Brocardi.it - L'avvocato in un click! REDAZIONE

Infedeltą e addebito della separazione

Famiglia - -
Infedeltą e addebito della separazione
Secondo la Corte di Cassazione l'infedeltà è sufficiente a giustificare l'addebito della separazione a meno che non si dimostri che il matrimonio era già irrimediabilmente in crisi prima del tradimento.
La Corte di Cassazione, con la recentissima sentenza n. 3318 dell’8 febbraio 2017, si è ancora una volta occupata di un caso in materia di separazione tra i coniugi e addebito della separazione.

In particolare, la violazione dell’obbligo di fedeltà è sempre causa di addebito della separazione?

Nel caso esaminato dalla Cassazione, il Tribunale di Brescia aveva pronunciato la separazione tra due coniugi, addebitandola al marito.

La decisione era stata confermata in grado d’appello, in quanto la Corte riteneva che, dalle prove raccolte, fosse emersa l’esistenza di una relazione extraconiugale del marito, che aveva causato la rottura del rapporto coniugale.

Secondo la Corte d’appello, inoltre, non poteva considerarsi rilevante che anche la moglie avesse intrattenuto una relazione con un altro uomo, in quanto “gli incontri della moglie con altro uomo erano successivi alla scoperta della relazione del marito, al definitivo abbandono della casa coniugale da parte di lui ed al deposito del ricorso per separazione”, con la conseguenza che non poteva dirsi dimostrato che la condotta della moglie avesse causato la frattura del matrimonio.

Ritenendo la sentenza ingiusta, il marito decideva di proporre ricorso per Cassazione, il quale, tuttavia, veniva rigettato.

Secondo il ricorrente, in particolare, la Corte d’appello non avrebbe adeguatamente motivato la propria decisione di addebitare la separazione al marito, dal momento che la relazione investigativa depositata dalla moglie nel corso del procedimento non poteva essere considerato un documento avente valore probatorio e la documentazione fotografica prodotta appariva generica.

La Corte di Cassazione, tuttavia, non riteneva di poter aderire alle argomentazioni svolte dal ricorrente.

Evidenziava la Corte, infatti, che il giudice di secondo grado aveva dato corretta applicazione al principio secondo cui “l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale è di regola sufficiente, da sola, a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto”.

In sostanza, la Cassazione precisava che l’infedeltà coniugale è, di regola, causa di addebito della separazione, a meno che non si riesca a dimostrare che il matrimonio era già in crisi prima del tradimento e che, dunque, la fine del matrimonio non possa ricondursi alla violazione dell’obbligo di fedeltà.

In tal senso, infatti, si è espressa la stessa Corte di Cassazione in diverse sue pronunce, tra cui l’ordinanza n. 16859 del 2015.

Nel caso di specie, dunque, poiché la fine del matrimonio doveva ricondursi proprio al tradimento del marito, la Corte di Cassazione riteneva che la Corte d’appello avesse del tutto correttamente addebitato la separazione al marito fedifrago.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto dal ricorrente, condannando il medesimo al pagamento delle spese processuali.


Notizie Correlate

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.