c.c.

Lo stesso istituto giuridico della rappresentazione troverebbe applicazione anche nel caso in cui la sorella vedova con figlio dovesse premorire, in quanto, come si legge all’[[46]], la rappresentazione fa subentrare il discendente o i discendenti nel luogo e nel grado del loro ascendente in tutti i casi in cui questi non può accettare l’eredità (la premorienza integra un’ipotesi di impossibilità di accettare).
Pertanto, fatta salva sempre la possibilità per la de cuius di disporre diversamente per testamento, la sua eredità si devolverebbe in favore del solo nipote (figlio della sorella vedova premorta).

Ennio R. chiede
mercoledì 09/03/2022 - Veneto
“Ho una sorella , senza figli, rimasta vedova più di 20 anni fa, ora morta.
Il marito prima di morire aveva disposto che le sue proprietà (una azienda agricola), venisse donata completamente ai due figli di un'altra mia sorella.
Personalmente non ho mai conosciuto se mio cognato avesse lasciato un testamento scritto.
Quello che vorrei naturalmente ora sapere se io come terzo fratello, possa avanzare dei diritti verso l'altra sorella.
Faccio notare che personalmente, non conosciuto e non ho voluto conoscere alcunché di eventuali miei diritti, vivendo distante.
Ora vi chiedo se in questa situazione ci possono essere delle reali e sicure possibilità di essere nelle condizioni di poter avanzare dei diritti ereditari, senza dover aprire un diverbio legale.”
Consulenza legale i 15/03/2022
Nel quesito viene precisato che la de cuius al momento della morte era vedova e senza figli, mentre non si ha alcuna certezza circa l’esistenza di un testamento.
In assenza di volontà testamentaria, le norme a cui fare riferimento per individuare quali sono i soggetti chiamati all’eredità sono quelle che il codice civile detta agli artt. 565 e ss. c.c. e dalle quali è possibile desumere che, in assenza di coniuge e discendenti, l’eredità va ripartita tra ascendenti, collaterali, altri parenti fino al sesto grado ed infine lo Stato.

Tenuto conto che la de cuius lascia soltanto collaterali, troverà applicazione nella specie l’art. 570 c.c., in forza del quale il patrimonio ereditario deve essere diviso tra gli stessi in parti eguali (quindi, se i fratelli sono due, a ciascuno andrà il 50% dell’asse ereditario).
A nulla può valere la volontà che la de cuius aveva manifestato in vita di trasferire gratuitamente la sua azienda ai figli di una sorella, non essendo stata detta volontà trasfusa in un formale atto, sia esso a titolo oneroso che liberale.

Qualora, invece, dovesse scoprirsi l’esistenza di un testamento, con il quale la de cuius abbia espressamente disposto di voler lasciare ai due nipoti l’azienda di cui era titolare, il fratello superstite, a cui nulla verrebbe lasciato, non potrebbe avanzare alcuna pretesa ereditaria, in quanto secondo quanto chiaramente statuito dall’art. 536 del c.c., gli unici soggetti in favore dei quali la legge riserva una quota di eredità (c.d. quota di riserva o di legittima) sono il coniuge, i figli e gli ascendenti (nulla è riservato ai collaterali).

Pertanto, se non vi è testamento e non è stato posto in essere in vita alcun atto di donazione, il fratello superstite ha automaticamente e per legge diritto a reclamare la sua quota ereditaria pari ad ½ indiviso dell’intero patrimonio lasciato dalla de cuius, senza che nulla possano opporre i nipoti o l’altra sorella.

C. B. chiede
lunedì 14/02/2022 - Calabria
“La de cuius lascia solo 5 fratelli di cui 2 germani (A,B) 3 unilaterali (C,D,E).
Il fratello germano "A" è pre morto lasciando la moglie, anch'essa pre morta, e 3 figli viventi, nipoti della de cuius
Il fratello unilaterale "C" è pre morto, lasciando moglie e 3 figli tutti viventi,
Il fratello unilaterale "D" è pre morto, lasciando moglie e due figli tutti viventi.
Come và ripartita la quota della de cuius.
Vi prego di rispondere con sollecitudine perchè la successione mi scade il prossimo 22 febbraio.
Distinti saluti”
Consulenza legale i 17/02/2022
Le norme a cui occorre fare riferimento per rispondere a ciò che viene chiesto sono gli artt. 570 e 467 e ss. c.c.
In forza di quanto disposto dal primo comma dell’art. 570 c.c. i fratelli e le sorelle del de cuius succedono in tutti i casi in cui colui che muore non lascia prole, né genitori, né altri ascendenti, mentre al secondo comma viene precisato che fratelli e sorelle unilaterali conseguono la metà della quota che conseguono i germani.

Le norme dettate in tema di rappresentazione, invece, dispongono che nella linea collaterale la rappresentazione ha luogo a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto.
Nel caso di specie, dunque, i figli dei fratelli premorti A, C e D hanno diritto di succedere per rappresentazione, con la precisazione che, secondo quanto disposto all’art. 469 del c.c., nella successione per rappresentazione la divisione si fa per stirpi e se uno stipite ha prodotto più rami la suddivisione avviene per stirpi all’interno di ciascun ramo e per capi tra membri del medesimo ramo.

Vediamo, dunque, come le regole sopra esposte vanno applicate al caso di specie.
La prima operazione da compiere è quella di calcolare la quota che deve essere riconosciuta ai fratelli unilaterali, dovendosi tenere presente che questi conseguono la metà della quota che conseguono i germani.
Ciò si deve intendere nel senso che al fratello unilaterale va attribuita la metà della quota che effettivamente viene a conseguire il germano (quota di fatto) e non la metà della quota che all’unilaterale sarebbe spettata se fosse stato germano (quota di diritto).

Il calcolo della quota di fatto si effettua sommando il numero degli unilaterali con il numero raddoppiato dei germani e dividendo l’asse ereditario per la somma così ottenuta (il quoziente rappresenta la quota di ciascun unilaterale e la metà della quota di ciascun germano).
Seguendo questo criterio, dunque, si devono innanzitutto formare sette quote, delle quali tre vanno ai fratelli unilaterali e le altre quattro ai germani.
Considerando che l’intero sia pari a 210/210 (per una più comoda divisibilità fra i nipoti rappresentanti), si verranno a formare le seguenti quote:
A: 60/210
B: 60/210
C: 30/210
D: 30/210
E: 30/210
Come può notarsi la quota dei germani (A e B) è pari al doppio di quella degli unilaterali (C, D ed E).
Poiché A, C e D sono premorti, a questi succedono per rappresentazione i figli, tra i quali va divisa per CAPI la quota spettante all’erede rappresentato.
Dunque, si avrà:
ai 3 figli di A spetta una quota pari a 20/210 ciascuno
ai 3 figli di C spetta una quota pari a 10/210 ciascuno
ai due figli di D spetta una quota pari a 15/210 ciascuno.

Nulla ovviamente va attribuito alle rispettive mogli, in quanto la successione per rappresentazione fa subentrare solo i discendenti dei figli e di fratelli e sorelle del de cuius.
Ricapitolando, dunque, il patrimonio della de cuius dovrà essere diviso rispettando le seguenti quote:
ai 3 figli di A= 20/210 ciascuno
a B= 60/210
ai 3 figli di C= 10/210 ciascuno
ai 2 figli di D= 15/210 ciascuno
ad E= 30/210


Ida R. chiede
lunedì 05/04/2021 - Puglia
“Buonasera,
Vorrei porre un quesito in materia di eredità.
Una mia zia, sorella di mia madre, è morta da poco, vedova e senza figli. Lascia solo un conto corrente a lei intestato, di cui la banca non vuole rivelarci l'ammontare, limitandosi a informare che esso supera i 100000 euro.
Vorrei sapere come viene suddivisa questa somma, considerando che la zia aveva sei tra fratelli e sorelle, dei quali
- mia madre è l'unica vivente
- una sorella è morta senza figli
- gli altri 4 sono morti lasciando complessivamente 7 figli, dunque sette nipoti della defunta.
Spero che le circostanze descritte siano sufficientemente chiare e resto in attesa di un vostro cortese riscontro
Grazie per l'attenzione
Cordiali saluti”
Consulenza legale i 11/04/2021
In assenza di testamento trovano applicazione le norme dettate in tema di successione legittima e contenute agli artt. 565 e ss. del codice civile.
In particolare, dispone l’art. 570 c.c. che se colui che muore non lascia figli, né genitori né altri ascendenti, gli succedono i fratelli e le sorelle in parti eguali.
Detta norma deve a sua volta essere coordinata, per il caso in esame, con le norme che lo stesso codice civile detta in tema di rappresentazione agli artt. 467 e ss. c.c.
Dispone, infatti, l’art. 467 del c.c. che la rappresentazione fa subentrare i discendenti (c.d. rappresentanti) nel luogo e nel grado del loro ascendente, mentre, sotto il profilo soggettivo, il successivo art. 468 del c.c. stabilisce che soggetti rappresentati possono essere:
  1. nella linea retta, i figli, anche adottivi, del de cuius originario
  2. nella linea collaterale, i fratelli e le sorelle del defunto.

Pertanto, considerando che la persona deceduta lascia come potenziali eredi legittimi sei soggetti tra fratelli e sorelle e considerato che una delle sorelle è morta senza lasciare figli in favore dei quali possa operare la rappresentazione, le quote che si andranno a formare saranno cinque, ognuna delle quali verrà divisa in parti eguali tra i figli che ciascun fratello o sorella ha lasciato.
Dispone, infatti, il secondo comma dell’art. 469 del c.c. che quando vi è rappresentazione la divisione si fa per stirpi e non per capi.

Supponendo che il saldo del conto corrente sia pari a 100.000 euro e che questa sia la somma caduta in successione, questi 100.000 euro andranno divisi in cinque quote eguali (tanti quanti sono i fratelli e le sorelle chiamate a succedere).
A ciascuna stirpe, pertanto, andranno 20.000 euro, i quali a loro volta dovranno essere divisi in parti eguali tra i figli che succedono per rappresentazione a ciascun fratello o sorella premorto.

Se colei che pone il quesito è figlia unica di una delle sorelle premorta, a questa andranno 20.000 euro.
I sette nipoti, invece, divideranno in base al loro numero i 20.000 spettanti a ciascuno dei rispettivi genitori premorti (ad esempio, se uno dei fratelli premorto ha lasciato due figli, a ciascuno di essi andranno 10.000 euro).


Francesco O. chiede
martedì 26/01/2021 - Sardegna
“E' morto mio zio (fratello di mia madre deceduta), al quale ho dedicato molto tempo e in parte anche denaro per assisterlo negli ultimi anni della sua vita.
Per lui sono stato anche Amministratore di Sostegno.
Dopo qualche giorno dalla sua morte ho ricevuto da una mia cugina una fotocopia di un testamento olografo nel quale il de cuius dichiarava di voler lasciare tutti i suoi beni alla suddetta cugina.
L'originale ancora non l'ho visto e nutro dubbi sulla sua autenticità.
Il de cuius ha ancora in vita due sorelle e un fratello diversi altri nipoti.
Vorrei sapere se io e gli altri possono vantare qualche diritto nella successione.
Cordiali saluti

Consulenza legale i 01/02/2021
Quando una persona muore, sono due i possibili modi di trasmissione del suo patrimonio: per legge o per testamento.
Nella successione per legge è quest’ultima (ed in particolare le norme contenute nel codice civile) a stabilire in favore di chi si devolverà il patrimonio del de cuius, individuando sia le categorie di successibili che le quote esatte a ciascuno di essi spettanti.

Nella successione per testamento, invece, è il de cuius (testatore) a stabilire come dovrà devolversi il suo patrimonio, con una particolare limitazione data dall’obbligo di dover in ogni caso garantire a determinati soggetti, espressamente individuati dalla legge (c.d. eredi legittimari), una porzione ben precisa di quel patrimonio.

Nel caso in esame il de cuius sembra avere preferito la successione testamentaria, individuando nella nipote l’erede universale in cui favore devolvere l’intero suo patrimonio.
Si tratta, a questo punto, di cercare di capire se la situazione familiare dello stesso de cuius gli consentiva di disporre senza alcun limite dei suoi beni, e per fare ciò occorre leggere l’art. 536 del c.c..

Secondo quanto disposto da tale norma, infatti, i soggetti in favore dei quali deve essere in ogni caso riservata una quota di eredità sono:

  1. il coniuge;
  2. i figli;
  3. gli ascendenti.

Il secondo comma aggiunge che, nel caso in cui i figli non possano succedere (ad esempio perché premorti o perché hanno deciso di rinunciare all’eredità del de cuius), i medesimi diritti di riserva devono essere riconosciuti ai loro discendenti, se ve ne sono.

Come può chiaramente notarsi, il legislatore non ha voluto prevedere alcuna quota di riserva in favore dei fratelli e delle sorelle o dei loro discendenti, il che comporta che se colui che muore non lascia alcuno dei soggetti rientranti nelle categorie di cui al citato art. 536 c.c., può disporre come vuole del suo patrimonio.

Diversa, invece, sarebbe stata la situazione se il defunto non avesse disposto per testamento dei suoi beni, con conseguente apertura della successione legittima.
In tale ipotesi, infatti, per individuare i soggetti c.d.chiamati all’eredità, ossia a cui compete il diritto di succedere previa accettazione (espressa o tacita), occorre fare riferimento all’art. 565 del c.c., norma che individua le seguenti categorie di successibili:
  1. il coniuge;
  2. i discendenti;
  3. gli ascendenti;
  4. i collaterali;
  5. gli altri parenti (fino al sesto grado ex art. 572 del c.c.);
  6. lo Stato.

Il successivo art. 570 c.c. riconosce a fratelli e sorelle il diritto di succedere soltanto nel caso in cui colui che muore non lascia figli, né genitori né altri ascendenti, mentre l’art. 582 del c.c. disciplina in che misura va ripartita l’eredità nel caso in cui questi siano chiamati a concorrere con il coniuge.

Pertanto, nel caso di specie, ove non vi fosse stato il testamento, i collaterali del de cuius sarebbero stati primi chiamati a succedere, mentre per i fratelli premorti il diritto di succedere sarebbe spettato ai loro discendenti, potendo trovare applicazione l’istituto giuridico della rappresentazione di cui agli artt. 467 e ss. c.c. (l’art. 468 del c.c. dispone che nella linea collaterale la rappresentazione opera in favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto).

Non resta, dunque, che rispettare la volontà testamentaria, salvo che vi siano valide e fondate ragioni che possano indurre a contestare l’autenticità della sottoscrizione o dell’intero testamento, nel qual caso occorrerà porre in essere un’azione di accertamento negativo della provenienza della scrittura, fornendo le dovute prove.
Si tenga presente, infine, che il notaio a cui verrà presentato il testamento in originale per procedere alla sua pubblicazione, non sarà tenuto ad alcuna indagine in relazione alla autenticità dello stesso, con la conseguenza che, finché non verrà impugnato, il testamento produrrà gli effetti in esso previsti.


Vittorio D. chiede
venerdì 20/03/2020 - Campania
“Maddalena si sposò due volte, il suo primo marito Pietro morì nel 1929, ebbero due figli:
Francesco è morto nel 2010 ha una moglie con 2 figli,
Vincenza è morta nel 2012 senza marito e 2 figlie N & F
Allora Maddalena sposò Marziale nel 1932
Maddalena e Marziale hanno avuto 3 figli
Antonio è morto nel 1984 senza moglie o figli
(Rocco è morto nel 2013) nessuna moglie o figlio
(Pasquale è ancora vivo) e ha una moglie e due figli M & V
Rocco non ha lasciato un testamento.
La domanda è: chi ottiene i beni?
Pasquale perché è il Fratello pieno con gli stessi genitori linea diretta e il fatto che la Maddalena sia già morta nel 1989 e abbia passato tutti i suoi averi a Marziale
o entrano i figli di Francesco e Vincenza?
Considerando che Francesco e Vincenza sono fratellastro e sorella e Maddalena è morta e ha passato tutti i suoi beni a Marziale.
Francesco e Vincenza non sono bambini di Marziale e sono già morti e Pasquale
è ancora vivo
Se puoi darmi una e-mail posso inviarti una schermata dell'albero genealogico che mostra le due famiglie separate del primo e del secondo matrimonio della Maddalena
Se sei in grado di risolverlo da qui qual è la risposta e il codice di legge.

Consulenza legale i 26/03/2020
Le norme del codice civile a cui occorre fare riferimento sono quelle in materia di successione legittima, considerato che Rocco è morto senza testamento.
Dispone l’art. 565 del c.c. che i successibili nella successione legittima sono:
  1. il coniuge
  2. i discendenti, cioè i figli
  3. gli ascendenti, cioè i genitori
  4. i collaterali, cioè fratelli e sorelle
  5. altri parenti fino al sesto grado (ex art. 572 del c.c. la successione non ha luogo tra parenti oltre il sesto grado)
  6. lo Stato.

L’ordine da rispettare è quello previsto da questa norma, salvo i casi di concorso tra diverse categorie di successibili, disciplinati singolarmente dalle norme che seguono lo stesso art. 565 c.c.

Rocco muore nel 2013 e non ha né coniuge né figli.
Si presume che anche Marziale sia deceduto, anche se ciò non viene espressamente detto nel quesito.
Seguendo l’ordine fissato dall’art. 565 c.c. vanno escluse le prime tre categorie di successibili (coniuge, figli e ascendenti), e si arriva ai collaterali, cioè fratelli e sorelle di Rocco.

La successione dei fratelli e delle sorelle è espressamente disciplinata dall’art. 570 c.c., il quale stabilisce che gli stessi succedono in parti uguali.
Non si può trascurare, però, quanto prevede il secondo comma di questa stessa norma, ove viene disposto che i fratelli e le sorelle unilaterali conseguono la metà della quota che conseguono i germani.
E’ questa l’ipotesi in cui i coniugi (o i conviventi) abbiano già entrambi dei figli, nel qual caso gli eventuali figli comuni saranno, rispetto ad essi, fratelli e sorelle unilaterali (più precisamente si definiscono “consanguinei” se hanno in comune il padre e “uterini” se hanno in comune la madre).

Il codice vuole che venga attribuito al fratello unilaterale la metà della quota che effettivamente viene a conseguire il germano (c.d. quota di fatto), e non la metà della quota che all’unilaterale sarebbe spettata se fosse stato germano (c.d. quota di diritto).
Il calcolo della quota viene fatto in modo molto semplice, ossia sommando il numero degli unilaterali con il numero raddoppiato dei germani e dividendo l’asse ereditario per la somma ottenuta ((il quoziente così ottenuto rappresenta la quota di ciascun unilaterale e la metà della quota di ciascun germano).

E’ proprio questa norma che risolve il caso di specie, la quale però deve essere a sua volta letta in combinato disposto con le norme dettate dal codice civile in materia di rappresentazione, e precisamente con gli artt. 467 e ss. c.c., e ciò per il fatto che alcuni fratelli, sia unilaterali che germani, sono premorti a Rocco.
Dispone l’art. 468 del c.c. che nella linea collaterale la successione per rappresentazione ha luogo a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto.

Dunque, applicando le norme sopra richiamate al caso di specie si avrà che:
alla morte di Rocco gli succedono i fratelli germani Pasquale e Antonio ed i fratelli unilaterali Francesco e Vincenza.
Poiché Francesco, Vincenza e Antonio sono già deceduti, gli succederanno per rappresentazione i rispettivi figli (ciascuno di loro ha due figli).
Applicando il principio della quota di fatto, si avrà che ai fratelli germani spetta una quota di fatto doppia rispetto agli unilaterali, e precisamente:
  1. a Pasquale 8/24
  2. ad Antonio 8/24. Poiché Antonio è già deceduto, la sua quota andrà ai suoi due figli in ragione di 4/24 ciascuno
  3. a Francesco 4/24. Poiché Francesco è deceduto, la sua quota andrà ai suoi due figli in ragione di 2/24 ciascuno
  4. a Vincenza 4/24. Poiché Vincenza è deceduta, la sua quota andrà ai suoi due figli in ragione di 2/24 ciascuno.
Questi sono gli eredi e le quote secondo cui dovrà essere diviso il patrimonio ereditario di Rocco.


Luciano Z. chiede
martedì 30/07/2019 - Veneto
“Buongiorno vi scrivo per un mio futuro problema, sono l'ultimo di tre fratelli (compreso io stesso Luciano) i due fratelli maggiori uno è sposato e ha due figli maggiori con famiglia, la sorella (seconda di nascita) è single "zitella" e a mia conoscenza non ha nessun figlio in Italia ne all'Estero ma è assai benestante in banca e proprietaria di case e forse altro. Io Luciano (ultimo) e cieco e eternamente tenutami lontano da qualsiasi rapporto o notizie di vari tipi di eventi che essi hanno avuto, i genitori (padre e madre) sono morti da anni. DOMANDA = se la sorella muore chi eredità, io sono escluso o posso concorrere alla divisione dell'eredità.
Come posso sapere il capitale e proprietà della sorella. Temo che i bravi nipoti ed il loro caro genitore (fratello maggiore) fanno sparire tutto a loro favore e gli orbi chi se ne frega. In attesa distintamente ringrazio.
Luciano”
Consulenza legale i 05/08/2019
I problemi che qui si è chiamati a risolvere sono essenzialmente due:
  1. quello relativo ai diritti di successione tra fratelli e sorelle;
  2. quello relativo agli strumenti giuridici di cui ci si può avvalere per evitare che spariscano beni dal patrimonio di una persona alla cui successione si è chiamati, per legge o per testamento.

Cominciamo dal primo di essi.
Dispone l’art. 536 del c.c. che le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità sono il coniuge, i figli e gli ascendenti.
Ciò significa che tali soggetti hanno in ogni caso diritto ad una parte del patrimonio ereditario, anche se il testatore non dovesse disporre di alcun bene o diritto in loro favore.
Tra questi soggetti, però, come può chiaramente notarsi, non sono compresi i fratelli e le sorelle del de cuius, il che comporta che questi ultimi soggetti potranno assumere la posizione di chiamati all’eredità soltanto nel caso di successione devolutasi per legge, ossia soltanto se il defunto non ha disposto con testamento dei suoi beni.
In assenza di testamento, infatti, si apre necessariamente la successione legittima, con la conseguenza che saranno applicabili le norme dettate dagli artt. 565 e ss. c.c.

In particolare la norma che qui ci interessa è l’art. 570 c.c., il quale dispone che se colui che muore non lascia prole, né genitori né altri ascendenti, gli succedono i fratelli e le sorelle in parti eguali.
In questo caso, dunque, alla morte della sorella (che per comodità chiameremo Tizia), il patrimonio della stessa dovrà essere diviso tra i due fratelli maschi in parti eguali, ma sempre, si sottolinea, se la de cuius non ha espresso una contraria manifestazione di volontà, avendo il pieno diritto di disporre con testamento dei suoi beni in favore di chiunque voglia.

A parere di chi scrive, purtroppo, e stando a quanto viene riferito nel quesito, non si tratta di un’ipotesi remota, considerato che familiari più vicini a Tizia sono il fratello maggiore ed i suoi figli.
Dando, tuttavia, per ammesso che non si rinvenga alcun testamento e che si apra la successione legittima, passiamo adesso ad esaminare il secondo dei problemi posti, ossia quello relativo agli strumenti giuridici di cui ci si può avvalere per cercare di scoprire da cosa è composto il patrimonio di Tizia.

Si tratta di un’indagine da effettuare sempre al momento della morte, in quanto, prima di quel momento, Tizia può fare ciò che vuole del suo patrimonio, non essendo il fratello Luciano legittimario e non avendo il diritto di pretendere la ricostituzione della c.d. quota di riserva.

Per quanto riguarda il patrimonio immobiliare, la soluzione è molto semplice, in quanto sarà sufficiente effettuare una visura catastale e verificare di quali immobili Tizia risulta intestataria.
In ordine ai rapporti finanziari, invece, la situazione è più complessa, in quanto ogni accertamento sugli stessi potrà essere lecitamente svolto soltanto per ragioni di giustizia o di natura finanziaria, ovvero qualora gli organi a tale attività preposti (es, Giudici, Guardia di Finanza o Agenzia delle Entrate) debbano effettuare delle indagini o ancora nel caso previsto dall’art. 492 bis del c.p.c..

In particolare, quest’ultima norma presuppone l’esistenza di un credito e consente al creditore di effettuare presso l’Agenzia delle Entrate, e secondo le particolari forme ivi previste, una ricerca con modalità telematiche di tutti i beni di cui si compone il patrimonio del proprio debitore, compresi i rapporti finanziari.
Sembra evidente che non ci si possa qui avvalere di tale strumento, difettandone il presupposto essenziale, ovvero l’esistenza di un credito di Luciano nei confronti della sorella Tizia.

Pertanto, a meno di non voler ricorrere, ma senza averne titolo, all’ausilio di agenzie preposte al recupero crediti (le quali sicuramente avranno gli strumenti per scoprire ciò che qui si chiede), altra soluzione di natura prettamente giuridica potrebbe essere quella di richiedere, per mezzo di un proprio legale, il sequestro giudiziario dei beni noti di Tizia, fondato sul timore che, prima che si addivenga alla divisione del patrimonio ereditario, alcuni di tali beni possano esserne sottratti.

Una volta ottenuto il sequestro giudiziario, sarà consentito chiedere all’autorità giudiziaria di essere autorizzati ad eseguire indagini patrimoniali sul patrimonio della defunta, le quali potranno essere condotte anche mediante accesso all’anagrafe dei rapporti finanziari tenuta dall’Agenzia delle Entrate.
Tutto ciò, però, presuppone sempre che si sia aperta la successione legittima e che Luciano venga chiamato all’eredità come erede legittimo di Tizia; in assenza di tale presupposto, non si potrà esercitare alcun tipo di azione, in quanto non si avrà alcun diritto da tutelare sul patrimonio della defunta.


Matteo R. chiede
giovedì 28/02/2019 - Sicilia
“Mia zia Caia (con ascendenti premorti, marito premorto e senza figli) mi ha lasciato con testamento olografo solo pochi buoni postali fruttiferi cointestati con lei, e nessun altro bene nè mobile nè immobile, lasciando ai miei 2 cugini i rimanenti buoni postali fruttiferi cointestati con lei e tutti i suoi beni immobili.
Poiché sono stati trovati dopo il decesso della zia dei buoni postali fruttiferi intestati solo a lei e non menzionati nel testamento olografo, quindi si è aperta la successione legittima, vorrei un parere in merito.
Eredi legittimi, a mio avviso, sono:
1) una sorella premorta (mia madre ,di cui unico figlio sono io)
2) una altra sorella (con ascendenti premorti , marito premorto e senza figli) che è morta 20 giorni dopo la zia Caia
3) un fratello tuttora in vita.
I buoni postali di cui si è aperta la successione legittima quindi:
a) andrebbero a mia madre, e per rappresentazione a me, ma siccome mia zia Caia mi ha diseredato, dei buoni postali fruttiferi intestati solo a mia zia Caia non menzionati nel testamento olografo a me non spetta niente, neppure per rappresentazione di mia madre;
b) andrebbero un 50% all'altra sorella morta 20 giorni dopo Caia e l' altro 50% al fratello tuttora in vita. In tal caso, del 50% che è spettato alla sorella morta 20 giorni dopo la zia Caia il 25% va al fratello tuttora in vita, l'altro 25% per rappresentazione di mia madre premorta a me? Oppure non mi spetta neanche questo 25% a causa della diseredazione che mi zia Caia ha fatto a me?.”
Consulenza legale i 06/03/2019
Dal quesito emerge una certa confusione in merito alla successione della zia.

In primo luogo è opportuno precisare come il testamento possa essere utilizzato per disporre di tutta o solamente di una parte dei propri beni.
Il che significa che, al momento della morte del testatore, sui beni di cui si è disposto con testamento si aprirà la successione testamentaria, ovvero si applicheranno le regole di quest’ultima successione mentre, al contrario, sui beni di cui il defunto non ha fatto alcuna menzione nel testamento si aprirà la successione legittima, ovvero si applicheranno le regole dettate dalla legge quando manca un testamento.

Nel caso di specie, quindi, il testamento sarà valido e i chiamati all’eredità dovranno adeguarsi al suo contenuto limitatamente ai buoni postali in esso menzionati, mentre quelli che sono stati scoperti dopo la morte della zia e non sono menzionati nel testamento andranno devoluti secondo le regole della successione legittima.

Non essendo in vita alcun legittimario (non ci sono, cioè, figli, coniuge o ascendenti del defunto che possano reclamare una quota di eredità) le volontà della zia andranno rispettate in toto, con distribuzione dei buoni fruttiferi come da testamento. In pratica, i cugini si spartiranno i buoni così come indicato dalla parente nel testamento.

Per quanto riguarda, invece, i buoni postali esclusi dal testamento, vediamo come andranno suddivisi secondo le regole della successone legittima.
E’ indubbio che i primi eredi, in ordine di chiamata, siano i collaterali della defunta, ovvero fratelli e sorelle, i quali partecipano alla successione in parti uguali (art. 570 c.c.).
Nel caso di specie, la sorella morta senza figli non va considerata: non avendo eredi, infatti, che possano subentrare al posto suo a titolo di rappresentazione, la sua quota di eredità andrà semplicemente ad incrementare il valore complessivo del patrimonio da devolvere agli altri eredi.

Rimangono dunque l’altra sorella – anch’essa defunta – ed il fratello.
La prima ha un figlio, che correttamente viene chiamato all’eredità a titolo di rappresentazione: infatti, la legge (art. 468 c.c.) stabilisce che hanno diritto a succedere per rappresentazione non solo i discendenti in linea retta ma anche in linea collaterale, per cui anche i figli di fratelli e/o sorelle del defunto (nel nostro caso, il cugino figlio unico).
A quest'ultimo andrà il valore di 50% dei buoni postali ritrovati.
L’altro 50% andrà invece al fratello della defunta ancora in vita.

Non si comprende cosa si voglia intendere quando si parla di "diseredazione": quest’ultimo termine, in gergo colloquiale, fa riferimento all’ipotesi in cui un erede (di solito legittimo) viene escluso dalla successione mediante testamento.
Tuttavia, nel caso in esame, non vi è stata alcuna diseredazione: in primo luogo perché nel testamento il nipote è stato nominato ed è stato beneficiario di un lascito (i buoni cointestati con la defunta zia); in secondo luogo, perché di diseredazione si può parlare solo con riferimento ad un testamento, mentre non è avvenuto nulla di tutto ciò con riferimento ai buoni ritrovati successivamente.


Emilio V. chiede
venerdì 08/02/2019 - Trentino-Alto Adige
“Quote di legittima per decesso zia.
Buonasera, io sono V. E. ; mia zia V.R. non coniugata e senza figli è deceduta il 19 gennaio. Come eredi in vita vi sono i 7 figli di un fratello V.F. deceduto, 2 figli di un altro fratello V.V. deceduto, i 2 figli di un altro fratello V.G. deceduto anch'egli.
I figli di V.V. e V.F. hanno prodotto un testamento olografo in cui mia zia scrive che in mancanza di eredi diretti dichiara eredi legittimi i figli di V.F. e di V.V. dividendo in due parti le proprie sostanze.
Domanda: i figli di V.G., quindi io e mio fratello, hanno diritto alle quote di legittima riservate dalla legge? Si può impugnare il testamento?”
Consulenza legale i 13/02/2019
Purtroppo alle sue domande deve darsi risposta negativa, e adesso se ne spiegheranno le motivazioni.

L’art. 536 del c.c. stabilisce che le persone a favore delle quali la legge tiene da parte una quota di eredità (c.d. quota di riserva) sono il coniuge, i figli e gli ascendenti.
Qui la zia V.R. al momento della morte non è coniugata, non ha figli e, a quanto sembra, neppure ascendenti, poiché non se ne fa menzione.
Non vi è dunque alcun soggetto a cui favore deve essere riservata per legge una quota di eredità.

Stando così le cose, la zia poteva tranquillamente fare ciò che voleva del suo patrimonio ereditario e senza incontrare alcun limite, in quanto non vi era alcun erede da tutelare ed a cui riservare una porzione di eredità.

Ciò è proprio quello che ha fatto, avendo redatto di suo pugno un testamento, espressione della sua ultima volontà, con il quale ha voluto che tutto il suo patrimonio venisse equamente diviso tra i figli del fratello V.F. e quelli del fratello V.V.

Completamente diversa sarebbe stata la situazione, invece, se non avesse redatto testamento, in quanto avrebbero dovuto trovare applicazione le norme sulla successione legittima, ossia gli artt. 565 e ss. c.c.
Ricorre la successione legittima, infatti, tutte le volte in cui chi muore non detta alcuna disposizione su come deve essere diviso il suo patrimonio, trovando così applicazione le regole fissate appunto dalla legge (per questo si parla di successione legittima).

Per prima cosa l’art. 565 del c.c. individua i soggetti a favore dei quali va il patrimonio del defunto, e sono tali il coniuge, i discendenti, gli ascendenti, i collaterali, gli altri parenti e lo Stato; le norme successive stabiliscono l’ordine secondo cui questi soggetti succedono e le quote che devono attribuirsi a ciascuno di essi.

In particolare, per quello che qui ci interessa, fratelli e sorelle (ossia i collaterali) saranno chiamati a succedere se chi muore non lascia prole, né genitori né altri ascendenti.
Se poi, come è successo qui, i fratelli e le sorelle risultano deceduti prima del de cuius (la zia), entrerà in funzione il meccanismo della rappresentazione, previsto dall’art. 467 del c.c. e ss., per effetto del quale l’eredità andrà ai figli dei collaterali premorti, cioè i figli di V.F., V.V. e V.G.

Quindi, ritornando alla situazione in esame, la volontà manifestata dalla zia V.R. di nominare eredi i figli dei fratelli premorti V.F. e V.V. esclude dalla successione qualunque altro soggetto, e ciò per l’assenza di eredi diretti, espressione che peraltro sembra usare la stessa zia nel testamento e con la quale si intende sicuramente riferire alla assenza di figli propri e coniuge.

Per quanto concerne la possibilità di impugnare il testamento, va escluso che questo possa essere impugnato per il solo fatto di non essere stati nominati eredi, in quanto, come prima illustrato, non si ha diritto ad alcuna quota di riserva.
Le uniche ragioni di impugnativa potrebbero scaturire da:

  1. vizi formali del testamento (ad esempio se si ritiene che questo non sia stato scritto di pugno dalla testatrice);
  2. vizi sostanziali, se presenta un contenuto difforme da qualche previsione di legge, ma è stato appurato che questo tipo di vizio deve escludersi;;
  3. vizi attinenti alla capacità di disporre della testatrice (ad esempio se la stessa al momento in cui lo ha redatto era incapace di intendere e di volere);
  4. vizi della volontà, ossia se il testamento risulta frutto di violenza, dolo o errore (così art. 624 c.c.).

Se si hanno prove concrete e certe che il testamento è stato redatto in una di queste situazioni, allora ci si potrà avventurare in un giudizio civile di impugnazione dello stesso, ma se non ricorre alcuna di queste circostanze o se si nutrono solo dei dubbi, allora sarà opportuno rassegnarsi alla volontà espressa dalla zia, piuttosto che intraprendere un giudizio che potrebbe concludersi con una condanna ex art. 96 del c.p.c. (ossia per responsabilità processuale aggravata).

Francesco M. B. chiede
lunedì 25/12/2017 - Sardegna
“mio zio, fratello di mia madre, è morto alcuni anni fa. i parenti sono: una sorella (mia madre) e tre nipoti (figli della sorella- mia madre -: io, mia sorella e un fratello premorto a mio zio.
io ho 5 figli, mia sorella nessuno e mio fratello premorto a mio zio, un figlio. come si divide l'eredità, che consiste in un appartamento ?”
Consulenza legale i 02/01/2018
Nella fattispecie in esame, mancando un testamento, troveranno applicazione le regole della successione legittima, ovvero è la legge che predetermina le categorie dei successibili, stabilendo anche le modalità con cui essi concorrono tra loro.
In alcun casi, le varie categorie di successibili chiamati per legge concorrono per quote diverse, mentre in altri la presenza di appartenenti ad una categoria esclude ogni diritto degli appartenenti alle categorie successive.
Si può dire che il criterio seguìto dalla legge, generalmente, sia quello per cui “il più prossimo esclude i remoti”.

Gli eredi per eccellenza sono i figli (discendenti), i quali escludono tutti gli altri parenti: essi concorrono solo con il coniuge (artt. 566 cod. civ. e 581 cod. civ.).
Nel caso in esame, tuttavia, non c’è coniuge e non ci sono figli.
In mancanza di figli succedono i genitori (ascendenti), i quali concorrono con i fratelli e le sorelle (art. 571 cod. civ): ma anche i genitori mancano nel caso di specie.

A questo punto la regola è: “A colui che muore senza lasciar prole, né genitori, né altri ascendenti, succedono i fratelli e le sorelle in parti uguali”.
Nel caso in esame, c’è un solo collaterale, ovvero la sorella (madre di chi ha posto il quesito) per cui l’eredità andrà tutta devoluta a quest’ultima.

I nipoti infatti entrerebbero in gioco solamente qualora la sorella del defunto fosse anch’essa premorta: per questa eventualità, l’art. 572 cod. civ. stabilisce che “Se alcuno muore senza lasciare prole, né genitori, né altri ascendenti, né fratelli o sorelle o loro discendenti, la successione si apre a favore del parente o dei parenti prossimi, senza distinzione di linea. La successione non ha luogo tra i parenti oltre il sesto grado


Paolo B. chiede
mercoledì 25/10/2017 - Piemonte
“Buongiorno,
è morto mio zio, celibe, senza prole, convivente con una signora senza che i due abbiano mai regolarizzato la loro unione.
Aveva cinque fratelli, tutti premorti, uno con un figlio, tre con due figli ciascuno (di cui uno premorto con un figlio) e uno con tre figli (di cui uno premorto con due figli).
Come si divide in percentuale l’eredità, tenendo conto che alcune cose (ad esempio una cassetta di sicurezza), ma non tutte, sono cointestate con la convivente?
Visto che potrei anche trovarmi a discutere su questo, mi piacerebbe che la risposta fosse abbondantemente motivata (articoli del codice civile, ecc.).
Grazie”
Consulenza legale i 01/11/2017
Prima di entrare nel merito delle quote e della successione del de cuius, è bene chiarire che la Legge n. 76 del 2016 ha finalmente conferito ai conviventi alcuni diritti derivatigli dal legame affettivo e di reciproca assistenza morale e materiale.
In particolare in caso di morte del convivente, il partner avrà diritto a succedere nel contratto di locazione della casa in cui abitavano oppure, se questa era di proprietà del de cuius, potrà continuare ad abitarci per un arco temporale proporzionato alla durata della convivenza, ma non oltre i 5 anni (comma 42°).

Per quanto riguarda la successione, gli artt. 565 e seguenti del c.c. dettano specifiche disposizioni per il caso in cui il de cuius non abbia provveduto con testamento ad individuare i suoi successori.
Ai sensi dell’art. 570 c.c. “A colui che muore senza lasciare prole, né genitori, né altri ascendenti, succedono i fratelli e le sorelle in parti uguali”.
Quindi i 5 fratelli del defunto sarebbero dovuti succedergli nella quota di 1/5. Essendo premorti, possono subentrare i loro figli per rappresentazione.
L’art. 467 c.c. prevede proprio che, quando un erede non possa o non voglia accettare l’eredità, i discendenti possono accettarla nel luogo e nel grado del loro ascendente.
Dunque il quinto spettante a ciascuno fratello premorto andrà nuovamente diviso tra i figli (nipoti) del de cuius.

Se, ad esempio, si assumesse che l’eredità fosse pari a 100, a ciascun fratello spetterebbe una quota pari a 20.
Ai due figli di un fratello, che succedono per rappresentazione, andrà una quota pari ad 10.

La situazione è complicata dalla circostanza che alcuni nipoti siano premorti lasciando a loro volta dei figli: anche in questi casi, però, i figli dei nipoti potranno ereditare per rappresentazione, tenendo conto però che la successione avviene sempre per stirpi. (art 469cc c.c.)
Ad esempio ai due figli del fratello premorto sarebbe spettata una quota pari a 10, tuttavia dal momento che uno dei figli (nipote) è morto, gli succederà l’unico figlio (pronipote) nella medesima quota (10).
Ai tre figli di un fratello sarebbe spettata una quota pari a 6,66 ciascuno, ma dal momento che uno dei nipoti è morto lasciando due discendenti, la quota del padre andrà nuovamente divisa tra i pronipoti i quali avranno diritto ad accettare l’eredità nella misura di 3,33 ciascuno.

La norma che depone in tal senso è il 4° comma dell’art 469 c.c. nella parte in cui prevede che “Se uno stipite ha prodotto più rami, la suddivisione avviene per stirpi anche in ciascun ramo, e per capi tra i membri del medesimo ramo”, senza la possibilità di accrescimento delle quote degli altri eredi.

La cassetta di sicurezza, in quanto cointestata, appartiene per metà alla convivente e per metà al de cuius; ovviamente solo quest’ultima cadrà in successione.
Prima però occorrerà procedere all’apertura della cassetta ed alla verifica del suo contenuto; in base al disposto dell’art. 1840 2° comma c.c. per poter aprire la cassetta cointestata servirà ottenere il consenso di tutti gli interessati, compresa dunque la convivente.
In assenza del comune beneplacito sarà necessario rivolgersi all’Autorità Giudiziaria la quale stabilirà altresì le modalità di divisione, se il bene contenuto non è facilmente divisibile (art. 1772 c.c.).

Pietro M. chiede
venerdì 13/01/2017 - Lombardia
È mancato un nostro zio celibe senza ascendenti viventi né discendenti diretti.
Siamo tre nipoti, due figli di un fratello e uno figlio di una sorella entrambi deceduti da anni. Nostro zio non ha avuto altri fratelli o sorelle.
Il primo quesito è di sapere se, nel caso tutti i fratelli siano già deceduti, valga il principio di successione per stirpe tra fratelli e rappresentanza verso i nipoti, cioè i primi 2 nipoti ereditano il 25% ciascuno e il terzo il 50%, oppure in virtù del decesso antecedente di entrambi i fratelli, il nostro caso rientra in una successione per capi, dove ciascuno eredita per legge il 33.3%.
Il secondo quesito si pone nell'eventualità si applichi il primo caso (successione per stipe + rappresentanza). Pur in assenza di testamento scritto da parte dello zio, lo stesso aveva più volte espresso verbalmente con i tre nipoti la volontà che la sua eredità fosse divisa in 3 parti uguali. Il nipote figlio unico è encomiabilmente in pieno accordo a seguire questa volontà del defunto, e ci chiediamo se sia necessario ratificare questo accordo in sede di divisione dei beni di fronte a un eventuale notaio (nella successione esistono beni immobili che richiederanno un intervento notarile), oppure l'accordo debba o possa essere ufficializzato in altra sede o in altre forme (per esempio una scrittura privata o altra modalità legale)”
Consulenza legale i 17/01/2017
Il caso rientra pienamente nell’istituto giuridico della rappresentazione, disciplinato dal nostro codice civile agli artt. 467-469.

Come ben noto, si dice “chiamato all’eredità” il soggetto che, per disposizione testamentaria o, in mancanza del testamento, per disposizione di legge, è legittimato ad accettare l’eredità e, pertanto, a divenire erede.
La “chiamata” o “vocazione” ereditaria è, dunque, la situazione che si ha dal momento in cui la successione si apre (coincidente con la morte del de cuius) fino a quando il chiamato diventa erede, accettando appunto la chiamata.

Se però chi è chiamato all’eredità non possa (perché ad esempio premorto al de cuius) o non voglia accettarla (ad esempio perché intenda rinunciarvi), nasce il problema di stabilire a chi debba essere rivolta la chiamata ereditaria.

Tecnicamente il chiamato che non può o non vuole accettare l’eredità si definisce “primo chiamato”, mentre il chiamato successivamente al primo si definisce “chiamato ulteriore”.

Ebbene, nel caso di specie è accaduto proprio questo, ossia che i primi chiamati all’eredità, il fratello e la sorella del de cuius, non hanno potuto accettare l’eredità perché entrambi premorti; non essendovi peraltro un testamento nel quale il de cuius abbia disposto unasostituzione, il chiamato o i chiamati ulteriori possono essere individuati mediante le regole della c.d. rappresentazione, essendo i primi chiamati, premorti, fratello e sorella del defunto.
La rappresentazione, infatti, è quell’istituto giuridico che fa subentrare all’infinito (art. 469) i discendenti legittimi o naturali (c.d. rappresentanti) nel luogo e nel grado del loro ascendente (cd. rappresentato) che non può o non vuole accettare (art. 467 co. 1), a condizione che questi sia figlio legittimo, legittimato, adottivo o naturale del defunto ovvero suo fratello o sorella
I rappresentanti (discendenti dei primi chiamati, ovvero i nipoti) subentreranno nel luogo e nel grado del loro ascendente (il rappresentato).

La successione si fa per stirpi e non come avviene normalmente per capi; ne deriverà che se il numero e il grado dei discendenti è uguale in ciascuna stirpe, le quote ereditarie saranno le stesse che nella successione per capi.

Così, ad esempio, immaginiamo che Tizio alla sua morte lasci un patrimonio di 900 euro in parti uguali ai tre figli Primo, Secondo e Terzo (e quindi distribuisce 300 euro a ciascuno).
Immaginiamo ancora che due suoi figli, Primo e Secondo, accettino l'eredità e conseguano la quota loro spettante, mentre il terzo figlio rinunzi all’eredità; in luogo di costui possono subentrare per rappresentazione i suoi tre figli, ciascuno dei quali può conseguire un valore di 100 euro.
Se poi si ipotizza che uno di questi tre figli sia premorto al padre lasciando a sua volta due figli, costoro si trovano a poter ereditare per rappresentazione un valore di 50 euro per ciascuno, e cioè la metà della complessiva quota che sarebbe spettata al loro genitore.

Quindi, per rispondere alle domande poste nel quesito, va detto che nella rappresentazione la successione opera per stirpi, ove per stirpe si intende il gruppo di discendenti di ciascun chiamato (nel nostro caso le stirpi saranno due, quella del fratello e quella della sorella del defunto); nell’ambito della stirpe, tutta insieme subentrata per rappresentazione, la divisione si farà per capi (così se il defunto ha lasciato 100 euro, ai due figli del fratello andranno 50 euro da dividere in parti uguali, mentre gli altri 50 euro andranno al figlio della sorella).

Tuttavia, in deroga al principio appena esposto della successione per stirpi, i coeredi possono di comune accordo formare un progetto di divisione per capi, con la formazione di tre lotti eguali, manifestando in sede di divisione, da stipulare per atto notarile data la presenza di immobili, la volontà di consacrare in tal modo il desiderio verbalmente espresso dal defunto in vita (circa l’ammissibilità di una tale forma di divisione, derogatoria al principio della successione per stirpi, si è di recente espressa Cassazione Sez. II Civ. n. 13099/2015).

Il progetto di divisione, a sua volta, può essere trasfuso, prima del rogito notarile, in una scrittura privata, la quale potrà assumere la natura di preliminare di divisione ereditaria (senza alcun dubbio lecito e non confliggente con il divieto dei patti successori, perché relativo ad una successione già aperta).

Antonio G. chiede
mercoledì 23/11/2016 - Lazio
“Buongiorno,

sono pronipote di una anziana deceduta di recente che possedeva alcune proprietà. Devo sottolineare che essa è deceduta senza lasciare alcun testamento.

Proprio per queste proprietà adesso sta nascendo un conflitto tra i "presunti" eredi sul chi ha diritto ad entrare in successione e chi no.

La situazione familiare è così delineata:
-La Prozia senza eredi è deceduta recentemente ;
-La Prozia aveva una sorella e due fratelli;
-La Sorella è deceduta senza eredi;
-Entrambi i fratelli sono deceduti, ma questa volta entrambi con eredi;
-Il primo fratello aveva 2 figlie e 1 figlio, tutti e 3 attualmente in vita;
-Il secondo fratello aveva 3 figlie, di cui 2 in vita e 1 deceduta;
-Io e mio fratello saremmo i figli della sfortunata figlia deceduta di cui poc'anzi.

La domanda in sostanza è la seguente: come dovrebbero essere distribuiti gli averi della prozia tra questi discendenti? Abbiamo io e mio fratello diritto ad entrare in successione? Se sì, si potrebbero avere i riferimenti di legge da presentare agli altri eredi per fare valere le nostre posizioni?

Vi ringrazio per l'attenzione dimostrata,
Cordiali Saluti,

Consulenza legale i 28/11/2016
Ai sensi dell’art. 570 c.c., se il defunto non lascia prole né ascendenti, in assenza di testamento gli succedono fratelli e sorelle in parti uguali. Ai sensi dell’art. 467 c.c. esiste il c.d. diritto di rappresentazione: vale a dire, ogniqualvolta l’erede legittimo non possa o non voglia accettare l’eredità, subentrano nella sua posizione i suoi discendenti.

Fatta questa necessaria premessa, passiamo ora ad analizzare il caso di specie.

Gli eredi della sua prozia deceduta sono la sorella e i due fratelli (quota di 1/3 ciascuno).
Gli eredi legittimi a loro volta sono deceduti, con la peculiarità che la sorella non aveva eredi. Per la quota di 1/3 spettante alla sorella vi sarà il c.d. accrescimento della quota spettante ai due fratelli della prozia deceduta (pari a 1/6 ciascuno, la metà della quota originaria di un terzo).
In luogo dei due fratelli subentrano (per il diritto di rappresentazione sopra menzionato) i figli.
In luogo del primo fratello (1/3 + 1/6 del patrimonio ereditario originario) subentrano i tre figli (a loro volta 1/3 ciascuno della quota di un terzo accresciuta spettante al loro padre).
In luogo del secondo fratello, ovvero suo nonno (1/3 +1/6 del patrimonio ereditario originario) subentrano parimenti i tre figli (1/3 ciascuno della quota accresciuta spettante al nonno). Dal momento che sua madre è deceduta, lei e suo fratello subentrate nella quota spettante a vostra madre: in buona sostanza, spetta a ciascuno di voi la metà di quella quota di un terzo originariamente spettante a vostra madre e ai vostri zii della originaria quota di un terzo accresciuta spettante in origine a vostro nonno.

Schematizzando: Prozia deceduta.
Sorella + due fratelli: 1/3 ciascuno.
Due fratelli: 1/3 + 1/6 della quota spettante alla sorella premorta senza eredi.
Primo e secondo fratello: 1/3 a ciascun figlio della quota di cui sopra (compresa sua madre).
Lei e Suo fratello: la metà ciascuno della quota di cui sopra spettante a vostra madre.

Tutto ciò naturalmente vale ove i soggetti deceduti non abbiano disposto per testamento della quota ereditaria originaria. In caso contrario, occorrerà guardare alle disposizioni testamentarie.

Alberto S. chiede
lunedì 12/09/2016 - Lombardia
“Mia zia Maria é deceduta il 31 gennaio 2015, non aveva marito ne figli, ne ha lasciato testamento.
Io sono un nipote non erede che ha sempre gestito il suo piccolo patrimonio. Mi trovo a occuparmi anche della successione.
Gli eredi sono una sorella gemella (germana) e altri 4 sorellastre e un fratellastro (in comune il solo padre). Tutti tra i 70 e 85 anni.
La gemella germana è deceduta negli anni '60, ha lasciato 4 figli, uno dei quali deceduto senza moglie ne figli anni fa.
Una delle sorellastre è deceduta, lascia un figlio.
La mia domanda è la seguente, i nipoti "germani" e non, ereditano la quota della madre, ma il 4° figlio deceduto viene conteggiato o no?
Inoltre vorrei sapere se, dato che gli eredi sono teoricamente 6, 1 sola germana, le quote come si calcolano? 2x alla sorella germana e 1x a tutti gli altri?
Non mi è chiaro il fatto della quota doppia ai germani. Si intende doppia rispetto alla somma di tutti gli altri o doppia rispetto ad ogni altro?
Grazie, attendo ansiosamente un suo parere.
Se lo crede interessante può pubblicarlo.


Consulenza legale i 21/09/2016
Se con l’espressione “il quarto figlio deceduto” si fa riferimento al figlio della sorella germana e gemella, deceduto anzitempo senza figli né moglie, egli non andrà conteggiato. Se, infatti, fosse ancora in vita ed avesse rinunciato all’eredità, si discuterebbe se la sua quota si accresce o meno agli altri (ovvero se la sua quota andrebbe a "ripartirsi" tra gli altri: questione ancora molto dibattuta), mentre il fatto che egli non partecipi alla successione perché premorto, lo esclude automaticamente dal “conteggio”: il numero dei nipoti che ereditano, insomma, sarà di 4 (i tre nipoti in vita da parte della sorella germana ed il nipote da parte della “sorellastra”) e non di 5 (tutti i nipoti della sorella germana, compreso quello morto più il nipote della “sorellastra”).
In merito all’ultima domanda di cui al quesito, che è opportuno trattare prima della determinazione di fatto delle quote ereditarie, l’art. 570 cod. civ. recita “A colui che muore senza lasciare prole, né genitori, né altri discendenti, succedono i fratelli e le sorelle in parti uguali. I fratelli e le sorelle unilaterali conseguono però la metà della quota che conseguono i germani”.
Per quanto riguarda il significato del 2° comma, in particolare, è corretto affermare che gli unilaterali hanno diritto alla metà della quota che spetta a ciascun germano.

Attenzione, però, che il principio è quello della cosiddetta “quota di fatto” e non quello della “quota di diritto”: l’unilaterale, cioè, ha diritto a metà della quota che effettivamente spetta al germano e non alla metà della quota che gli spetterebbe se fosse germano anche lui.
Ad esempio, nel caso di due fratelli, uno germano ed uno unilaterale: secondo il principio della “quota di fatto” (che, lo si ripete, è quella valida ed applicata), al primo spettano 2/3 del patrimonio mentre al secondo 1/3. Diversamente, nel caso della “quota di diritto”, il patrimonio si dividerebbe a metà (secondo il 570 c.c., 1° comma) e poi la quota del fratello unilaterale si dividerebbe ulteriormente in due, con il risultato che il germano avrebbe 3/4 del patrimonio e l’unilaterale 1/4.

In ordine, infine e per concludere, al calcolo delle quote, se le quote ideali nel caso concreto sono sei (due delle quali, poi, si divideranno in parti uguali tra i nipoti in vita), si dovrà dividere il patrimonio per 7, per cui 2/7 andranno alla sorella germana e 1/7 sarà suddiviso tra gli altri (ad esempio, se il valore del patrimonio è 70, ad ogni collaterale andrà una quota di 10, mentre alla germana andrà una quota di 20).

FRANCO C. chiede
venerdì 29/07/2016 - Friuli-Venezia
“Muore Tizia sorella germana di Caia. Tizia, no ascendenti e discendenti, lascia testamento per legato a favore dei due figli della sorella germana Caia. Resta fuori dal testamento una piccola parte costituita da terreni intestati,per quota, alle due sorelle germane sopra indicate provenienti dalla successione legittima della madre.
Tizia e Caia hanno due sorelle consanguinee premorte nate dal primo matrimonio del padre comune.
Si chiede: la parte non indicata nel testamento (quota di due terreni) e che proviene dalla successione legittima della madre di Tizia e Caia si devolve alla sorella germana Caia oppure anche ai rappresentanti delle altre due sorelle consanguinee premorte?
Ringrazio e chiedo la non inserzione della presente nel sito.”
Consulenza legale i 03/08/2016
L’art. 570 c.c. regola la successione dei fratelli e delle sorelle in caso di assenza di ascendenti e discendenti diretti del decuius: essi succedono in parti uguali, ma il secondo comma afferma che “i fratelli e le sorelle unilaterali conseguono però la metà della quota che conseguono i germani”.

In altre parole, e con riguardo al caso di specie, i terreni non indicati nel testamento entreranno in successione per la metà in favore della sola Caia, sorella germana della defunta Tizia, e per il 25% in favore dei rappresentanti delle sorelle consanguinee premorte.

L’art. 467 c.c. disciplina, infatti, l’istituto della rappresentazione: per il caso della premorienza dell’erede diretto, gli succedono per rappresentazione e – si badi, per la quota di spettanza dell’erede premorto – i discendenti (a loro volta eredi dell’erede premorto). Ciò significa quindi che non si guarda a quanti discendenti delle consanguinee vi siano: ad essi spetteranno – in parti uguali – la quota del 25% che sarebbe spettata alle rispettive madri, consanguinee di Tizia.

Lorella A. chiede
giovedì 07/07/2016 - Piemonte
“Sono unica erede di mio fratello (no moglie, no figli, no genitori e no testamento), l'istituto bancario per il quale lavorava, mi ha chiesto - prima di erogare TFR e ratei, l'indicazione delle somme nella dichiarazione di successione ed il pagamento dell'imposta. Sia il consulente che il funzionario dell'ufficio dell'entrate mi dicono che non devo dichiararle e pagare l'imposta in quanto sono erede legittima. Specifico che non eravamo conviventi.Come mi devo comportare? Grazie”
Consulenza legale i 07/07/2016
L'def ref=Agenzia delle Entrate interpellata ha ragione nella misura in cui le somme di cui si tratta sono escluse dall'attivo ereditario, ai fini del pagamento dell'imposta di registro.

Per quanto concerne TFR e indennità sostitutiva del preavviso, non risulta necessario dichiarare tali emolumenti nella denuncia di successione, in quanto si tratta di somme che l'erede riceve a titolo personale, come diritto proprio, e non come bene facente parte dell'eredità. Si pensi che è ben possibile chiedere la corresponsione del TFR e poi rinunciare all'eredità del de cuius: risulta evidente, pertanto, come non sia affatto pregiudiziale alla riscossione del medesimo la presentazione della dichiarazione di successione.
Il riferimento normativo è l'art. 12, comma primo, lettera c) del d. lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, il quale recita: "
Non concorrono a formare l'attivo ereditario: a) i beni e i diritti iscritti a nome del defunto nei pubblici registri, quando e' provato, mediante provvedimento giurisdizionale, atto pubblico, scrittura privata autenticata o altra scrittura avente data certa, che egli ne aveva perduto la titolarita', salvo il disposto dell'art. 10; b) le azioni e i titoli nominativi intestati al defunto, alienati anteriormente all'apertura della successione con atto autentico o girata autenticata, salvo il disposto dell'art. 10; c) le indennita' di cui agli articoli 1751, ultimo comma, e 2122 del codice civile e le indennita' spettanti per diritto proprio agli eredi in forza di assicurazioni previdenziali obbligatorie o stipulate dal defunto;
Non concorrono a formare l'attivo ereditario: a) i beni e i diritti iscritti a nome del defunto nei pubblici registri, quando e' provato, mediante provvedimento giurisdizionale, atto pubblico, scrittura privata autenticata o altra scrittura avente data certa, che egli ne aveva perduto la titolarita', salvo il disposto dell'art. 10; b) le azioni e i titoli nominativi intestati al defunto, alienati anteriormente all'apertura della successione con atto autentico o girata autenticata, salvo il disposto dell'art. 10; c) le indennita' di cui agli articoli 1751, ultimo comma, e 2122 del codice civile e le indennita' spettanti per diritto proprio agli eredi in forza di assicurazioni previdenziali obbligatorie o stipulate dal defunto;
Non concorrono a formare l'attivo ereditario: [...] c) le indennità di cui agli articoli 1751, ultimo comma, e 2122 del codice civile e le indennità spettanti per diritto proprio agli eredi in forza di assicurazioni previdenziali obbligatorie o stipulate dal defunto".
Va precisato che l'art. 2122 c.c. prevede che le indennità in esso contemplate vadano devolute ai parenti entro il terzo grado se questi vivevano "a carico" del lavoratore. La giurisprudenza che si è andata formando sulla natura di dette somme, ha attribuito alle stesse una prevalente funzione previdenziale e assistenziale, cioè di ristoro del pregiudizio che i superstiti subiscono per la morte del lavoratore, che li manteneva. Tuttavia, poiché il terzo comma del medesimo articolo prevede che "In mancanza delle persone indicate nel primo comma, le indennità sono attribuite secondo le norme della successione legittima", nel nostro caso la sorella ha diritto alle indennità anche se non era soggetto a carico del fratello.

Per quanto riguarda, invece, altri compensi maturati durante il rapporto lavorativo, quali la retribuzione eventualmente non già corrisposta, i ratei di mensilità aggiuntive (es. tredicesima, permessi non goduti, etc.), il discorso è diverso: questi entrano nell’attivo ereditario come crediti, e quindi per ottenerli il chiamato all'eredità la deve accettare.

Ai sensi dell'art. 48 del d. lgs. 346/1990, i debitori del defunto (quale il datore di lavoro) non possono pagare le somme dovute agli eredi, ai legatari e ai loro aventi causa, se non è stata fornita la prova della presentazione, anche dopo il termine di cinque anni di cui all'art. 27, comma 4, della dichiarazione della successione o integrativa con l'indicazione dei crediti suddetti (o dell'intervenuto accertamento in rettifica o d'ufficio), oppure quando non sia stato dichiarato per iscritto dall'interessato che non vi era obbligo di presentare la dichiarazione.

In conclusione, in base al tipo di credito nei confronti del datore di lavoro, va previamente presentata o meno la dichiarazione di successione (con pagamento della relativa imposta). In riferimento alle somme che l'erede ha diritto a percepire iure proprio, normalmente il datore di lavoro richiederà:
- l'atto di morte del prestatore di lavoro deceduto;
- lo stato di famiglia;
- un atto notorio da cui risulti che non esiste testamento; che non sussiste tra i superstiti del defunto alcuno dei soggetti indicati nell'articolo 2122 c.c.; le generalità e il grado di parentela degli eredi legittimi.

Giuseppe P. chiede
martedì 24/05/2016 - Lombardia
“Mio fratello è deceduto non ha lasciato un testamento, non era sposato e non aveva figli, in vita ci sono 5 fratelli più due nipoti figli di una sorella antecedente defunta. Vorrei sapere come deve essere ripartita l'eredità.”
Consulenza legale i 30/05/2016
Nel caso di specie operano le norme in materia di successione legittima (ovvero secondo la legge, mancando un testamento).

In forza di queste ultime, se non vi sono ascendenti (genitori), coniuge o figli, l’eredità si devolve a fratelli e sorelle in parti uguali (art. 570 cod. civ.: “a colui che muore senza lasciare prole, né genitori, né altri ascendenti, succedono i fratelli e le sorelle in parti uguali (…)”).

Se uno di questi fratelli o sorelle non può accettare l’eredità, perché premorto (come nel caso che ci occupa), opera l’istituto della rappresentazione (art. 467 cod. civ.), secondo il quale subentrano a chi non può o non vuole accettare l’eredità i discendenti (figli) di quest’ultimo, in parti uguali. In particolare, a proposito del caso specifico della successione tra fratelli e sorelle, la legge stabilisce che “La rappresentazione ha luogo (…) nella linea collaterale, a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto” (art. 468 cod. civ.).

Pertanto, per rispondere al quesito, l’eredità si dovrà ripartire in 6 quote uguali, delle quali 5 spetteranno ai cinque fratelli superstiti e la sesta andrà divisa a metà tra i due nipoti della sorella premorta.

Antonio M. chiede
mercoledì 14/01/2015 - Piemonte
“Mia sorella ha 85 anni senza figli con nipoti, io ne ho 77 e un figlio e una moglie.
Se uno di noi fratelli muore che succede dell'eredità? grazie.”
Consulenza legale i 15/01/2015
Il caso vede due fratelli (non si specifica se ve ne siano altri): la sorella, che chiameremo "Tizia", non ha figli (si immagina non abbia marito o che questo sia premorto), ma ha dei non meglio precisati nipoti; il fratello, che chiameremo "Caio", invece, ha una moglie e un figlio.

Se viene a mancare la sorella Tizia, la sua eredità viene devoluta interamente al fratello Caio. Difatti, dice l'art. 570 del c.c., "A colui che muore senza lasciare prole, né genitori, né altri ascendenti, succedono i fratelli e le sorelle in parti uguali".
I nipoti - se figli di cugini o di altri parenti più lontani - in questo caso non ereditano nulla, a meno che non si tratti di figli di altri fratelli premorti di Tizia e Caio (non è specificato nel quesito se ci sono altri fratelli, quindi lo ipotizzeremo noi ora): i figli dei fratelli premorti di Tizia sarebbero chiamati all'eredità della zia in virtù del diritto di rappresentazione, che li fa subentrare nel diritto ad ereditare del loro genitore che non può accettare l'eredità in quanto già deceduto (art. 467 del c.c.).
Spieghiamo con un esempio. Ci sono i tre fratelli, Tizia, Caio e Sempronio: Sempronio è già deceduto ma ha due figli in vita. Muore Tizia: la sua eredità si devolve in parti uguali a Caio e ai due figli di Sempronio (Caio 50% e i nipoti 50%). Ovviamente, se Sempronio fosse in vita, il 50% dell'eredità di Tizia spetterebbe a lui e non ai suoi figli.

Se, invece, decede il fratello Caio, la sua eredità viene acquistata dal figlio e dalla moglie: ai sensi dell'art. 581 del c.c. la moglie riceve il 50% e il figlio l'altro 50%. La sorella sarebbe esclusa in virtù del fatto che Caio ha prole: l'assenza di prole, infatti, è presupposto della successione dei fratelli ai sensi del già citato art. 570. Supponendo che Caio avesse avuto solo la moglie, questa invece avrebbe diviso l'eredità anche con la sorella del marito Tizia (art. 582 del c.c.).

E' bene ricordare che con testamento è possibile escludere dall'eredità i propri fratelli, mentre non si possono estromettere i figli e il coniuge non divorziato (tranne casi eccezionali, es. art. 463 del c.c.).

Aldo chiede
sabato 11/10/2014 - Estero
“Ciao mi chiamo Aldo e stiamo discutendo in famiglia per questo motivo; se mio padre ha un fratello e si sposa il figlio e mio cugino, perché c'è una parentela con il (fratello di mio padre) i cugini di mio cugino parenti di mia zia (la moglie del fratello di mio padre) a me che cosa sono ?? Scusate l'intreccio di parole..”
Consulenza legale i 30/10/2014
Non c'è nessun rapporto di parentela né di affinità, ai sensi del codice civile.
Infatti, la parentela è il vincolo tra consanguinei (es. tra cugini, figli di fratelli); l'affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge. Nella linea e nel grado in cui taluno è parente di uno dei coniugi, egli è affine dell'altro coniuge (es. per la moglie del fratello, il cognato è affine, perché è parente di suo marito).

Giuseppe chiede
giovedì 17/07/2014 - Toscana
“Questo il mio quesito: zio senza figli, con moglie premorta: al suo decesso, avendo numerosi nipoti da più fratelli tutti deceduti, l'eredità andrà ai nipoti stessi o, avendo lasciato testamento olografo, se fosse a favore della moglie premorta, agli eredi di questa (aveva solo cugini)?
Grazie.”
Consulenza legale i 25/07/2014
Quando, in presenza di un testamento, la vocazione diretta del chiamato all'eredità non possa avere efficacia perché il beneficiario è premorto al testatore, si deve provvedere alla devoluzione (cioè alla chiamata di altri soggetti) secondo questi successivi criteri:
1. deve operare prima di tutto la sostituzione, se il testatore ha già previsto nel testamento a chi debba andare la sua eredità nel caso in cui l'erede designato non possa succedere;
2. in secondo luogo, opera la rappresentazione (art. 467 del c.c.): se il chiamato non può accettare, il beneficio passa ai suoi discendenti (cioè ai figli) solo nell'ipotesi in cui il chiamato stesso fosse fratello o figlio del de cuius;
3. se nessuna delle altre due ipotesi si può realizzare, si verificherà l'accrescimento (art. 674 del c.c.), ma solo se nello stesso testamento erano stati chiamati più eredi: in questo caso, la quota del premorto va ad accrescere le quote degli altri chiamati testamentari;
4. infine, se nemmeno vi può essere accrescimento, si applicheranno le regole della vocazione legittima e gli eventuali legati (mancando un beneficiario) resteranno senza effetto.
Applicando queste regole al caso di specie, escluso che il testatore abbia previsto nel testamento una sostituzione (eliminiamo l'ipotesi 1.) e che vi siano altri chiamati testamentari oltre alla moglie (eliminiamo l'ipotesi 3.), si può affermare che l'eredità dello zio andrà ai figli dei fratelli in applicazione delle regole sulla successione legittima (ipotesi 4.) e non agli eredi della moglie premorta, poiché per loro non può operare l'istituto della rappresentazione (non si applica l'ipotesi 2.).

Enzo M. chiede
venerdì 18/04/2014 - Piemonte
“Buonasera. Siamo due cugini di sorelle non germane, diciamo uterine. La n/s zia muore, e, non avendo figli, vorrei sapere se abbiamo gli stessi diritti ereditari, anche perché mio cugino è figlio della sorella germana della defunta zia. Premetto che mio cugino, (forse per motivi fiscali o fallimentari??) ha rinunciato all'eredità a favore dei figli, quindi già eredi di terzo grado. A questo punto vista la lungimiranza del parentado con i pronipoti, è giusto e logico che l'eredità sia comune? Grazie per la risposta.”
Consulenza legale i 24/04/2014
Nel caso proposto vi sono tre sorelle: due tra loro germane (hanno in comune entrambi i genitori); una uterina (ha in comune con le altre la stessa madre).
Ci si chiede se i figli delle due sorelle uterine, posto che è deceduta la terza sorella, abbiano gli stessi diritti ereditari sul patrimonio della comune zia. Si assume che non esista un testamento lasciato dalla defunta.

Innanzitutto, va precisato che se sono in vita le sorelle della defunta, l'eredità della de cuius (si presume che questa non abbia genitori in vita, né marito, né figli) va divisa tra loro, seguendo la regola stabilita dall'art. 570 del c.c.: i fratelli e le sorelle unilaterali conseguono la metà della quota che conseguono i germani. Pertanto alla sorella uterina spetta 1/3 dell'eredità, mentre all'altra spettano i 2/3.

Qualora una o entrambe le sorelle della defunta siano premorte (cioè già morte al decesso della sorella) o rinunciatarie, opererà l'istituto della rappresentazione, che fa subentrare i discendenti dei figli e quelli dei fratelli e delle sorelle (anche unilaterali, quindi uterini) del defunto, nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non possa o non voglia accettare l'eredità o il legato (artt. 467-468 c.c.).

L'art. 469 del c.c. stabilisce che la rappresentazione ha luogo in infinito, siano uguali o disuguali il grado dei discendenti o il loro numero in ciascuna stirpe.
Ciò significa, nel caso di specie, che anche i pronipoti possono subentrare nell'eredità, se i figli del cugino rinunciatario a loro volta rinunciano.

Quanto spetterà a ciascun erede?
La rappresentazione fa subentrare nello stesso diritto del proprio ascendente: pertanto, i figli del cugino di chi pone il quesito, cioè pronipoti della defunta, che subentrano in luogo della sorella germana della de cuius (loro nonna), avranno diritto a 2/3 dell'eredità, che dovranno dividersi in parti uguali (è irrilevante che i figli siano uno o più: la quota resta sempre di 2/3).
Chi pone il quesito, figlio della sorella uterina della defunta, assumendo che questa sorella sia premorta o abbia rinunciato all'eredità, riceverà 1/3 del patrimonio della zia. Se egli dovesse rinunciare all'eredità, i suoi figli potranno subentrare sempre e comunque nella quota di 1/3.

Paolo chiede
mercoledì 19/02/2014 - Sicilia
“Sono il tutore di un fratello interdetto (deficienza mentale dalla nascita). Alla morte dei miei genitori, ho preso mio fratello a vivere con la mia famiglia, lo curiamo amorevolmente. I miei 3 fratelli lo hanno abbandonato (lo avevano già fatto quando mia madre era ancora in vita, insieme a lei). Il desiderio dei miei genitori era quello di non metterlo in casa famiglia (anche perché lui capisce l'abbandono). Mio fratello ha un immobile di sua proprietà e non vorrei che alla sua morte subentrassero anche loro. In qualità di tutore e di germano posso fare testamento a mio favore o a favore dei miei figli (mi aiutano nel gestirlo) visto che ci sbagliamo di soli 8 anni e potrei venire a mancare io prima di lui? specifico che gli appartamenti sono 2. Mio fratello risulta proprietario della meta' di ognuno di loro, io dei 7/15 ed i miei fratelli dei 2/15 (per testamento dopo la morte di mia madre). Vorrei poter unire le due meta' in maniera che mio fratello risulti proprietario di un'intera casa (dove poter andare a vivere visto che siamo in affitto). E' possibile? Cosa devo fare?”
Consulenza legale i 27/02/2014
Il codice civile prevede che gli interdetti per infermità di mente non abbiano la capacità di redigere testamento (art. 591, secondo comma n. 2, c.c.). Non sono previste eccezioni a questa regola.
Quindi, nel caso proposto, pur essendo astrattamente possibile escludere i fratelli dalla propria successione (essi per legge non hanno diritto ad alcuna quota "fissa", cioè non fanno parte dei c.d. legittimari, quali figli e coniuge), la persona interdetta non potrà farlo, nemmeno per il tramite del proprio tutore. Alla morte dell'interdetto, i fratelli, in assenza di coniugi e figli, erediteranno ciascuno 1/4 del patrimonio del de cuius. L'art. 570 del c.c. stabilisce infatti che, a colui che muore senza lasciare figli, genitori, o altri ascendenti (nonni), succedono i fratelli e le sorelle in parti uguali. I fratelli e le sorelle unilaterali (solo da parte di madre o solo da parte di padre) conseguono però la metà della quota che conseguono i germani.

Per quanto riguarda la seconda domanda, chiamando i due appartamenti 1 e 2 e i fratelli A (interdetto), B (fratello tutore), C, D ed E, la situazione si configurerebbe in questo modo:
- appartamento 1, proprietà 1/2 di A, 7/15 di B e 2/15 di C, D ed E;
- appartamento 2, proprietà 1/2 di A, 7/15 di B e 2/15 di C, D ed E.
Sui due immobili sussiste una comunione ereditaria, con una situazione di proprietà indivisa del bene.
Se A (tramite il tutore B) volesse divenire interamente proprietario dell'appartamento 1, egli dovrebbe acquistare i 7/15 di B e i 2/15 di C, D ed E; oppure dovrebbe permutare la metà dell'appartamento 2 con le quote dei quattro fratelli sull'appartamento 1.
Entrambe queste opzioni, che costituiscono i metodi più semplici per ottenere quanto voluto da A e B, prevedono necessariamente il consenso dei fratelli all'operazione.
Se tale accordo non fosse realizzabile, si dovrebbe ricorrere ad un giudice. Difatti, ogni coerede ha un diritto imprescrittibile a chiedere la divisione dell'immobile caduto in successione (art. 713 del c.c.), ossia, in altre parole, ad ottenere lo scioglimento della comunione ereditaria, al fine di sottrarsi ai limiti di godimento e di disposizione cui sono assoggettati i beni in comunione.
Nella maggior parte dei casi, però, non è facile dividere un bene immobile senza alterarne irreparabilmente l'autonomia e la funzionalità: in questi casi, la legge prescrive che gli immobili devono preferibilmente essere compresi per intero nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore; ma se nessuno dei coeredi è a ciò disposto, si fa luogo davanti ad un giudice alla vendita all'incanto dell'immobile, il cui ricavato dovrà essere successivamente suddiviso (art. 720 del c.c.).
Se possibile, si consiglia di trovare un accordo con tutti i fratelli. Se i due appartamenti hanno un valore equiparabile, si potrebbe proporre un contratto di permuta (la permuta è il contratto che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose, o di altri diritti, da un contraente all'altro, artt. 1552 ss. c.c.), in modo da ridurre al minimo la necessità di sborsare denaro liquido.

Una possibile via alternativa per raggiungere in parte lo scopo (anche se qui sarebbe necessario investire del denaro) potrebbe essere quella di chiedere al giudice l'autorizzazione di far vendere al fratello interdetto la nuda proprietà delle quote da egli detenute sui due immobili, motivando con l'esigenza di procurargli la disponibilità immediata di somme di denaro necessarie al suo sostentamento e l'impossibilità di procurarsele in altro modo. E' chiaro che:
- una quota indivisa di immobile subisce un primo abbattimento di valore per il solo fatto di essere, appunto, una quota e non l'intero
- la nuda proprietà può costare molto meno della piena proprietà (ovviamente tutto dipende dell'età dell'alienante).
Chiaro però che questa via è tutta da studiare con dati alla mano e ha delle complessità non indifferenti con cui confrontarsi.


MASSIMO chiede
giovedì 24/10/2013 - Abruzzo
“Muore una ricca signora anziana, che ha 2 sorelle, senza lasciare testamento. la moglie del figlio premorto, cioè la ex nuora, che era in regime di comunione di beni con il figlio della defunta, è un'erede legittima di questa sig.ra? quanto gli spetterebbe? in che misura?
...voglio vedere se riuscite a risolvere questo rebus!
Grazie.”
Consulenza legale i 28/10/2013

No, la moglie del figlio premorto della de cuius non è erede legittima. Difatti, la successione legittima (che opera in assenza di testamento) è devoluta solo ai soggetti indicati dall'art. 565 del c.c.: coniuge, discendenti, ascendenti, collaterali, altri parenti fino al sesto grado e allo Stato (oltre ai fratelli e sorelle naturali, inclusi nell'elenco dalla giurisprudenza). La "nuora" non è parente della suocera, bensì affine, e pertanto non vanta diritti successori. Non trova nemmeno applicazione la disciplina della rappresentazione, in quanto essa fa subentrare i discendenti legittimi o naturali nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l'eredità. Nel caso di specie, potranno succedere per rappresentazione solo i figli del figlio premorto della de cuius, ma non la moglie.


Paola chiede
domenica 06/10/2013 - Toscana
“E' in fin di vita la moglie di un mio zio morto anni fa. Non lascia figli né fratelli.
Io sono la nipote del marito che era fratello di mia madre.
Lascerà cospicuo patrimonio immobiliare.
Sono parente che succede o no ?
Grazie”
Consulenza legale i 10/10/2013
La nipote dello zio non è giuridicamente "parente" della moglie di questi e non vanta pertanto diritti successori. Il vincolo di parentela sussiste solo tra chi discende da un identico capostipite.
Alla zia già vedova, visto che non lascia in vita né figli, né fratelli, succederanno i parenti eventualmente esistenti entro il sesto grado, ovvero:
- parenti di terzo grado: nipoti figli di figli/fratelli (qualora questi fossero premorti; in questo caso essi succedono per diritto di rappresentazione), zii paterni e materni;
- parenti di quarto grado: es. cugini;
- parenti di quinto grado: es. figli dei cugini;
- parenti di sesto grado: es. nipoti dei cugini.
E' bene sottolineare che, in mancanza di coniuge, figli e fratelli, succedono i parenti di grado più vicino, con esclusione degli altri (art. 572 del c.c.).
Quanto detto vale, naturalmente, laddove non esista un testamento della zia che disponga dei propri averi in modo diverso.

Neri chiede
giovedì 19/09/2013 - Lazio
“Salve, una domanda informativa: se muore una sorella che è nubile senza figli o compagno e nomina solo un fratello come erede universale, deve questo fratello cedere il 50% dell'eredità agli altri fratelli/sorelle o no. Ringrazio in anticipo. Porgo cordiale saluti.”
Consulenza legale i 10/10/2013
Le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione sono: il coniuge, i figli, gli ascendenti (art. 536 del c.c.).
I fratelli non hanno diritto ad una quota per legge qualora il de cuius lasci un testamento in favore di altri soggetti.

MARCO chiede
giovedì 06/12/2012 - Sardegna
“Un marito è proprietario, grazie ad una eredità del padre, di un appartamento. Ha una figlia maggiorenne ed una moglie. Muore, passano 5 anni e la moglie che non fa la successione muore anch'essa. La figlia deve fare due successioni, dal padre alla madre e a se stessa e successivamente dalla madre a se stessa o solo una direttamente a se stessa dal padre. Ed in presenza di testamento olografo comunque poteva il padre lasciare tutto alla figlia senza lasciare la legittima alla moglie? Grazie e buon lavoro”
Consulenza legale i 07/12/2012

Con il testamento il nostro ordinamento riconosce ad un soggetto il dritto disporre delle proprie sostanze o di parte di esse per il tempo in cui avrà cessato di vivere, riconoscendo pertanto un supremo rispetto alla personalità del soggetto. Unico limite alla volontà testamentaria è il rispetto della c.d. quota legittima, una quota riservata per legge ad una categoria di successibili denominati legittimari. Ai sensi dell'art. 536 del c.c. sono tali il coniuge, i figli legittimi, i figli naturali, gli ascendenti legittimi.

Nel caso in cui il testatore non abbia rispettato il diritto dei legittimari a vedere riconosciuta la propria quota riservata per legge essi potranno agire con la c.d. azione di riduzione e di restituzione al fine di ottenere il riconoscimento dei propri diritti successori.

Premesse tali precisazioni, è bene precisare che nel caso di specie il defunto marito avrebbe dovuto riconoscere anche alla moglie una quota della sua eredità non potendo devolvere tutte le sue sostanze alla figlia. Sia la moglie che la figlia, infatti, appartengono alla categoria dei legittimari, quindi la moglie sarebbe stata legittimata ad agire al fine di ottenere il riconoscimento della propria quota di eredità.


Michael chiede
lunedì 03/12/2012 - Lombardia
“Buongiorno vorrei gentilmente porre questo quesito:
Mio zio, morendo, lascia i suoi beni agli eredi legittimi (non vi è alcun testamento).
Considerato che lo zio, non fu sposato e non ebbe figli ma solamente 3 fratelli, ad oggi uno solo vivente e due 2 già defunti alla sua morte, di cui solo uno sposato con due figli, a chi spetta l'eredità? Alla moglie del fratello (già morto prima) aspetta qualcosa? Oppure l'eredità va divisa solo tra il fratello vivente e tra i due nipoti?
Premesso che uno dei due nipoti rifiuta la sua eventuale quota, questa a chi andrebbe?
Ringrazio e porgo cordiali saluti”
Consulenza legale i 04/12/2012

In base alle regole della successione legittima, il disposto contenuto all'art. 570 del c.c., I comma, prevede che a colui che muore senza lasciare prole, nè genitori, nè altri ascendenti, succedono i fratelli e le sorelle in parti uguali.

Se i fratelli o le sorelle sono premorti è possibile applicare l'istituto della rappresentazione ai sensi dell'art. 467 del c.c., il quale prevede che, nel caso in cui il fratello o la sorella del de cuius non possa o non voglia accettare l'eredità il beneficio passa ai suoi discendenti legittimi o naturali, che se succedono direttamente al de cuius, nel luogo e nel grado del proprio ascendente. Secondo le regole della rappresentazione la divisione va fatta per stirpe e opera all'infinito.

Nel caso specifico quindi, l'eredità andrà divisa in due parti, una andrà al fratello ancora vivente e l'altra andrà divisa tra i due discendenti del fratello premorto, nipoti del de cuius. Se uno di questi due nipoti rifiutasse la sua quota di eredità questa, in mancanza di suoi discendenti, andrebbe devoluta all'altro.

La moglie del fratello premorto non può vantare alcun diritto sull'eredità del de cuius in quanto affine e pertanto esclusa dall'eredità legittima. L'affinità, infatti, definita quale riflesso della parentela ai sensi dell'art. 78 del c.c., non importa alcun diritto successorio.


Milena chiede
lunedì 19/11/2012 - Emilia-Romagna

“Ho uno zio celibe, gli unici parenti sono un fratello incapace di intendere e di volere, un altro fratello ed una nipote figlia di una sorella premorta. Lui vorrebbe fare testamento e lasciare tutto alla nipote. Questo è possibile? Il fratello in caso di testamento totale alla nipote non avrebbe il diritto di percepire nulla dall'eredità oppure una piccola percentuale rimarrebbe comunque al fratello?
Ringrazio anticipatamente.”

Consulenza legale i 19/11/2012

Nel nostro ordinamento la legge prevede una categoria di successibili, denominati legittimari, a favore della quale la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione. Tali soggetti sono esclusivamente il coniuge, i figli legittimi, i figli naturali e gli ascendenti legittimi nel caso in cui manchino i discendenti (art. 536 del c.c.). Di conseguenza, la volontà del testatore è limitata dalla presenza di questi soggetti in quanto lo stesso è tenuto a rispettare la quota loro riservata per legge, potendo disporre liberamente solo della così detta quota disponibile. Infatti, i legittimari possono agire in sede giudiziale per tutelare i propri diritti vantati a carico dell'eredità.

Al di fuori della predetta categoria non esiste alcun parente, fratello o sorella o figli di fratelli o sorelle, che possa rivendicare diritti sull'eredità nel caso in cui il testatore che non lasci legittimari abbia disposto liberamente della sua eredità. Quanto affermato è valido sempre che il testamento rispetti i requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge.

Pertanto, nel caso di specie, lo zio celibe, non avendo alcun legittimario, potrà liberamente disporre di tutta la sua eredità con il testamento, indicando quale unica erede la nipote.


Roberta chiede
lunedì 14/05/2012 - Piemonte

“Ho uno zio che non è sposato e non ha figli. Da un anno ha un invalidità del 100% post ictus con emiparesi destra. Ha problemi di deambulazione ma a livello cerebrale è lucido. L'unica persona che si sta occupando di lui sono io, la nipote, ovvero figlia di sua sorella con contratto di badante C super. In totale mio zio ha un fratello, morto, e due sorelle. Quindi sono rimaste solo due sorelle. È possibile da parte di mio zio farmi una donazione "di giusta causa" visto che io mi occupo di lui? La donazione sarebbe l'appartamento in cui viviamo. Se si, la donazione "di giusta causa" può essere impugnata dagli eredi legittimi? E chi sono in questo caso gli eredi legittimi?”

Consulenza legale i 16/05/2012

In tali casi si può parlare di donazione remuneratoria, fatta per riconoscenza o in considerazione dei meriti del donatario o per speciale rimunerazione ai sensi dell'art. 770 del c.c.. Le donazioni di tale tipologia non possono essere revocate per la sopravvenienza dei figli o per causa di ingratitudine, mentre sono soggette alla riduzione in caso di lesione della quota legittima (Cass. Civ. 11873/1993).

Gli unici soggetti che sono legittimati ad esperire l'azione di riduzione delle donazioni fatte in vita dal de cuius risultano i legittimari, ovvero quelle categorie di soggetti in favore dei quali la legge riconosce la c.d. quota legittima, qualora questa venga lesa. Sono legittimari ai sensi dell'art. 536 del c.c. il coniuge, i figli legittimi, i figli naturali e gli ascendenti legittimi.

Pertanto, nel caso prospettato lo zio non avrebbe alcun legittimario, risultando quali chiamati all'eredità solamente le due sorelle, le quali non avrebbero nessuna legittimazione a promuovere l'azione di riduzione della donazione effettuata dal fratello.

L'eventuale donazione dovrà comunque rispettare i requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge (atto notarile).


Casacci G. chiede
martedì 01/05/2012 - Emilia-Romagna
“Muore la zia di mio padre, vedova e senza figli con due sorelle premorte. Mio padre è figlio unico di una delle due sorelle, l'altra sorella aveva tre figli di cui due tuttora in vita ed uno premorto alla zia. Come viene divisa l'eredità? Grazie e cordiali saluti”
Consulenza legale i 02/05/2012

Nella successione legittima, quando taluno muore senza lasciare prole né genitori o altri ascendenti, la successione si apre in favore dei fratelli o delle sorelle in parti uguali.

Se i fratelli o le sorelle sono premorti è possibile applicare l'istituto della rappresentazione ai sensi dell'[[467 e ss cc]], il quale prevede che, nel caso in cui il fratello (o la sorella) del de cuius non possa o non voglia accettare l'eredità, il beneficio passa ai suoi discendenti legittimi o naturali, che succedono direttamente al de cuius, nel luogo e nel grado del proprio ascendente.

Nel caso posto all'attenzione la defunta aveva due sorelle entrambe premorte le quali hanno lasciato diversi discendenti. L'eredità pertanto andrà divisa in due parti poiché due erano le sorelle della defunta. Poi, verrà suddivisa tra i nipoti la quota che sarebbe spettata al loro genitore.

Quindi, il figlio di una sorella premorta avrà diritto all'intera quota spettante alla propria ascendente, mentre la restante quota andrà suddivisa tra i tre figli dell'altra sorella premorta. La parte spettante al nipote premorto potrà poi essere oggetto di rappresentazione se questi a sua volta aveva lasciato dei discendenti in quanto l'istituto opera all'infinito.


Giuliano chiede
martedì 24/04/2012 - Lombardia
“quesito: muore una zia vedova e senza figli.Io come figlia dell'unica sorella premorta ho diritto a una legittima? Se si ,in quale percentuale?”
Consulenza legale i 26/04/2012

Nella successione legittima, trova applicazione l'istituto della rappresentazione di cui all'[[467 e ss cc]] quando il chiamato all'eredità che sia fratello o figlio de de cuius non vuole o non può accettare l'eredità, e tale beneficio passa in capo ai suoi discendenti legittimi o naturali, che subentrano nel luogo e nel grado del loro ascendente. In base a tale istituto, colui che succede per rappresentazione succede direttamente al de cuius.

Nel caso prospettato, trova applicazione l'istituto della rappresentazione grazie al quale la nipote della defunta zia - figlia della sorella premorta - avrà diritto all'intera eredità nel caso in cui risulti l'unica erede.


Gianni chiede
lunedì 23/04/2012 - Emilia-Romagna
“E' deceduta una persona senza lasciare moglie, né figli.
Aveva però 3 fratelli germani legittimi.
Inoltre aveva una sorella unilaterale (solo da parte di madre). Questa sorella essendo unilaterale non credo possa essere considerata legittima, visto che solo uno dei genitori è in comune.
Da quello che ho letto sopra l'art. 570 c.c. prevede che i fratelli sono tra loro eredi solo se sono legittimi. Il comma 2 prevede che però i fratelli unilaterali concorrono coi germani, seppure ricevendo solo la metà della quota.
La domanda è: l'eredità si divide fra i 3 fratelli germani legittimi e la sorella unilaterale (dando a quest'ultima solo una quota pari alla metà dei germani) oppure si divide solo tra i fratelli legittimi germani?”
Consulenza legale i 23/04/2012

Ai sensi dell'art. 570 del c.c. a colui che muore senza lasciare prole, nè genitori nè altri ascendenti succedono i fratelli e le sorelle in parti uguali. Ancora la norma specifica al secondo comma che i fratelli e le sorelle unilaterali conseguono la metà della quota che conseguono i germani.

E' bene specificare che i fratelli o le sorelle unilaterali quando concorrono con germani conseguono la metà della quota effettiva che spetta ai fratelli e alle sorelle germani (c.d. quota di fatto).

Nel caso prospettato pertanto, l'eredità andrà divisa tra i tre fratelli germani e la sorella unilaterale che conseguirà la metà della quota che in concreto andrà ai germani.


Giusy chiede
lunedì 23/04/2012 - Puglia

“Salve
anch'io volevo fare due domande.
È morto un mio zio, senza figli (era un sacerdote). Aveva diversi fratelli, due dei quale morti prima di lui, uno di essi è mio padre. Lui però ha fatto testamento olografo, lasciando quasi tutto ad una sola delle sorelle. Tutti gli altri miei zii sono intenzionati ad impugnare il testamento sulla base dell'evidente sbilanciamento nella divisione della eredità e perché all'interno della busta contenente il testamento vi erano due biglietti aggiunti successivamente alla stesura, in calligrafia evidentemente diversa. È possibile?
La seconda domanda è la seguente: avremmo dovuto essere convocati dal notaio anche noi nipoti, figli di uno dei suoi fratelli morti prima di lui ? E possiamo dire la nostra ?
La ringrazio anticipatamente per la risposta”

Consulenza legale i 03/05/2012

Con il testamento il nostro ordinamento riconosce ad un soggetto il diritto di disporre delle proprie sostanze per il periodo in cui avrà cessato di vivere, riconoscendo pertanto un supremo rispetto alla personalità del soggetto.

Unico limite alla volontà testamentaria è il rispetto della c.d. quota legittima, una quota riservata per legge ad una categoria di successibili denominati legittimari. Ai sensi dell'art. 536 del c.c. sono tali il coniuge, i figli legittimi, i figli naturali, gli ascendenti legittimi. Inoltre, la norma precisa che a favore dei discendenti dei figli legittimi o naturali che vengono alla successione in luogo di questi, la legge riserva gli stessi diritti riservati ai figli legittimi e naturali.

Fatte queste dovute premesse, nel caso prospettato il defunto non ha lasciato alcun legittimario pertanto poteva liberamente disporre delle sue sostanze in favore della sorella. I fratelli o le sorelle esclusi dall'eredità non potranno vantare alcun diritto perché non sono legittimari, e non hanno pertanto diritto ad alcuna quota riservata.

Tuttavia, la volontà testamentaria potrebbe essere contestata se l'atto redatto dal defunto in favore della sorella non presentasse i requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge.

Relativamente al secondo quesito posto, i nipoti non citati nel testamento non dovevano essere convocati dal notaio. Alla pari dei fratelli o delle sorelle del defunto, potranno contestare il testamento qualora l'atto non rispetti i requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge.


Barbara chiede
sabato 21/04/2012 - Emilia-Romagna
“Sottoporrei alla Vs. cortese attenzione la seguente volontà testamentaria, per richiederne l'interpretazione, precisando che trattasi di persona vedova senza figli. Riporto letteralmente il testo sottolineando con cui è stata esclusa una sorella vivente: "..lascio alle mie sorelle ROSA - MARIA ed ai miei nipoti LUCA - GIOVANNA figli di mia sorella defunta TERESA - QUESTI ULTIMI CON DIRITTI DI RECIPROCO ACCRESCIMENTO, la casa di mia proprietà .....". Visto il riferimento all'art. 674 e la mancata indicazione delle rispettive quote, quale quota spetta a LUCA? 1/4 oppure il 50% di 1/3 (condiviso con la sorella)?
Grazie per l'attenzione e per il Vs. servizio.
Porgo i miei migliori saluti.”
Consulenza legale i 23/04/2012

Con il testamento un soggetto può disporre delle proprie sostanze per il momento in cui avrà cessato di vivere. Il nostro ordinamento riconosce assoluta prevalenza alla volontà testamentaria, con l'unico limite del rispetto della c.d. quota legittima che, per legge, spetta ad una categoria di successibili indicati all'art. 536 del c.c., ovvero coniuge, figli legittimi e naturali, ascendenti legittimi.

Nel caso prospettato, dalle informazioni fornite si evince che la defunta non ha lasciato alcun legittimario, pertanto poteva disporre delle sue sostanze in completa libertà, potendo escludere legittimamente dalla successione ereditaria la sorella vivente.

La volontà testamentaria contenuta nel quesito dà atto del fatto che la defunta ha lasciato alle due sorelle ed ai due nipoti, figli di una sorella premorta e con reciproco diritto di accrescimento, la proprietà di un immobile. Ciò significa che la proprietà dovrà essere divisa in tre parti uguali, 1/3 alla sorella Rosa, 1/3 alla sorella Maria ed 1/3 da suddividere ulteriormente tra i nipoti Luca e Giovanna (pertanto 1/6 ciascuno).

Il riferimento al diritto di accrescimento riservato ai due nipoti, implica che nel caso in cui uno dei due non voglia accettare la sua parte, la porzione per l'altro aumenterà come conseguenza dell'espansione del diritto dell'altro chiamato, a meno che non sussistano i presupposti per l'istituto della rappresentazione.


Michele chiede
mercoledì 18/04/2012 - Umbria
“Vorrei porre un quesito: é morto uno zio celibe,senza genitori e senza lasciare testamento.Questo zio aveva un fratello premorto con una figlia legittima,due sorelle viventi con prole e due sorelle nubili viventi. Ciò premesso, chiedo se la figlia del fratello premorto ha diritto all'eredità di (1/5),per rappresentazione, come i fratelli e sorelle viventi del de cuius.”
Consulenza legale i 19/04/2012

Ai sensi dell'art. 570 del c.c. a colui che muore senza lasciare prole, nè genitori, nè altri ascendenti, succedono i fratelli e le sorelle in parti uguali.

Qualora uno dei fratelli o sorelle sia premorto, lasciando dei discendenti legittimi o naturali, verrà in applicazione l'istituto della rappresentazione ex art. 467 del c.c., in base al quale i discendenti subentrano nel luogo e nel grado del loro ascendente, quando il primo chiamato all'eredità sia figlio o fratello del defunto che non può o non vuole accettare l'eredità.

Nel caso prospettato, l'eredità del defunto andrà divisa in parti uguali (quota di 1/5) tra le quattro sorelle ed il fratello premorto al quale subentrerà per rappresentazione la figlia legittima.


Gianfranco V. chiede
giovedì 12/04/2012 - Campania
“Buongiorno. Vorrei porre un quesito: è morta una zia nubile, senza lasciare testamento. Questa zia ha i genitori, tre fratelli e due sorelle, tutti premorti, di cui un fratello non ha avuto figli e la moglie è anch'essa premorta. Ciò premesso, sono a chiedere se il patrimonio dovrà essere suddiviso in quote eguali tra tutti i nipoti; o, prima suddiviso per il numero di fratelli/sorelle (4 o 5 ?), e poi tra i nipoti si suddividerà la quota che sarebbe spettata al genitore di ognuno di essi.
Nel ringraziare anticipatamente, cordialmente saluto
Gianfranco Vovola
Santa Maria Capua Vetere”
Consulenza legale i 20/04/2012

In base alla regola della successione legittima, a colui che muore senza lasciare prole, nè genitori, nè altri ascendenti, succedono i fratelli e le sorelle in parti uguali (art.570 cc).

Quando, i fratelli o le sorelle siano premorti lasciando discendenti legittimi o naturali, trova applicazione l'istituto della rappresentazione ex art. 467 del c.c., in virtù del quale i discendenti subentrano nel luogo e nel grado del loro ascendente, che non può o non vuole accettare l'eredità. Tale regola si applica solo nel caso in cui il primo chiamato sia fratello o figlio del de cuius e permette a coloro che succedono per rappresentazione di succedere direttamente al de cuius.

In applicazione del predetto principio, nel caso prospettato l'eredità della zia andrà divisa in parti uguali tra tutti i nipoti, discendenti dei fratelli e sorelle premorti.


Marilena chiede
mercoledì 11/04/2012 - Campania
“Di recente è morta una mia zia senza lasciare testamento. Mio nonno paterno era fratello unilaterale. Anche mio padre è deceduto. Mio fratello ed io, essendo pronipoti della zia, e nipoti del fratello unilaterale, ereditiamo lo stesso la nostra quota?”
Consulenza legale i 22/04/2012

Nella successione legittima vige la regola dell'esclusione per prossimità di grado, in base alla quale il parente più prossimo esclude tutti gli altri.

In tale ambito, ai sensi dell'art. 570 del c.c. se taluno muore senza lasciare prole, nè genitori o altri ascendenti, la successione si apre in favore dei fratelli e delle sorelle. Ancora, la norma specifica che ai fratelli o alle sorelle unilaterali spetta la metà di quanto effettivamente conseguono i fratelli e le sorelle germani (c.d. quota di fatto).

Tuttavia, occorre precisare che quando un fratello o una sorella del de cuis siano premorti, hanno diritto a succedere i loro discendenti legittimi o naturali in virtù dell'istituto della rappresentazione che trova la propria disciplina all'art. 467 del c.c.. Tale istituto permette ai discendenti del fratello/sorella o figlio del de cuius di subentrare nel luogo e nel grado del proprio ascendente quando questo non possa o non voglia accettare l'eredità. Pertanto, i diritti dei discendenti del fratello o figlio premorto saranno sottratti alla regola dell'esclusione per prossimità di grado.

Inoltre, è bene precisare che, ai sensi dell'art. 469 del c.c., l'istituto della rappresentazione opera all'infinito, siano uguali o disuguali il grado dei discendenti e il loro numero in ciascuna stirpe.

Nel caso prospettato, i nipoti del fratello unilaterale della defunta potranno subentrare nel luogo e nel grado del loro ascendente, avendo diritto alla quota dell'eredità che sarebbe spettata a quest'ultimo.


Lucia chiede
mercoledì 11/04/2012 - Sicilia
“Salve, ho un problema dovrei ricevere una donazione di un immobile da parte di una persona che non e sposata e senza figli, questa persona ha pero fratelli e sorelle, possono questi all'atto della morte impugnare l'atto di donazione? vi ringrazio per la gentile attenzione lucia battaglia di ragusa”
Consulenza legale i 18/04/2012

Gli unici soggetti che sono legittimati ad impugnare un atto di donazione effettuato in vita dal de cuius sono i c.d. legittimari, ovvero ai sensi dell'[[536 c.c.]], il coniuge, i figli legittimi, i figli naturali, gli ascendenti legittimi. Questi soggetti potranno impugnare l'atto di donazione esercitando l'azione di riduzione solo nel caso in cui il valore della donazione ecceda la quota della quale il defunto poteva disporre. La donazione non si riduce se non dopo esaurito il valore dei beni di cui è stato disposto per testamento art. 555 del c.c..

Nel caso prospettato, il soggetto che vuole effettuare l'atto di liberalità non è sposato né ha figli legittimi o naturali, ma solo fratelli e sorelle, i quali, una volta venuto a mancare il donante non potranno impugnare l'atto di donazione perché non rientrano nella categoria dei legittimari.


Maria M. chiede
martedì 10/04/2012 - Campania
È deceduta recentemente la sorella di mio nonno paterno, anch'egli deceduto anni prima. Erano fratelli unilaterali. Anche mio padre è deceduto. Mio fratello ed io, nipoti del nonno, fratello unilaterale della zia, ereditiamo la nostra quota al 50% nonostante la zia avesse ed ha ancora viventi fratelli germani? Ringrazio in anticipo.”
Consulenza legale i 21/04/2012

Ai sensi dell'art. 570 del c.c.], nel caso in cui taluno muoia senza lasciare prole, né genitori, né altri ascendenti, la successione si apre in favore dei fratelli e delle sorelle. Ancora, la norma specifica che i fratelli e le sorelle unilaterali conseguono la metà di quanto effettivamente spetta ai fratelli e sorelle germani (cd. quota di fatto).

I discendenti dei fratelli o delle sorelle, sia unilaterali che germani, possono succedere per rappresentazione nel luogo e nel grado del loro ascendente, in quanto l'istituto della rappresentazione trova applicazione ai sensi dell'art. 467 del c.c. nel caso in cui il chiamato all'eredità sia figlio o fratello del de cuius e non voglia o non possa accettare. Inoltre la norma contenuta all'art. 469 del c.c. specifica che la rappresentazione ha luogo all'infinito, siano uguali o disuguali il grado dei discendenti e il loro numero in ciascuna stirpe.

Nel caso prospettato, i nipoti del fratello unilaterale della defunta potranno pertanto succedere per rappresentazione nel luogo e nel grado del loro ascendente, conseguendo la quota che gli sarebbe spettata, pari cioè alla metà della quota che spetta effettivamente agli altri fratelli o sorelle germani della defunta.


Martino chiede
martedì 03/04/2012 - Estero
“Mio fratello, scapolo e senza prole, è morto quattro mesi fa.
Lascia un appartamento in eredità.
Io, mia madre (vedova) ed il marito della mia defunta sorella siamo gli unici superstiti. Come andrebbero divise le quote sull'appartamento del mio defunto fratello?
Vi ringrazio.”
Consulenza legale i 05/04/2012

In virtù di quanto disposto dall'art. 571 del c.c., alla successione del defunto saranno ammessi la madre ed il fratello vivente, i quali concorreranno per capi, ricevendo 1/2 della successione del de cuius. Il coniuge della sorella premorta non avrà diritto ad alcuna quota ereditaria in quanto nei suoi confronti non potrà applicarsi l'istituto della rappresentazione, il quale opera se il primo chiamato è figlio o fratello del de cuius (come nel caso di specie) ma solo nei confronti dei figli e dei discendenti del primo istituito che non può succedere.


Antonio S. chiede
giovedì 29/03/2012 - Lazio
“Buongiorno. Vorrei porre un quesito: è morto uno zio senza figli, senza lasciare testamento e con moglie premorta. Questo zio aveva cinque fratelli di cui due morti premorti anch'essi ma entrambi con figli. Ciò premesso, sono a chiedere se le quote in cui si dovrà dividere il patrimonio sono 5 (tante quanti i fratelli), tutte in parti uguali (1/5) e se in sede di assegnazione delle quote i fratelli viventi hanno una prelazione rispetto ai nipoti del de cuius.
Nel ringraziare anticipatamente, cordialmente saluto
Antonio Stigliano
Roma”
Consulenza legale i 29/03/2012

Mancando discendenti legittimi o naturali i fratelli hanno sempre titolo per la successione legittima (art. 570 del c.c.). Per la successione dei fratelli si potrebbe anche parlare di "collaterali privilegiati", nel senso che, ammettendosi nei loro confronti la rappresentazione, non si applica a danno dei loro discendenti la regola generale per la quale il prossimo esclude i remoti. La rappresentazione è una devoluzione della chiamata rivolta ai figli e ai discendenti del primo istituito che non può accettare (premorienza). L'istituto opera solo se il primo chiamato è figlio o fratello del de cuius. Di conseguenza si può dire che la rappresentazione favorisce sempre e soltanto i nipoti o i pronipoti del de cuius. La rappresentazione avviene per stirpi, ciò significa che la quota del chiamato che non può accettare viene devoluta ai suoi discendenti.

Nel caso posto all'attenzione, dunque, il patrimonio del de cuius dovrà dividersi in cinque parti uguali (tante quanti sono i fratelli). Conseguentemente, la quota spettante a ciascuno dei due fratelli premorti dovrà essere divisa rispettivamente per i figli o i discendenti degli stessi.


Paolo chiede
mercoledì 04/01/2012 - Lombardia
“Volevo farvi una domanda: muore uno zio (non lascia testamento) senza figli con moglie premorta. Lo zio aveva due fratelli uno germano e uno unilaterale, entrambi i fratelli sono premorti ed entrambi hanno avuto figli: il fratello germano 3 figli, il fratello unilaterale 2 figli.Volevo sapere le quote di spettanza dei singoli nipoti (4/18 ognuno dei tre nipoti figli del fratello germano, e 3/18 ognuno dei due nipoti figli del fratello unilaterale ?).
Ringrazio anticipatamente.”
Consulenza legale i 04/01/2012

In base alle regole sulla successione legittima, mancando discendenti legittimi o naturali, i fratelli hanno sempre titolo per la successione legittima, così come disciplinato dall'art. 570 del c.c.. I fratelli e le sorelle unilaterali, quando concorrono con i germani, conseguono la metà della quota che in concreto andrà ai germani.

Nel caso di specie, essendo i fratelli del de cuius premorti, sarà applicabile l'istituto della rappresentazione disciplinato dall'art. 467 del c.c. e ss. La rappresentazione è una devoluzione della chiamata rivolta ai figli e ai discendenti del primo istituito che non può o non vuole succedere. L'istituto opera solo se il primo chiamato è figlio o fratello del de cuius. Di conseguenza si può dire che la rappresentazione favorisce sempre e soltanto i nipoti o i pronipoti del de cuius. La rappresentazione avviene per stirpi.

Alla luce di quanto esposto, nel caso di specie a ciascun discendente del fratello germano spetterà la quota di 4/18 dell'eredità mentre e a ciascun discendente del fratello unilaterale spetterà la quota di 3/18 dell'eredità del de cuius.


Gaetano B. chiede
mercoledì 24/11/2010

“Volevo farvi una domanda. Ho uno zio di 85 anni fratello di mio padre, sposato. La moglie è morta circa sei mesi fa. Non hanno avuto figli. L'eredità si divide tra i fratelli. Nel mio caso mio padre è morto già da qualche anno: l'eredità passa a me come nipote? In attesa di una vostra risposta, vi ringrazio.”

Consulenza legale i 26/11/2010

Mancando discendenti legittimi o naturali, i fratelli hanno sempre titolo per la successione legittima. I fratelli e le sorelle concorrono con gli ascendenti del de cuius e con il coniuge, escludendo i successibili di grado più lontano ai sensi dell'art. 571 del c.c.. I diritti dei discendenti dei fratelli sono però sottratti alla regola dell'esclusione per prossimità di grado, in quanto nei loro confronti opera la rappresentazione (collaterali privilegiati). Nel caso di specie anche il nipote, quindi, avrà diritto all'eredità.


Natalia B. chiede
mercoledì 10/11/2010
“Successione tra fratelli: ereditano un fratello germano ed uno unilaterale. Se il fratello unilaterale è morto, la sua quota la ereditano i suoi figli? Le quote sono 2\3 per il germano ed 1\3 per i figli dell'unilaterale morto?”
Consulenza legale i 11/11/2010

Il secondo comma dell'art. 570 del c.c. prevede che "I fratelli e le sorelle unilaterali conseguono la metà della quota che conseguono i germani". Agli unilaterali spetta quindi la metà di quanto effettivamente conseguono i germani (c.d. quota di fatto) e non la metà della quota che spetterebbe loro (c.d. quota di diritto), se fossero germani. Nel caso di specie, quindi, con il principio della quota di fatto, al fratello germano spetteranno i 2/3, a quello unilaterale 1/3 dell'eredità.
I diritti dei discendenti dei fratelli sono sottratti alla regola dell'esclusione per prossimità di grado. In quanto collaterali privilegiati, nei loro confronti è ammessa la successione per rappresentazione.


Luciano S. chiede
domenica 14/03/2010

“Se il patrimonio in successione del de cuius non lo ha ricevuto a sua volta in eredità, ma lo ha costituito personalmente nella sua vita, cosa comporta? Subentrano solo i fratelli germani? Non gli unilaterali? Oppure rientra tutto in successione a prescindere dalla provenienza?”

Consulenza legale i 20/12/2010

E' bene precisare che con la morte del titolare si estinguono, e quindi non si trasmettono, solo i diritti personalissimi, quali i rapporti di ordine familiare, e alcuni diritti patrimoniali inerenti alla persona, come il diritto e l'obbligo degli alimenti, l'usufrutto, l'uso e l'abitazione, i diritti e gli obblighi relativi a future prestazioni nascenti dal contratto di mandato, ecc.
Si trasmettono, invece, gli altri diritti reali e di obbligazione; questi ultimi sia dal lato attivo che da quello passivo: con l'accettazione dell'eredità passano ugualmente nell'erede i crediti e i debiti.
Tutto ciò che forma oggetto della successione, indipendentemente dalla provenienza, rientra nell'eredità.
Per quanto riguarda la successione dei fratelli, mancando discendenti legittimi o naturali, i fratelli hanno sempre titolo per la successione legittima.
I fratelli e le sorelle unilaterali, quando concorrono con i germani, conseguono la metà della quota che in concreto andrà ai germani.


S. C. chiede
venerdì 20/05/2022 - Lombardia
“V/o Riferimento: Q202230975 QUESITO PRECEDENTE

Distinti Signori,
e' vero che i beni personali (precedenti al matrimonio) di una madre che ha avuto 3 figli durante il matrimonio ed un figlio unilaterale da vedova, vengono divisi in parti uguali fra tutti e 4 i figli? oppure all'unilaterale spetta la meta' della quota dei germani? Lo chiedo per capire se anche il calcolo della disponibile di 1/3 valga la meta' per l'unilaterale. Grazie e scusate per disturbo ma non riesco a capire...

QUESITO ATTUALE
Distinti Signori, Vi ringrazio molto per la risposta. Che pero’ mi ha fatto venire un dubbio…
Mi spiego. La madre che, durante il matrimonio, ha avuto 4 figli germani (non 3 scusate e’ stata la fretta) aveva ereditato dal marito morto nel 1954 solo l’usufrutto ed i figli ¼ ciascuno dei beni. Nello stato civile di vedova la madre ha avuto un altro figlio che porta il cognome della madre la quale non si e’ risposata e non ha piu’ avuto niente a che fare con l’uomo.
La madre ha ereditato beni “che provenivano del marito” quando e’ morto uno dei 4 figli germani. Precisamente, secondo me, ha ereditato 7/56 del (1/4) caduto in successione del figlio germano. Poi, 1/56 l’ha ereditato il figlio unilaterale e 2/56 a testa i tre fratelli.
Ed ecco il dubbio: Siccome poi la madre muore i sui 7/56 vanno in parti uguali ai tre figli germani e all’unilaterale OPPURE all’unilaterale va la meta’ di quanto va ai fratelli germani?
Io pensavo che il figlio unilaterale dalla madre ereditasse la meta’ dei suoi fratelli germani poiche’ trattasi di beni di provenienza paterna.
MA LA Vostra risposta mi fa pensare che sto sbagliando e che l’unilaterale non eredita solo la meta’ ma COME i germani. GIUSTO?
Pensavo proprio che questa parte dei passaggi della quale ora dubito fosse a posto
Infatti
il mio 1° quesito era riferito alla successione della madre ma relativamente ai suoi beni personali “da ragazza” e infatti Vi ho chiesto se fosse vero che i medesimi vengono ereditati dai figli germani e unilaterali in egual misura.
Voi mi avete risposto di si’ ….ECCO PERCHE’ ORA HO IL DUBBIO CHE FORSE EREDITANO IN EGUAL MISURA GERMANI ED UNILATERALI ANCHE PER LA SUCCESSIONE DEI 7/56 della madre cioe’ quelli da lei ereditati per la morte del figlio germano …. che provengono dai beni del padre.
VI PREGO DI SCUSARMI non ho trovato dove richederVi preventivo e non so se va bene ch’io paghi lo sesso che ho gia’ pagato. E’ che ho tempo solo fino a domani …
Consulenza legale i 26/05/2022
Nella precedente consulenza è stato precisato che lo status di figlio unilaterale potrebbe avere incidenza soltanto nella successione tra fratelli, quale disciplinata dall’art. 570 c.c.
Un esempio pratico, che può aiutare a comprendere meglio ciò, lo si ritrova proprio in quanto esposto nell’attuale quesito, nella parte in cui è detto:
La madre ha ereditato beni “che provenivano del marito” quando e’ morto uno dei 4 figli germani. Precisamente, secondo me, ha ereditato 7/56 del (1/4) caduto in successione del figlio germano. Poi, 1/56 l’ha ereditato il figlio unilaterale e 2/56 a testa i tre fratelli”.
Come può notarsi, il figlio unilaterale riceve una quota dimezzata rispetto agli altri fratelli consanguinei, e precisamente 1/56 anziché 2/56, e ciò in applicazione di quanto dettato, appunto, dall’art. 570 c.c.

Diversa, invece, sarà la situazione alla morte della madre, in quanto, a prescindere dalla provenienza dei beni che si ritroveranno nel suo patrimonio, l’intera eredità dovrà essere divisa in parti eguali tra tutti i figli (quelli nati durante il primo matrimonio ed il quarto avuto da vedova), e ciò in conformità a quanto disposto dall’art. 566 c.c.
Quindi, ritornando a quanto viene chiesto nel quesito, quella quota ereditaria pari a 7/56 del patrimonio del figlio premorto alla madre, confluita per successione nel patrimonio di quest’ultima e divenuta a tale titolo di esclusiva proprietà della stessa, alla morte della madre dovrà essere divisa in parti uguali tra tutti i figli che le sopravvivranno, compreso il figlio definito “unilaterale”.

S. C. chiede
giovedì 12/05/2022 - Lombardia
“Distinti Signori,
e' vero che i beni personali (precedenti al matrimonio) di una madre che ha avuto 3 figli durante il matrimonio ed un figlio unilaterale da vedova, vengono divisi in parti uguali fra tutti e 4 i figli? oppure all'unilaterale spetta la meta' della quota dei germani? Lo chiedo per capire se anche il calcolo della disponibile di 1/3 valga la meta' per l'unilaterale. Grazie e scusate per disturbo ma non riesco a capire...”
Consulenza legale i 18/05/2022
La norma a cui si ritiene ci si intenda riferire è l’art. 570 del c.c., il quale, in realtà, ha poco a che fare con la situazione che nel quesito si intende ipotizzare.
Per quanto è dato capire, si chiede di aver chiarito quali diritti successori competono ai figli di prime nozze, e più precisamente al figlio nato da matrimonio il cui padre (ex coniuge) sia deceduto.
Ebbene, per rispondere alla domanda è necessario precisare a quale successione si intenda fare riferimento, ovvero se alla successione della madre o alla successione dell’altro coniuge, con il quale la madre si è risposato.
Per semplificare è meglio identificare con dei nomi fittizi i soggetti che vengono interessati, individuando con:
Tizia la madre vedova risposatasi
Tizio l’attuale coniuge ancora in vita
Primo il figlio nato dal primo matrimonio
Secondo, Terzo e Quarto i figli nati dal secondo matrimonio.

Alla morte di Tizia (ossia colei che pone il quesito) suoi eredi saranno:
il coniuge Tizio (se ancora in vita) ed i suoi quattro figli (Primo, Secondo, Terzo e Quarto) in parti eguali.
In assenza di testamento, troverà applicazione l’art. 581 c.c. e, pertanto, il patrimonio ereditario di Tizia si devolverà in ragione di 1/3 in favore di Tizio ed in ragione dei rimanenti 2/3 in favore dei quattro figli in parti eguali tra loro.

Alla morte di Tizio (attuale coniuge) suoi eredi saranno:
il coniuge Tizia, se ancora in vita;
i suoi tre figli Secondo, Terzo e Quarto.
Anche in questo caso l’eredità spetterà per 1/3 a Tizia (coniuge superstite) e per 2/3 indivisi ai tre figli.
Nessun diritto successorio compete al figlio di Tizia Primo, in quanto tra lo stesso e Tizio non sussiste alcun rapporto, né di parentela e neppure di affinità.

Del legame unilaterale, invece, se ne dovrà tener conto nel momento in cui dovesse aprirsi la successione di uno dei figli nati dal secondo matrimonio tra Tizio e Tizia.
Supponendo che si verifichi la morte di Secondo, se questi non dovesse lasciare figli, né genitori e neppure altri ascendenti, troverà applicazione l’art. 570 c.c., con la conseguenza che gli succederanno i fratelli e le sorelle in parti eguali, ma il fratello unilaterale Primo avrà diritto a conseguire la metà della quota che conseguono gli altri due germani Terzo e Quarto.

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