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Articolo 160 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Diritti inderogabili

Dispositivo dell'art. 160 Codice Civile

Gli sposi non possono derogare né ai diritti né ai doveri previsti dalla legge per effetto del matrimonio(1).

Note

(1) La norma si riferisce solamente ai diritti e ai doveri patrimoniali che nascono dal matrimonio, e patiscono il limite di derogabilità dell'accordo di separazione omologato con la pronuncia presidenziale. A quest'ultimo, infatti potranno apportarsi modifiche che incidano solo in misura maggiormente vantaggiosa rispetto all'interesse protetto dalla norma (Cass. n. 5829/1998 e 2270/1993).

Ratio Legis

La ratio della norma consiste nel preservare i diritti e gli obblighi nascenti dal matrimonio, ed in particolar modo nel far mantenere il dovere di contribuzione ex art. 143 del c.c. impedndone una derogabilità mediante semplice convenzione. Si è ribadito, in sede nomofilattica, la nullità per illiceità della causa dell'accordo volto a regolare gli aspetti economci di un futuro eventuale divorzio.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 160 Codice Civile

Cass. civ. n. 20745/2022

Degli accordi con i quali i coniugi fissano, in sede di separazione, il regime giuridico-patrimoniale in vista di un futuro ed eventuale divorzio non può tenersi conto non solo quando limitino o addirittura escludano il diritto del coniuge economicamente più debole al conseguimento di quanto necessario a soddisfare le esigenze della vita, ma anche quando soddisfino pienamente tali esigenze, in quanto una preventiva pattuizione potrebbe determinare il consenso alla dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Gli accordi con i quali i coniugi fissano, in sede di separazione, il regime giuridico-patrimoniale, in vista di un futuro ed eventuale divorzio, sono invalidi per illiceità della causa, perchè stipulati in violazione del principio fondamentale di radicale indisponibilità dei diritti in materia matrimoniale di cui all'art. 160 c.c. Ne consegue che di tali accordi non può tenersi conto non solo quando limitino o addirittura escludano il diritto del coniuge economicamente più debole al conseguimento di quanto necessario a soddisfare le esigenze della vita, ma anche quando soddisfino pienamente tali esigenze, in quanto una preventiva pattuizione potrebbe determinare il consenso alla dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio. (Nella specie, non veniva in rilievo la validità ed efficacia del trasferimento delle quote societarie dell'attività della società di famiglia, effettuato in sede di accordo di separazione, ma tale trasferimento era stato considerato dalla Corte come mero fatto presupposto, quale indice probatorio del contributo della controricorrente alla formazione del patrimonio dell'ex-coniuge, al fine della funzione perequativo - compensativa.)

Cass. civ. n. 11012/2021

Posto che gli accordi tra i coniugi che fissano il regime giuridico-patrimoniale in vista di un futuro ed eventuale divorzio sono nulli per illiceità della causa, il giudice del divorzio deve accertare se la rendita vitalizia, costituita da un coniuge in favore dell'altro, nell'ambito di un accordo intervenuto in sede di separazione consensuale, sia estranea o meno alla disciplina inderogabile dei rapporti tra i coniugi in materia familiare, perché giustificata per altra causa (nella specie, la Suprema corte ha cassato la sentenza di merito che aveva confermato l'assegno divorzile alla ex moglie, sulla base delle pattuizioni della separazione consensuale, in forza delle quali i coniugi avevano sciolto il patrimonio mobiliare e immobiliare e regolato le ragioni reciproche di credito, nonché riconosciuto alla moglie un assegno «vita natural durante»; tanto però senza averne qualificato la natura giuridica, e quindi senza aver verificato se lo stesso fosse stato solo occasionato dalla separazione, in quanto appunto rientrante nella definizione economica in oggetto, ovvero se, illecitamente, si inserisse nell'ambito di una definizione dei rapporti in vista del futuro divorzio).

Cass. civ. n. 5065/2021

In tema di accordi conclusi in vista del divorzio, è valido il patto stipulato tra i coniugi per la disciplina della modalità di corresponsione dell'assegno di mantenimento, che preveda il versamento da parte del genitore obbligato direttamente al figlio di una quota del contributo complessivo di cui risulta beneficiario l'altro genitore.

Cass. civ. n. 2224/2017

Gli accordi con i quali i coniugi fissano, in sede di separazione, il regime giuridico-patrimoniale in vista di un futuro ed eventuale divorzio sono invalidi per illiceità della causa, perché stipulati in violazione del principio fondamentale di radicale indisponibilità dei diritti in materia matrimoniale di cui all'art. 160 c.c. Ne consegue che di tali accordi non può tenersi conto non solo quando limitino o addirittura escludano il diritto del coniuge economicamente più debole al conseguimento di quanto necessario a soddisfare le esigenze della vita, ma anche quando soddisfino pienamente tali esigenze, in quanto una preventiva pattuizione potrebbe determinare il consenso alla dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio. (Nella specie, la S.C. ha escluso che la dazione di una somma di denaro alla moglie, pattuita in sede di separazione, possa assumere anche la valenza di anticipazione dell'assegno divorzile, così da condurre alla revoca della relativa previsione).

Cass. civ. n. 1810/2000

Gli accordi con i quali i coniugi fissano, in sede di separazione, il regime giuridico-patrimoniale in vista di un futuro ed eventuale divorzio sono invalidi per illiceità della causa, perché stipulati in violazione del principio fondamentale di radicale indisponibilità dei diritti in materia matrimoniale, espresso dall'art. 160 C.C. Pertanto, di tali accordi non può tenersi conto non solo quando limitino o addirittura escludono il diritto del coniuge economicamente più debole al conseguimento di quanto è necessario per soddisfare le esigenze della vita, ma anche quando soddisfino pienamente dette esigenze, per il rilievo che una preventiva pattuizione — specie se allettante e condizionata alla non opposizione al divorzio (nella specie era stabilito che se la moglie si fosse opposta alla domanda di divorzio sarebbe stata obbligata al rilascio dell'immobile entro 10 giorni dalla richiesta) — potrebbe determinare il consenso alla dichiarazione degli effetti civili del matrimonio.

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