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Articolo 710 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 28/12/2023]

Modificabilità dei provvedimenti relativi alla separazione dei coniugi

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 710 Codice di procedura civile

Articolo abrogato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197.

[Le parti possono sempre chiedere, con le forme del procedimento in camera di consiglio, la modificazione dei provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole conseguenti la separazione(1) (2).

Il tribunale, sentite le parti, provvede alla eventuale ammissione di mezzi istruttori e può delegare per l'assunzione uno dei suoi componenti.

Ove il procedimento non possa essere immediatamente definito, il tribunale può adottare provvedimenti provvisori e può ulteriormente modificarne il contenuto nel corso del procedimento (3).]

Note

(1) I provvedimenti relativi ai coniugi e alla prole che sono stati adottati con la sentenza di separazione, possono essere modificati in ogni tempo, in quanto si tratta di provvedimenti dipendenti dalle circostanze esistenti al momento in cui vengono pattuiti dalle parti in caso di separazione consensuale o imposti dal giudice in caso di separazione giudiziale. La modifica viene disposta dal Tribunale ordinario previo ricorso di uno o entrambi i coniugi. Tale ricorso dà avvio ad un giudizio in camera di consiglio, nel contraddittorio delle parti e si conclude con decreto soggetto a reclamo davanti alla Corte d'appello, nel termine di dieci giorni dalla notifica del decreto di revisione.
(2) La modifica dei provvedimenti relativi alla separazione può essere richiesta nel caso in cui sopraggiungano nuove circostanze di fatto o di diritto rispetto a quelli esistenti al momento della sentenza, ovvero nel caso in cui sussistano delle circostanze già esistenti ma che non sono state considerate dal giudice in sede di emanazione della sentenza.
(3) Con la sentenza del 9-11-1992, n. 416, la Consulta ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 710 «nella parte in cui non prevede la partecipazione del pubblico ministero per la modifica dei provvedimenti riguardanti la prole».

Spiegazione dell'art. 710 Codice di procedura civile

Questa norma regola il procedimento di modifica delle condizioni di separazione, la quale può essere richiesta sia quando mutano le condizioni patrimoniali dei coniugi, sia in relazione ai provvedimenti inerenti il mantenimento e l'affidamento della prole, allorchè intervengano nuove circostanze modificative delle condizioni già stabilite nella sentenza di separazione.

Dal contenuto di questa norma se ne desume che i provvedimenti oggetto di modifica hanno natura determinativa e vengono emessi rebus sic stantibus, cioè allo stato degli atti (per tale ragione possono essere modificati in ogni momento); peraltro, deve farsi osservare che la norma in esame si pone in stretta relazione con gli artt. 155 e [n156cc]] c.c.

Il giudizio di modificazione delle condizioni di separazione si svolge seguendo il procedimento camerale, fatta eccezione per le deroghe che lo stesso art. 710 prevede per l'attività istruttoria e i provvedimenti provvisori.
La domanda di modificazione delle condizioni relative ai coniugi o alla prole contenute nella sentenza di separazione è proponibile solo dopo il passaggio in giudicato di tale provvedimento, non rilevando la circostanza che il giudicato stesso si sia formato nelle more del giudizio di revisione.

In assenza di criteri per la determinazione della competenza, la giurisprudenza ha ritenuto che nel giudizio in esame debba farsi applicazione dei criteri di competenza ordinaria per territorio e non di quelli stabiliti per il giudizio di separazione.
In particolare, si applica il criterio relativo al foro generale del convenuto ex art. 18 del c.p.c. e quello riguardante il foro facoltativo per le cause concernenti i diritti di obbligazione di cui all’art. 20 del c.p.c..

Come si è prima accennato, la norma in esame prevede che il giudizio di revisione delle condizioni di separazione debba essere instaurato con le modalità e le forme previste per i procedimenti in camera di consiglio di cui agli artt. 737 e ss. c.p.c., eccetto che per le deroghe stabilite dallo stesso art. 710.
La scelta del rito camerale è volta a garantire una rapida definizione del procedimento nel rispetto del principio del contraddittorio.

Per quanto concerne la natura del procedimento, parte della dottrina ritiene che esso abbia natura contenziosa quando oggetto della revisione sono le condizioni patrimoniali dei coniugi e il mantenimento della prole (poichè incide sui diritti soggettivi dei primi), mentre ha natura volontaria quando si chiede la modificazione delle condizioni attinenti all'affidamento della prole e all'esercizio della potestà genitoriale.
Circa il suo campo di applicazione, si ritiene che questo si estenda ai provvedimenti provvisori che riguardano i coniugi e la prole conseguenti alla separazione e alle condizioni della separazione consensuale.

La forma dell'atto introduttivo del giudizio è quella del ricorso, il quale può essere proposto singolarmente o congiuntamente dai due coniugi (il ricorso congiunto è ammesso quando si domanda la modifica dei provvedimenti pronunciati in sede di separazione giudiziale ex art. 151 del c.c.).
Una volta proposto, il ricorso viene depositato nella cancelleria del tribunale competente ed il presidente del tribunale nomina il giudice relatore e fissa l'udienza camerale.
Ricorso e decreto presidenziale vengono notificati alla controparte entro il termine perentorio stabilito in quest'ultimo atto (il tribunale deve verificare l'avvenuta notifica del ricorso).
In dottrina si sostiene che l'inciso “sentite le parti” contenuto al secondo comma non si riferisce all'obbligatoria comparizione personale di esse ma piuttosto riguarda l'attuazione del contraddittorio che deve essere assicurata prima di qualsiasi attività e quindi ancor prima di assumere i provvedimenti provvisori previsti dal terzo comma (si esclude l'ammissibilità di provvedimenti emessi inaudita altera parte).

Le parti hanno il diritto di farsi assistere da un difensore in ogni fase del procedimento; a norma del terzo comma dell’art. 82 del c.p.c. essi devono stare in giudizio con l'assistenza di un procuratore salvo i casi in cui la legge stabilisca diversamente.
Nel procedimento di revisione delle condizioni di separazione vige il principio dispositivo salva la possibilità del giudice di ammettere d'ufficio i mezzi di prova relativi alla prole di cui al comma 7 dell’art. 155 del c.c.; si ritengono ammessi tutti i mezzi istruttori, compresa l'escussione dei testi, nonché la consulenza tecnica (sono ammesse anche tutte le prove legali, come il giuramento e la confessione).

La norma prevede che il tribunale assume i mezzi istruttori e può delegare per l'assunzione uno dei suoi componenti; tale disposizione deve intendersi nel senso che l'ammissione dei mezzi istruttori spetta sempre al tribunale, mentre la loro assunzione può essere delegata ad un membro del collegio.
Nei procedimenti di revisione delle condizioni di separazione non è richiesto l’intervento del PM, salvo quando si tratti di provvedimenti riguardanti la prole.

Il procedimento di modifica delle condizioni di separazione si conclude con decreto motivato avente natura sostanziale di sentenza; la sua efficacia è subordinata al decorso del termine per il reclamo.
Contro il decreto motivato, infatti, è ammesso reclamo ex art. 739 del c.p.c. davanti alla corte d'appello nel termine di dieci giorni dalla notificazione, la cui decisione è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost..
Essendo il provvedimento pronunciato nei confronti di più parti, il reclamo deve essere presentato in forma di ricorso alla corte d'appello; il termine di 10 giorni per la sua proposizione decorre dalla notificazione del provvedimento, la quale deve essere eseguita ad istanza di parte e non del cancelliere, in quanto i procedimenti camerali che si svolgono nei confronti di più parti hanno natura contenziosa.

L’ultimo comma dispone che “ove il procedimento non possa essere immediatamente definito, il tribunale può adottare provvedimenti provvisori e può ulteriormente modificarne il contenuto nel corso del procedimento”.
Presupposto per emanare i provvedimenti provvisori è “la non immediata definibilità” del procedimento iniziale.
Essi vengono emessi con la forma di decreto motivato, sono immediatamente esecutivi e perdono la loro efficacia e validità con la pronunzia decisoria finale.
I provvedimenti provvisori non sono soggetti a reclamo.

Massime relative all'art. 710 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 11636/2020

Deve escludersi che il procedimento di modifica delle condizioni di separazione dei coniugi, il cui "thema decidendum" è rappresentato dall'esistenza di rilevanti mutamenti di fatto delle condizioni poste a base della decisione, comporti anche un accertamento con efficacia di giudicato sull'assenza dell'avvvenuta riconciliazione dei coniugi, ove la questione non sia stata posta da alcuna delle parti processuali. (Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 17/07/2017).

Cass. civ. n. 27205/2019

La proposizione della domanda di modifica delle condizioni della separazione personale dei coniugi è ammissibile anche qualora risulti pendente il giudizio di divorzio, a meno che il giudice del divorzio non abbia adottato provvedimenti temporanei e urgenti nella fase presidenziale o istruttoria. (Nella specie, la Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile la richiesta di modifica dell'assegno sol perché proposta nel corso del giudizio di divorzio, sebbene in questo giudizio non fosse stato adottato alcun provvedimento provvisorio in merito).

Cass. civ. n. 12018/2019

Il decreto pronunciato dalla corte d'appello in sede di reclamo avverso il provvedimento del tribunale in materia di modifica delle condizioni della separazione personale concernenti l'affidamento dei figli ed il rapporto con essi, ovvero la revisione delle condizioni inerenti ai rapporti patrimoniali fra i coniugi ed il mantenimento della prole, ha carattere decisorio e definitivo ed è, pertanto, ricorribile in cassazione ai sensi dell'art.111 Cost.

Cass. civ. n. 15137/2015

Nei giudizi di separazione personale dei coniugi, la proposizione dell'appello si perfeziona, ex art. 8 della l. n. 74 del 1987, applicabile in forza dell'art,. 23 della stessa legge, con il deposito, nei termini di cui agli artt. 325 e 327 cod. proc. civ., del ricorso nella cancelleria del giudice "ad quem", che impedisce ogni decadenza dell'impugnazione, sicché ogni eventuale vizio o inesistenza, giuridica o di fatto, della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione non si comunica all'impugnazione ormai perfezionatasi, ma impone al giudice che rilevi il vizio di indicarlo all'appellante perché provveda a rimuoverlo nel termine all'uopo assegnatogli. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto l'inesistenza della notificazione del ricorso in appello, non rinvenuta nel fascicolo di parte sebbene risultasse indicata tra i documenti prodotti e la cui relata, da cui sola può evincersi l'effettiva notifica degli atti processuali, non è stata nemmeno trascritta nel controricorso nel rispetto del principio di autosufficienza).

Cass. civ. n. 21669/2014

Nel procedimento camerale di modifica delle condizioni di divorzio, il reclamo proposto alla corte di appello, avverso il provvedimento reso dal tribunale, non è improcedibile se sia stata omessa, nel termine assegnato dal giudice e non prorogato anteriormente alla sua scadenza, la notificazione del ricorso con l'unito decreto di fissazione dell'udienza, poiché alla parte può essere concesso un nuovo termine, ex art. 291 cod. proc. civ., per la rinotifica.

Cass. civ. n. 6297/2014

La competenza in ordine alla controversia avente ad oggetto l'adempimento delle obbligazioni di natura economica, imposte al coniuge in sede di separazione consensuale (nella specie relative al pagamento delle spese straordinarie relative ai figli sostenute dal coniuge affidatario), va determinata in ragione del valore della causa secondo i criteri ordinari, trattandosi di controversia diversa da quella concernente il regolamento dei rapporti tra coniugi ovvero la modifica delle condizioni della separazione, rientrante nella competenza funzionale del tribunale.

Cass. civ. n. 21336/2013

Il decreto pronunciato in sede di reclamo avverso un provvedimento provvisorio reso ai sensi dell'art. 710, terzo comma, c.p.c. ha la stessa natura del provvedimento reclamato e non è, quindi, suscettibile di acquistate autorità di giudicato, essendo destinato a perdere efficacia a seguito dell'emissione del provvedimento definitivo.

Cass. civ. n. 11218/2013

In tema di procedimento per la modifica delle condizioni di separazione, non è affetta da inammissibilità per tardività la domanda di affidamento condiviso formulata per la prima volta all'udienza di fronte al tribunale, trattandosi di procedimenti in cui vengono in rilievo finalità di natura pubblicistica relative alla tutela e cura dei minori, non governati, quindi, dal principio della domanda.

Cass. civ. n. 4376/2012

Il provvedimento che modifica le condizioni di separazione tra i coniugi, pronunciato ai sensi dell'art. 710 c.p.c., è immediatamente esecutivo, in quanto ad esso non si applica il differimento dell'efficacia esecutiva previsto in via generale dall'art. 741 c.p.c. per gli altri provvedimenti camerali.

Cass. civ. n. 24996/2010

L'art. 4, comma primo, della legge n. 54 del 2006 stabilisce che nel caso in cui la sentenza di separazione giudiziale sia già stata emessa al momento della entrata in vigore della stessa legge, ciascuno dei coniugi possa richiedere, nei modi previsti dall'art. 710 c.p.c., l'applicazione delle nuove disposizioni della citata legge n. 54 del 2006, riconducendo l'innovato regime nell'ambito delle sopravvenienze valutabili; ne discende che, in virtù di una interpretazione costituzionalmente orientata ai sensi degli artt. 2, 3, 29 e 30 Cost., tale nuovo regime giuridico sostanziale deve ritenersi applicabile anche nei giudizi di separazione personale ancora in corso.

Cass. civ. n. 22394/2008

Ai giudizi di modifica delle condizioni economiche stabilite nella separazione, si applicano gli ordinari criteri di competenza e, quindi, oltre al foro generale delle persone fisiche, è competente anche il foro concorrente relativo alle obbligazioni; pertanto, sussiste la competenza del tribunale che ha pronunziato o ha omologato la separazione, nel cui circondario sono sorte le obbligazioni di cui si tratta.

Cass. civ. n. 27082/2007

Il procedimento relativo alla revisione, per fatti sopravvenuti, delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli ed i rapporti patrimoniali fra i coniugi divorziati è di tipo camerale e va definito anche in sede di reclamo, con decreto soggetto a ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., e tanto vale, ai sensi dell'art. 394, primo comma, c.p.c., anche per il provvedimento assunto all'esito del giudizio di rinvio, né tale regime muta per il sol fatto che la corte di rinvio abbia adottato la forma della sentenza, anziché del decreto, atteso che l'erronea adozione della forma della sentenza non incide sul regime giuridico della pronuncia, corrispondente a quello previsto in via generale dalla legge.

Cass. civ. n. 17645/2007

Ai sensi dell'articolo 23 della legge 6 marzo 1987 n. 74, l'appello avverso le sentenze di separazione deve essere trattato con il rito camerale, il quale si applica all'intero procedimento, dall'atto introduttivo – ricorso, anziché citazione – alla decisione in camera di consiglio; detto atto introduttivo, con la forma del ricorso, deve essere depositato in cancelleria nel termine perentorio di cui agli art. 325 e 327 c.p.c., con la conseguenza che l'appello, che sia proposto con citazione, anziché con ricorso, può considerarsi tempestivo, in applicazione del principio di conservazione degli atti processuali, solo se il relativo atto risulti depositato nel rispetto di tali termini.

Cass. civ. n. 22491/2006

Il diritto a percepire l'assegno di mantenimento, riconosciuto in sede di separazione personale tra i coniugi, può essere modificato o estinguersi solo mediante la procedura di cui all'art. 710 c.p.c., con la conseguenza che il raggiungimento della maggiore età del figlio e la raggiunta autosufficienza economica dello stesso non sono, di per sé, condizioni sufficienti a legittimare ipso facto in assenza di un accertamento giudiziale, la mancata corresponsione dell'assegno, ma determinano unicamente la possibilità per il genitore obbligato di richiedere l'accertamento di tali circostanze.

Cass. civ. n. 5304/2006

Proposta, nel giudizio di separazione personale tra coniugi, domanda di divisione dei beni in comunione, e ritenuta la stessa ammissibile in primo grado fuori dalle ipotesi di «connessione qualificata» (art. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.) – per le quali l'art. 40 c.p.c., novellato dalla legge n. 353 del 1990 consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi –, e ritenuta la stessa ammissibile in primo grado, l'appello contro il solo capo della relativa sentenza concernente la domanda di divisione va proposto con il rito ordinario, cui detta domanda è soggetta, e non già con il rito camerale, previsto con riferimento alla impugnazione delle sentenze in materia di separazione personale.

Cass. civ. n. 6011/2003

Nelle procedure camerali le quali si concludano con un provvedimento di natura decisoria su contrapposte posizioni di diritto soggettivo e quindi suscettibile di acquistare autorità di giudicato (e tale è senz'altro la pronuncia che, in sede di procedura ex art. 710 c.p.c., disponga la revoca dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge), trovano piena applicazione i principi del processo di cognizione relativi all'onere dell'impugnazione ed alla conseguente delimitazione dell'ambito del riesame da parte del giudice di secondo grado, alle questione a lui devolute con i motivi di gravame. Da ciò consegue fra l'altro che, qualora il provvedimento di primo grado venga tempestivamente investito, ad opera di una delle parti, di reclamo innanzi alla Corte di appello, la controparte è abilitata — sì — ad introdurre specifiche istanze di riesame e di riforma del provvedimento stesso per ragioni diverse e contrapposte, ma deve farlo con analoga tempestività e con atto scritto formale (memoria) da depositare, al più tardi, alla prima udienza, mentre non le è consentito di poi aggiungere, nell'ulteriore corso del procedimento di gravame, ulteriori motivi di impugnazione.

Cass. civ. n. 3222/1998

La competenza a provvedere sulla domanda di modifica degli accordi in tema di affidamento dei figli minori raggiunti in sede di separazione consensuale omologata (ovvero di modifica delle disposizioni adottate con la sentenza di separazione consensuale o con quella di scioglimento o di nullità del matrimonio) spetta al tribunale ordinario, individuandosi, per converso, nel tribunale dei minorenni il giudice competente a conoscere (in via residuale) delle richieste di intervento ablativo o modificativo della potestà genitoriale, ai sensi degli artt. 330, 333 c.c., con la conseguenza che, adottato, da parte di quest'ultimo giudice, in pendenza del giudizio di separazione, un siffatto provvedimento, il giudice della separazione dovrà tener conto di esso, come factum superveniens, ai fini della eventuale modifica dei provvedimenti provvisori adottati.

Cass. civ. n. 9527/1994

In tema di modificazione dei provvedimenti relativi alla separazione dei coniugi, la forma del procedimento in camera di consiglio fissata dall'art. 710 c.p.c., come modificato dalla L. 29 luglio 1988, n. 331, coinvolge l'intero procedimento e non soltanto la sua fase decisoria, con la conseguenza che l'atto introduttivo del giudizio deve rivestire la forma del ricorso e non quella della citazione.

Cass. civ. n. 7488/1994

Poiché l'assegno di mantenimento in favore di uno dei coniugi in regime di separazione è dovuto fino al passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia il divorzio, deve sempre ritenersi ammissibile — proprio per l'opportunità del simultaneus processus innanzi allo stesso giudice per la definizione delle questioni patrimoniali indubbiamente connesse — la domanda di adeguamento dell'assegno di separazione nel corso del giudizio di divorzio, anche se il coniuge che tale adeguamento richiede non si opponga alla pronuncia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e richieda, contestualmente, la corresponsione dell'assegno di divorzio ai sensi dell'art. 5, L. n. 898 del 1970 e sempre che non si richieda, per lo stesso periodo, la concessione di entrambi gli assegni.

Cass. civ. n. 1551/1983

Alla stregua del disposto dell'art. 38 (nuovo testo) disp. att. c.c., sulla competenza del tribunale per i minorenni, coordinato con le norme dettate dagli artt. 155 e 317 c.c., 9 della L. 1 dicembre 1970, n. 898 e 710 c.p.c., i provvedimenti di revisione delle condizioni di affidamento dei figli minori di coniugi separati, in forza di separazione giudiziale o separazione consensuale omologata, ovvero di coniugi il cui matrimonio sia stato annullato o sciolto, rientrano nella suddetta competenza del tribunale dei minorenni nei soli casi in cui come causa di quella revisione si chieda un intervento ablativo o limitativo della potestà genitoriale sulla prole, a norma degli artt. 330 e 333 c.c., mentre, in ogni altro caso, sono devoluti alla competenza del tribunale ordinario.

Cass. civ. n. 5760/1981

La ripartizione dei compiti fra il tribunale ordinario e quello per i minorenni, che costituiscono uffici nettamente distinti per composizione, circoscrizione e sfera di attribuzioni, attiene, anche quando i due uffici abbiano la stessa sede, alla competenza in senso tecnico e non alla mera distribuzione del lavoro fra giudici del medesimo ufficio. Pertanto, le statuizioni di tali organi, sui limiti delle attribuzioni ad essi riservate dalla legge, configurano pronunzie sulla competenza, impugnabili con il regolamento. La competenza a provvedere sull'affidamento e il mantenimento della prole, come su ogni questione relativa all'esercizio della potestà è distribuita fra il tribunale ordinario e quello per i minorenni, essendo attribuita al primo ex art. 710 c.p.c., per ragioni di connessione, in pendenza del giudizio di separazione ovvero quando, dopo il passaggio in giudicato della pronunzia conclusiva di questo, sia proposta domanda di revisione di provvedimenti attinenti non soltanto alla prole, ma anche ai rapporti fra i coniugi; ed al secondo, ex art. 38 disp. att. c.c., ove difettino le ragioni suddette.

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Consulenze legali
relative all'articolo 710 Codice di procedura civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Salvatore C. chiede
lunedì 30/03/2015 - Emilia-Romagna
“Sono separato dal 2009. Voglio fare un revisione delle condizioni di mantenimento dei miei bambini, che vivono con me (attualmente è di 216 euro): la loro madre vive in un'altra regione, quale è il tribunale competente, quello della madre o dove i bambini vivono?
Entrambi i genitori percepiscono sin da prima della separazione e anche oggi circa 1500 euro: a quanto e come verrà stabilito l'assegno di mantenimento dei bambini?
I miei figli mi hanno fatto firmare una rinuncia agli assegni famigliari a favore della mamma, dicendo che "poi la mamma ce li gira a noi per i nostri studi". In realtà la somma (CIRCA 9000 euro) non è mai arrivata ai bambini: come posso sapere se c'è modo di recuperare quei soldi, che sono dei bambini?”
Consulenza legale i 01/04/2015
Le condizioni contenute nella sentenza di separazione o in un provvedimento di omologazione della separazione consensuale possono essere revocate o modificate dal Tribunale, su istanza di uno solo dei coniugi o di entrambi, in qualsiasi momento.

Necessario presupposto della modificazione delle condizioni è che siano mutate le circostanze in riferimento alle quali furono stabilite.
Non basta un qualunque mutamento, ma serve che sia sorto uno squilibrio nei rapporti dei coniugi, tra loro o nei confronti dei figli (ad esempio, un coniuge ha perso il lavoro oppure, se non aveva lavoro, l'ha trovato).

Ciò premesso, nel caso di specie, la competenza territoriale va attribuita ai sensi degli artt. 709 ter e 710 c.p.c.: per i procedimenti diretti alla modificazione dei provvedimenti relativi alla separazione dei coniugi e relativi alla prole è competente il tribunale del luogo di residenza del minore.

Circa la quantificazione dell'assegno di mantenimento, non è possibile fare previsioni a priori: sarà il giudice a valutare, sentite le parti e ammessi eventuali mezzi di prova da queste richiesti, a decidere a quanto ammonterà il mantenimento della prole.
Il fatto che la madre abbia percepito delle somme importanti (ad esempio da assegni familiari) giocherà a favore del marito che le chieda di contribuire maggiormente al mantenimento dei figli.

Si sottolinea nuovamente che per poter ottenere la modifica delle condizioni stabilite al momento della separazione devono essersi verificati cambiamenti di fatto nei rapporti economici della famiglia, di cui si dovrà dare prova in giudizio. Se i redditi dei coniugi sono rimasti identici, il mutamento deve interessare altri aspetti: ad esempio, un figlio ha subito un incidente e ha riportato un handicap; oppure un coniuge ha subito lo spossessamento dell'immobile in cui vive e deve reperire altra abitazione; e così via.

E' consigliabile, in ogni caso, rivolgersi ad un legale, il quale tenti innanzitutto di raggiungere un accordo con la moglie.
Va ricordato, infatti, che con il D.L. 132/2014, convertito in legge con modifiche il 10 novembre 2014 dalla legge n. 162, è oggi possibile concordare la modifica delle condizioni di separazione mediante un accordo da raggiungersi con la negoziazione assistita da un avvocato. Poiché nel caso di specie vi sono figli minori, l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita dovrà essere trasmesso entro dieci giorni al Procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, per sottoporlo alla sua autorizzazione. Se questa autorizzazione manca (cioè il PM ritiene che l'accordo non risponda all'interesse dei figli), l'accordo andrà trasmesso al presidente del tribunale, davanti al quale le parti dovranno comparire.

La presenza di figli minori impedisce, invece, di poter ricorrere al nuovo istituto della modifica delle condizioni attraverso separate dichiarazioni dei coniugi rese davanti al sindaco, quale ufficiale dello stato civile (introdotto sempre con D.L. 132/2014).

Salvatore chiede
martedì 28/06/2011 - Sardegna

“In un decreto di omologa di separazione consensuale è stato inserito un immobile non più di proprietà dei coniugi, come ci si comporta? Ora uno dei coniugi è deceduto.”

Consulenza legale i 30/06/2011

A norma del combinato disposto dell’art. 710 del c.p.c. e dell’art. 711 del c.p.c. è attivabile un giudizio camerale per modificare le condizioni della separazione consensuale. I coniugi possono sempre chiedere di modificare i provvedimenti che li riguardano.


Domenico chiede
venerdì 19/11/2010

“Sono divorziato da 13 anni e all'epoca sono stato condannato al pagamento di un assegno di mantenimento per l'unica figlia nata da matrimonio. Ho sempre dato questo sostentamento, ora la ragazza ha 30 anni, vive sempre con la madre affidataria, e lavora in nero e poiché i rapporti non sono dei migliori ho deciso di non erogare più l'assegno.
Vorrei sapere cortesemente se sono ancora obbligato a dare i soldi e fino a che età.”

Consulenza legale i 19/11/2010

In riferimento alla durata dell'obbligo di mantenimento dei figli, si ammette comunemente che l'obbligo e il diritto al mantenimento non sono legati alla minore età del figlio, ma permangono finchè il figlio non abbia raggiunto la propria indipendenza economica o sia stato nelle condizioni per essere autosufficiente. L'obbligo cessa non solo quando il figlio si trovi definitivamente avviato a un effettivo lavoro che gli dia autonomia economica, ma anche quando il genitore dimostri di aver messo il figlio nelle condizioni di assumere tale idoneo lavoro o di conseguire un titolo sufficiente a esercitare un'attività lucrativa oppure quando il figlio abbia raggiunto un'età tale da far presumere la sua capacità di provvedere a se stesso.
L'onere di provare la sussistenza di una delle condizioni per la cessazione dell'obbligo di mantenimento incombe sul genitore che l'allega.