Il divieto di alienare stabilito per contratto ha effetto solo tra le parti(1), e non è valido se non è contenuto entro convenienti limiti di tempo e se non risponde a un apprezzabile interesse di una delle parti.
Il divieto di alienare stabilito per contratto ha effetto solo tra le parti(1), e non è valido se non è contenuto entro convenienti limiti di tempo e se non risponde a un apprezzabile interesse di una delle parti.
(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
Cass. civ. n. 15240/2017
L’attribuzione patrimoniale gratuita (nella specie, sotto forma di legato) di un bene con vincolo perpetuo di destinazione imposto dal disponente con clausola modale, è nulla per violazione dell’art. 1379 c.c., risultando eccessivamente compromesso il diritto di proprietà dell’onerato, i cui poteri dispositivi sul bene - destinato a circolare, a pena di inadempimento, con il medesimo vincolo - risultano sostanzialmente sterilizzati “sine die”.Cass. civ. n. 3082/1990
La norma dell'art. 1379 c.c. con riguardo alle condizioni di validità — limite temporale di durata, rispondenza ad apprezzabile interesse di una parte — del divieto convenzionale di alienare, si applica, essendo espressione di un principio di portata generale, anche a pattuizioni che, come quelle contenenti un vincolo di destinazione, se pur non puntualmente riconducibili al paradigma del divieto di alienazioni, comportino, comunque, limitazioni altrettanto incisive del diritto di proprietà.
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Aggiornato al D.Lgs. 21 aprile 2016 n. 72 che ha introdotto il nuovo art. 120-quinquiesdecies nel Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/1993), rubricato “Inadempimento del consumatore”, nonché al D.L. 3 maggio 2016 n. 59 recante “Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione”, convertito con Legge 30 giugno 2016 n. 119 che ha introdotto il pegno non possessorio e... (continua)