Il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti ed assumono i medesimi obblighi.
I doveri elencati per un coniuge nel presente articolo diventano diritti per l'altro: così, la fedeltà è l'astenersi reciprocamente da relazioni sentimentali con altri soggetti; l'assistenza reciproca implica il soddisfacimento materiale e morale delle esigenze del coniuge; la
coabitazione è la convivenza durevole presso la stessa
residenza (e non presso il
domicilio, che - secondo quanto detto sub
art. 43 del c.c. - ha una connotazione relativa maggiormente alla professione, agli affari ed agli interessi del soggetto).
La capacità di lavoro è da intendersi in senso solidaristico nell'ottica della pari contribuzione per i bisogni comuni, in maniera reciproca e non determinabile inizialmente; così andranno parificati il
lavoro professionale ed il
lavoro casalingo di chi, pur non producendo direttamente il reddito, provveda a tutte la faccende domestiche. contributo del coniuge è da intendersi in senso ampio, comprensivo tanto dei redditi guadagnati, quanto del patrimonio costituito, conservato e via via accumulato.
La contribuzione è sempre nell'interesse collettivo della
famiglia, e non esclusivo dell'altro coniuge, cui invece si riferisce il reciproco mantenimento; si è parlato infatti (Falzea, Trabucchi) di
"consorzio familiare" come riflesso del nuovo regime comunitario della famiglia, in contrapposizione con la precedente impostazione che vedeva una autorità (il capofamiglia, appunto) che comandava e provvedeva.