Cassazione civile Sez. I sentenza n. 5866 del 26 maggio 1995

(3 massime)

(massima n. 1)

La valutazione equitativa del danno, ai sensi dell'art. 1226 c.c., può essere effettuata in modo da comprendere anche l'attribuzione degli interessi maturati a favore dell'avente diritto fino alla data della decisione, salva la separata attribuzione, a decorrere da tale data, di ulteriori interessi, come in ogni altra ipotesi di liquidazione giudiziale di crediti originariamente di valore.

(massima n. 2)

Nel caso in cui un coniuge consegni all'altro una somma di denaro e quest'ultimo la utilizzi per opere di miglioramento della casa coniugale, di sua proprietà, deve presumersi, in mancanza di prova contraria, che la consegna sia stata effettuata in adempimento dell'obbligo di contribuzione di cui all'art. 143 c.c. Tuttavia, essendo stata la somma impiegata in modo da comportare anche l'arricchimento esclusivo del coniuge accipiente, questi è tenuto ad indennizzare l'altro del vantaggio conseguito. (Nella specie, la corte di merito aveva attribuito un'indennità ex art. 1150 c.c.).

(massima n. 3)

Nel giudizio di primo grado la modifica dell'originaria pretesa è consentita se determinata dall'esigenza di contrastare eccezioni del convenuto che mutino i termini oggettivi della controversia, quali inizialmente delineati dall'attore.

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