L'efficacia obbligatoria del divieto di alienare
L'art. 1379 contiene tre regole: a) l'efficacia obbligatoria del limitato divieto di alienare; b) l'inefficacia di tale divieto, quando sia senza limiti; c) l'inefficacia reale di ogni divieto di alienazione.
La prima regola era già ammessa nel diritto anteriore, ed aveva già ricevuto varie applicazioni. Ma, mentre essa non era ricordata nel codice civile 1865, è posta espressamente nel codice del 1942.
Allorché l'efficacia del divieto è soltanto obbligatoria, non si può dire che essa contrasti col diritto di proprietà, perché si risolve in un semplice obbligo di non fare. La ricordata Relazione ricollega a tale divieto alcuni casi speciali previsti dal codice del 1912 come per es. il patto che proibisce l'alienazione del diritto dell'enfiteuta per non oltre il ventennio, disciplinato all'art. 965; ed il patto di incedibilità del credito menzionato all'art. 1260.
Più frequenti dei divieti di alienare, sono gli obblighi di non alienare se non a certe condizioni e ad un certo prezzo, obblighi che hanno la stessa natura giuridica del divieto di alienare puro e semplice, e che per conseguenza sottostanno alle stesse disposizioni dell'art. 1379. Obblighi di tale natura si trovano in quei contratti che costituiscono e disciplinano i consorzi fra produttori o fra commercianti, ovvero che sindacano in qualche modo la produzione o la vendita. Fra questi obblighi vi sono anche quelli relativi alla vendita di prodotti coperti da marchi di fabbrica: i tentativi di dare portata ideale al divieto di vendere prodotti di marca se non a certe condizioni, possono dirsi naufragati, ma l'efficacia obbligatoria di tali accordi deve, almeno in linea di principio, essere ammessa. Se ne può derivare pregiudizio per il pubblico bene, spetta al legislatore e non ad altri il compito di dettare norme repressive.
L’inefficacia del divieto obbligatorio illimitato o non sorretto da apprezzabile interesse
Senonché il divieto di alienare senza limiti di tempo e senza apprezzabile interesse della parte, avrebbe dato al patto una estensione pericolosa. La ricordata Relazione avverte che con tale eccessiva estensione, si sarebbe svuotato il contenuto della proprietà. Veramente, posto il carattere esclusivamente obbligatorio del divieto, non si vede come la proprietà potrebbe essere seriamente pregiudicata. In ogni caso però anche l’onere obbligatorio di non fare, a tempo illimitato, avrebbe troppo menomato la libertà futura del contraente; per tale motivo il codice del 1942 ammette che i1 patto è valido solo se è contenuto entro convenienti limiti di tempo e se corrisponde ad un apprezzabile interesse di una delle parti.
Il divieto di alienare senza interesse apprezzabile di una delle parti, è bensì nullo, ma basta a renderlo valido l'interesse di chi riceve la cosa, come del donatario di un libro di studio, a cui si è ingiunto di conservarlo, almeno fino a che abbia compiuto un corso di studi od abbia superato un esame. E, più generalmente parlando, può dirsi che basta l'interesse morale del donante al conseguimento del fine utile per il beneficiato; se non fosse così, il largo criterio espresso dall’art. 1379, menzionando una delle parti, cadrebbe nel vuoto. Ciò è confermato anche dalla ricordata Relazione, che avverte che l'interesse per la validità del patto, può anche avere carattere affettivo, può anche riguardare la tutela di un diritto altrui.
L’efficacia del divieto di fronte ai terzi
L'inefficacia del divieto di alienare, di fronte ai terzi, costituisce un vero e proprio presidio a tutela della proprietà e dei diritti reali. La cosa, circolando nei vari patrimoni, passa libera da divieti di alienazione, che non potrebbero estendersi ai successori, in difetto di conveniente pubblicità, senza insidiare i loro acquisti. A, questo principio posto dall'art. 1379 non può fare eccezione né la parte né il giudice, ma può farla il legislatore. Per esempio, l'art. 43 del R. decreto 21 dicembre 1933, n. 1 736, sulla clausola di non trasferibilità apposta agli assegni bancari, costituisce una eccezione manifesta che, per la specialità della materia, sopravvive al codice del 1942 e deroga all'articolo 1379. Dispone infatti tale articolo che le girate apposte nonostante il divieto, si hanno per non scritte. Altre eccezioni poi si trovano addirittura nello stesso codice civile del 1942. Tale è per esempio l'intrasferibilità convenzionale delle quote delle società a responsabilità limitata (art. 2479). Queste restrizioni hanno evidentemente effetto esteso ai terzi.
Ma quando l'art. 1379 spiega gli effetti suoi, nulla vale ad eludere l'efficacia cogente di tale norma. Cosicché inutilmente si opererebbe la trascrizione del divieto di alienare, per opporlo ai terzi; inutilmente si inciderebbe a fuoco il prezzo sulla merce, perché il compratore può, ciò nonostante, rivenderla a qualsiasi prezzo, od anche donarla, senza che l'acquirente abbia nulla a temere.